Articolo 5 della Legge 22 novembre 1962, n. 1707
Articolo 4
Versione
12 gennaio 1963
Art. 5.
Al personale degli Enti di cui all'articolo 1 e' data facolta', di chiedere, nel termine perentorio di un anno dalla, comunicazione dell'emissione del decreto di cui all'articolo 3, la regolarizzazione, presso l'Istituto della previdenza sociale e, per il personale sanitario, preso gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, della propria posizione assicurativa, per il periodo dalla data di assunzione alle dipendenze degli enti di appartenenza a quella di inquadramento tra il personale civile, non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.
La sistemazione contributiva sara' interamente a carico del personale interessato di cui al precedente comma con il pagamento dei contributi nella misura in vigore alla epoca a cui si riferiscono maggiorati degli interessi semplici annui in ragione del 6 per cento da, computarsi dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 12 gennaio 1963