Articolo 6 della Legge 18 dicembre 1973, n. 877
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 gennaio 1974
Art. 6.
Presso ogni ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e' istituita una commissione regionale per il lavoro a domicilio.
La commissione decide i ricorsi di cui al sesto comma del precedente articolo 5 e coordina a livello regionale le commissioni provinciali per il controllo del lavoro a domicilio.
La commissione, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, e' dallo stesso presieduta ed e' composta:
a) dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro;
b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo alla effettiva rappresentativita' in sede regionale;
c) da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio regionale, con rappresentanza della minoranza.
I membri della commissione durano in carica tre anni.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1974