TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 08/05/2026, n. 866
TAR
Sentenza breve 8 maggio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità del diniego per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria

    Il Tribunale ritiene che il diniego sia illegittimo per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e carenza di motivazione in relazione alla rampa di scale, poiché l'immobile principale risulta legittimamente assentito e l'intervento non viola l'art. 45 delle N.T.A. né integra la realizzazione di un nuovo manufatto.

  • Rigettato
    Inapplicabilità dell'art. 36-bis D.P.R. n. 380/2001 per variazioni essenziali in area vincolata

    Il Tribunale ritiene che le opere relative al locale deposito integrino variazioni essenziali ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 380/2001, determinando un aumento di superficie e volumetria e una modifica funzionale. Tali interventi, eseguiti in area vincolata, sono considerati in totale difformità ai sensi dell'art. 32, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, rendendo inapplicabile l'art. 36-bis.

  • Improcedibile
    Demolizione di parte delle opere contestate

    La demolizione di parte delle opere rende l'impugnazione improcedibile limitatamente a tali opere.

  • Accolto
    Illegittimità dell'ordinanza di demolizione per illegittimità del diniego presupposto

    Poiché il diniego relativo alla rampa di scale è stato annullato, anche l'ordinanza di demolizione n. 2/2026 viene annullata in parte qua.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 08/05/2026, n. 866
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 866
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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