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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 8658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8658 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
RT RI, a seguito dell'udienza del 28.10.2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14593 / 2024 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. D'ANDREA CodiceFiscale_1
SE presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LL EN, elettivamente domiciliata in Via A. De
Gasperi n. 55 80133 Napoli, in virtù di procure in atti;
1 RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 21 giugno 2024, il ricorrente, in epigrafe indicato, ha esposto di aver presentato, presso l' territorialmente competente, CP_1
domanda amministrativa del 07.03.2022, al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/84; di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale in data 21.09.2022 avverso il provvedimento di reiezione, lamentando che l'ente non ha provveduto a definire il ricorso nei termini di legge;
di aver proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento delle prestazioni richieste, spese vinte.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del ricorso, contestando nel merito le avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudicante, alla luce dei motivi di opposizione, ritenuto opportuno nominare un medico legale, ha nominato quale nuovo ctu la Dott.ssa
Persona_1
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza della sola parte ricorrente, che non ha richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito
2 della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo.
Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. (cfr.: Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004;
Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-02- 2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese.
(Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n. 14696).
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal
1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr.
3 comma 6, art. 445 bis cpc).
Tanto premesso, si rileva che sia il ctu nominato nella prima fase, sia il ctu nominato nel presente giudizio di opposizione (dott.ssa ), a Per_1
seguito di attenta valutazione dello stato clinico e della documentazione sanitaria agli atti, hanno accertato l'insussistenza delle condizioni sanitarie per fruire dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/84.
Si richiamano integralmente tutte le motivazioni della ctu, all'esito delle operazioni peritali.
In particolare, il CTU, dott.ssa , si è espressa nei seguenti termini: Per_1
“… Esaminata la documentazione medica acclusa al fascicolo peritale e quella acquisita all'accesso peritale, si può senza alcun dubbio affermare che il ricorrente non presenta per le patologie delle quali è affetto, una riduzione a meno di un terzo in occupazioni a lui confacenti.
Ed infatti è affetto da:
1)ipertensione arteriosa che insiste in soggetto con pregressi episodi di
FA :nella norma la pressione arteriosa registrata sia alla visita cardiologica del 04.09.2025 (pa 120/80 mmhg ,fc 75 b/m ,toni puri
,assenza di rumori patologici) ,sia all'accesso peritale (120/80 mmhg con frequenza di 70 b/m ) ,non riferiti né certificati eventuali episodi di angor
,dispnea e precordialgie;
2)Come da visita del 24.01.2025 del DS 29 il ricorrente è affetto da fibromialgia responder alla terapia farmacologica “fibromialgia primaria in attuale buona risposta terapeutica”
3)eritema pernio
4)sindrome ansioso depressiva per la quale non sembra essere seguito da alcun specialista di branca (unica certificazione del 14.07.2022)
5) sindrome delle apnee notturne (OSAS di grado moderato ) , trattata con ventilazione notturna con C-PAP in maschera nasale;
tale trattamento è a carattere continuo ed è indispensabile per il controllo del quadro clinico
4 ;tale trattamento consente durante la notte una buona respirazione con buona saturazione arteriosa di ossigeno ed un sonno ristoratore;
nella norma è risultata la saturazione arteriosa di ossigeno riscontrata in sede di accesso peritale in soggetto che non presenta dispnea per sforzi di media entità .Diversa incidenza funzionale avrebbe avuto tale sindrome se il ricorrente avesse svolto un lavoro notturno!
6)in data 09.06.2022 ,dalla Dott.ssa d' è stata Persona_2
certificata una cervicodiscoartrosi ,certificazione che rappresenta l'unica certificazione a carico dell'apparato osteoarticolare ,non descrittiva della sintomatologia sofferta dal ricorrente né indicativa di una terapia farmacologica;
unica preoccupazione della Dott.ssa ,dunque ,certificare
,la limitazione dell'attività lavorativa in soggetto che svolge un lavoro essenzialmente sedentario per sole quattro ore al giorno e che non richiede sforzi fisici .
Ma quello che è necessario sottolineare ,onde evitare qualsiasi contestazione, che:
--non vi sono indagini strumentali che attestino la cervicodiscoartrosi ,
--non certificata eventuale sintomatologia clinica
--non certificata la terapia farmacologica
--non successive visite fisiatriche e/o ortopediche la cui assenza è significativa per una risoluzione del quadro clinico Ne discende che ,come giustamente osservato e descritto dal precedente consulente tecnico ,nel caso del ricorrente , la situazione clinica accertata nel 2022 ,tanto grave da determinare una riduzione dell'attività lavorativa ,è stata solo una situazione clinica transitoria e non permanente .Comunque è pur vero che trattasi di cervicoartrosi e non di patologia erniaria che nella maggior parte dei casi è causa di compressione del midollo con conseguente sintomatologia algica (in particolare parestesica )
Il ricorrente, NON è portatore di busto ortopedico :nella norma la
5 funzionalità del rachide in toto, del collo ,degli arti superiori ed inferiori , possibile la deambulazione in forma autonoma .
Non certificato né riferita dal ricorrente l'ernia jatale”.
Il ctu ha, quindi, confermato la valutazione medico legale del ctu nominato nella prima fase:
“La legge prevede che ha diritto ad ottenere i benefici dell'assegno ,
l'assicurato la cui capacità di lavoro ,in occupazioni confacenti alle sue attitudini ,sia ridotta in modo permanente a causa di infermità fisiche o mentali ,a meno di un terzo .Pertanto il preciso riferimento alle attività confacenti alle proprie attitudini obbliga ad una valutazione di tipo attitudinale e quindi strettamente correlata all'attività svolta dall'assicurato prima dell'insorgenza delle forme morbose sofferte e ad eventuali altre attività affini praticabile alla luce delle patologie sofferte .
Nella fattispecie l'attività lavorativa del ricorrente è quella di impiegato
(call-center ) addetto alla recezione di telefonate per conto dell'azienda, lavoro sedentario che si svolge in piena autonomia ,per quattro ore al giorno :il quadro clinico di cui è portatore il ricorrente non controindica
l'utilizzo del periziando nelle attività lavorative a lui confacenti…
Ha, quindi, concluso nei seguenti termini:
“Esaminata la documentazione medica , si ritiene di poter confermare che il ricorrente affetto da :ipertensione arteriosa con pregressi episodi di
FA, OSAS di grado moderato corretta con C-PAP in soggetto con buona saturazione arteriosa di ossigeno, cervicodiscoartrosi (non accertata strumentalmente ) con fibromialgia in terapia e con buona risposta alla terapia farmacologica, sindrome ansioso depressiva , non presenta una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ai sensi dell'art.1 della legge n
222 del 12 giugno 1984”.
6 Le argomentazioni dei consulenti giustificano esaurientemente le conclusioni cui sono pervenuti e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, tenuto conto anche dell'elevata specializzazione dei consulenti nominati.
In conclusione, anche tenuto conto della competenza dei CTU, i quali hanno effettuato le proprie valutazioni sulla base di attento esame clinico e della valutazione della documentazione prodotta, non si può che aderire alle conclusioni dei ctu ed al loro metodo d'indagine.
Le argomentazioni dei consulenti, pertanto, giustificano esaurientemente le conclusioni cui sono pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Non ogni dedotta erronea valutazione, del resto, è idonea a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione della parte opponente, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
L'assenza di ulteriori esami strumentali, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta di ulteriori chiarimenti al ctu o per il rinnovo della ctu.
Come noto, la consulenza tecnica è solo un mezzo di ausilio del giudice, ma non di ricerca della prova. (Sul punto cfr: Cass. civ., sez. II, 2 febbraio
2000, n. 1132, secondo cui: “Poichè la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile
(nella specie in materia di spese condominiali) richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse
7 astrattamente idonei. “).
Nulla per le spese, ai sensi dell'art.152 disp att cpc.
Pone, pertanto, le spese della ctu, liquidata come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. RT RI- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Napoli, il 28.10.2025 – 25.11.2025
Il Giudice
IN
ZZ
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 25/11/2025 in
Cancelleria
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
RT RI, a seguito dell'udienza del 28.10.2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14593 / 2024 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. D'ANDREA CodiceFiscale_1
SE presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LL EN, elettivamente domiciliata in Via A. De
Gasperi n. 55 80133 Napoli, in virtù di procure in atti;
1 RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 21 giugno 2024, il ricorrente, in epigrafe indicato, ha esposto di aver presentato, presso l' territorialmente competente, CP_1
domanda amministrativa del 07.03.2022, al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/84; di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale in data 21.09.2022 avverso il provvedimento di reiezione, lamentando che l'ente non ha provveduto a definire il ricorso nei termini di legge;
di aver proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento delle prestazioni richieste, spese vinte.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del ricorso, contestando nel merito le avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudicante, alla luce dei motivi di opposizione, ritenuto opportuno nominare un medico legale, ha nominato quale nuovo ctu la Dott.ssa
Persona_1
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza della sola parte ricorrente, che non ha richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito
2 della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo.
Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. (cfr.: Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004;
Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-02- 2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese.
(Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n. 14696).
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal
1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr.
3 comma 6, art. 445 bis cpc).
Tanto premesso, si rileva che sia il ctu nominato nella prima fase, sia il ctu nominato nel presente giudizio di opposizione (dott.ssa ), a Per_1
seguito di attenta valutazione dello stato clinico e della documentazione sanitaria agli atti, hanno accertato l'insussistenza delle condizioni sanitarie per fruire dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/84.
Si richiamano integralmente tutte le motivazioni della ctu, all'esito delle operazioni peritali.
In particolare, il CTU, dott.ssa , si è espressa nei seguenti termini: Per_1
“… Esaminata la documentazione medica acclusa al fascicolo peritale e quella acquisita all'accesso peritale, si può senza alcun dubbio affermare che il ricorrente non presenta per le patologie delle quali è affetto, una riduzione a meno di un terzo in occupazioni a lui confacenti.
Ed infatti è affetto da:
1)ipertensione arteriosa che insiste in soggetto con pregressi episodi di
FA :nella norma la pressione arteriosa registrata sia alla visita cardiologica del 04.09.2025 (pa 120/80 mmhg ,fc 75 b/m ,toni puri
,assenza di rumori patologici) ,sia all'accesso peritale (120/80 mmhg con frequenza di 70 b/m ) ,non riferiti né certificati eventuali episodi di angor
,dispnea e precordialgie;
2)Come da visita del 24.01.2025 del DS 29 il ricorrente è affetto da fibromialgia responder alla terapia farmacologica “fibromialgia primaria in attuale buona risposta terapeutica”
3)eritema pernio
4)sindrome ansioso depressiva per la quale non sembra essere seguito da alcun specialista di branca (unica certificazione del 14.07.2022)
5) sindrome delle apnee notturne (OSAS di grado moderato ) , trattata con ventilazione notturna con C-PAP in maschera nasale;
tale trattamento è a carattere continuo ed è indispensabile per il controllo del quadro clinico
4 ;tale trattamento consente durante la notte una buona respirazione con buona saturazione arteriosa di ossigeno ed un sonno ristoratore;
nella norma è risultata la saturazione arteriosa di ossigeno riscontrata in sede di accesso peritale in soggetto che non presenta dispnea per sforzi di media entità .Diversa incidenza funzionale avrebbe avuto tale sindrome se il ricorrente avesse svolto un lavoro notturno!
6)in data 09.06.2022 ,dalla Dott.ssa d' è stata Persona_2
certificata una cervicodiscoartrosi ,certificazione che rappresenta l'unica certificazione a carico dell'apparato osteoarticolare ,non descrittiva della sintomatologia sofferta dal ricorrente né indicativa di una terapia farmacologica;
unica preoccupazione della Dott.ssa ,dunque ,certificare
,la limitazione dell'attività lavorativa in soggetto che svolge un lavoro essenzialmente sedentario per sole quattro ore al giorno e che non richiede sforzi fisici .
Ma quello che è necessario sottolineare ,onde evitare qualsiasi contestazione, che:
--non vi sono indagini strumentali che attestino la cervicodiscoartrosi ,
--non certificata eventuale sintomatologia clinica
--non certificata la terapia farmacologica
--non successive visite fisiatriche e/o ortopediche la cui assenza è significativa per una risoluzione del quadro clinico Ne discende che ,come giustamente osservato e descritto dal precedente consulente tecnico ,nel caso del ricorrente , la situazione clinica accertata nel 2022 ,tanto grave da determinare una riduzione dell'attività lavorativa ,è stata solo una situazione clinica transitoria e non permanente .Comunque è pur vero che trattasi di cervicoartrosi e non di patologia erniaria che nella maggior parte dei casi è causa di compressione del midollo con conseguente sintomatologia algica (in particolare parestesica )
Il ricorrente, NON è portatore di busto ortopedico :nella norma la
5 funzionalità del rachide in toto, del collo ,degli arti superiori ed inferiori , possibile la deambulazione in forma autonoma .
Non certificato né riferita dal ricorrente l'ernia jatale”.
Il ctu ha, quindi, confermato la valutazione medico legale del ctu nominato nella prima fase:
“La legge prevede che ha diritto ad ottenere i benefici dell'assegno ,
l'assicurato la cui capacità di lavoro ,in occupazioni confacenti alle sue attitudini ,sia ridotta in modo permanente a causa di infermità fisiche o mentali ,a meno di un terzo .Pertanto il preciso riferimento alle attività confacenti alle proprie attitudini obbliga ad una valutazione di tipo attitudinale e quindi strettamente correlata all'attività svolta dall'assicurato prima dell'insorgenza delle forme morbose sofferte e ad eventuali altre attività affini praticabile alla luce delle patologie sofferte .
Nella fattispecie l'attività lavorativa del ricorrente è quella di impiegato
(call-center ) addetto alla recezione di telefonate per conto dell'azienda, lavoro sedentario che si svolge in piena autonomia ,per quattro ore al giorno :il quadro clinico di cui è portatore il ricorrente non controindica
l'utilizzo del periziando nelle attività lavorative a lui confacenti…
Ha, quindi, concluso nei seguenti termini:
“Esaminata la documentazione medica , si ritiene di poter confermare che il ricorrente affetto da :ipertensione arteriosa con pregressi episodi di
FA, OSAS di grado moderato corretta con C-PAP in soggetto con buona saturazione arteriosa di ossigeno, cervicodiscoartrosi (non accertata strumentalmente ) con fibromialgia in terapia e con buona risposta alla terapia farmacologica, sindrome ansioso depressiva , non presenta una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ai sensi dell'art.1 della legge n
222 del 12 giugno 1984”.
6 Le argomentazioni dei consulenti giustificano esaurientemente le conclusioni cui sono pervenuti e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, tenuto conto anche dell'elevata specializzazione dei consulenti nominati.
In conclusione, anche tenuto conto della competenza dei CTU, i quali hanno effettuato le proprie valutazioni sulla base di attento esame clinico e della valutazione della documentazione prodotta, non si può che aderire alle conclusioni dei ctu ed al loro metodo d'indagine.
Le argomentazioni dei consulenti, pertanto, giustificano esaurientemente le conclusioni cui sono pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Non ogni dedotta erronea valutazione, del resto, è idonea a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione della parte opponente, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
L'assenza di ulteriori esami strumentali, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta di ulteriori chiarimenti al ctu o per il rinnovo della ctu.
Come noto, la consulenza tecnica è solo un mezzo di ausilio del giudice, ma non di ricerca della prova. (Sul punto cfr: Cass. civ., sez. II, 2 febbraio
2000, n. 1132, secondo cui: “Poichè la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile
(nella specie in materia di spese condominiali) richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse
7 astrattamente idonei. “).
Nulla per le spese, ai sensi dell'art.152 disp att cpc.
Pone, pertanto, le spese della ctu, liquidata come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. RT RI- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Napoli, il 28.10.2025 – 25.11.2025
Il Giudice
IN
ZZ
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 25/11/2025 in
Cancelleria
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