Sentenza breve 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 08/05/2026, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00866/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00717/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2026, proposto da CO AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Mango Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
a – del provvedimento prot. n. 473 del 02.02.2026, con il quale il Comune di San Mango Piemonte ha respinto l’istanza depositata dalla ricorrente in data 12.12.2025 ai fini del rilascio di un p.d.c. in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001;
b – dell’ordinanza n. 1/2026 (prot. n. 29260 del 05.02.2026), con la quale il Comune di San Mango Piemonte ha disposto la demolizione di alcune opere ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;
c – dell’ordinanza n. 2/2026 (prot. n. 29551 del 05.02.2026), con la quale il Comune di San Mango Piemonte ha disposto la demolizione di alcune opere ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001;
d – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 97 del 12.01.2026, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
e – ove e per quanto occorra, del verbale di sopralluogo prot. n. 7186 del 30.12.2025;
f – di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Mango Piemonte e del Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. CH Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente è proprietaria di un immobile sito nel Comune di San Mango Piemonte, alla Via Trinità.
In data 1 aprile 1986 la medesima presentava istanza di condono edilizio, acquisita al protocollo comunale n. 930, al fine di ottenere la regolarizzazione urbanistico-edilizia di alcune opere insistenti sul predetto immobile.
All’esito del relativo procedimento, il Comune rilasciava la concessione edilizia in sanatoria n. 28/97.
Successivamente, la ricorrente rilevava che talune opere di modesta entità – consistenti, in particolare, in un diverso sviluppo della rampa di accesso al piano seminterrato e in un locale adibito a deposito – non risultavano compiutamente rappresentate negli elaborati grafici allegati all’originaria istanza di condono, pur essendo già esistenti alla data di presentazione della domanda di sanatoria, come emergente dalla documentazione aerofotogrammetrica prodotta in atti.
Pertanto, in data 28 marzo 2024, la ricorrente presentava istanza di fiscalizzazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, allegando apposita relazione tecnica attestante l’impossibilità di procedere alla demolizione delle opere senza arrecare pregiudizio alla parte legittimamente assentita.
Con nota del 24 giugno 2024, l’Amministrazione comunale comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Nelle more, la ricorrente acquisiva ulteriore documentazione tecnica dalla quale emergeva la sostanziale corrispondenza tra lo stato dei luoghi esistente alla data della domanda di condono e quello attuale. Sulla base di tale presupposto, in data 20 maggio 2025, la stessa presentava istanza di riesame chiedendo l’estensione della concessione edilizia in sanatoria n. 28/97 anche alle ulteriori opere già esistenti all’epoca della domanda di condono.
In via subordinata, la ricorrente chiedeva altresì il riesame dell’istanza di fiscalizzazione ex art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 e, in via ulteriormente subordinata, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del medesimo d.P.R. n. 380/2001, come introdotto dal d.l. n. 69/2024.
Con provvedimento del 24 giugno 2025 il Comune respingeva integralmente le richieste formulate dalla ricorrente.
Avverso tale determinazione veniva proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale, definito con sentenza n. 1751/2025, con la quale il gravame veniva respinto nella parte relativa all’istanza di fiscalizzazione e di riesame, mentre il Collegio osservava che non spettava all’Amministrazione procedere alla riqualificazione di un’istanza proposta per finalità diverse ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001.
In conformità a quanto rilevato nella citata pronuncia, in data 11 dicembre 2025 la ricorrente presentava autonoma istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, corredata dalla documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione del parere della Soprintendenza competente, relativamente alle opere consistenti nell’ampliamento della rampa di accesso al piano seminterrato e in un deposito agricolo.
Avviata l’istruttoria, il Comune comunicava, con nota del 12 gennaio 2026, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. La ricorrente presentava quindi osservazioni e memorie difensive, deducendo l’erroneità dei rilievi formulati dall’Amministrazione.
Con successivo provvedimento, il Comune respingeva definitivamente l’istanza senza attivare il subprocedimento volto all’acquisizione del parere della Soprintendenza e senza controdedurre specificamente alle osservazioni procedimentali formulate dalla parte privata.
A seguito del diniego venivano inoltre adottate l’ordinanza di demolizione n. 1/2026 ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e l’ordinanza n. 2/2026 ai sensi dell’art. 34 del medesimo decreto.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha impugnato i predetti provvedimenti deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia.
Si è costituito il Ministero della Cultura.
Si è, altresì, costituito il Comune di San Mango Piemonte.
Nell’udienza camerale del 6 maggio 2026, la causa è introitata per la decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
Ciò posto, va anzitutto rilevato che, dagli atti, è emerso che la ricorrente ha demolito parte delle ulteriori opere contestate con l’ordinanza di demolizione n. 1/2026 (tettoia e baracca).
E ciò, comporta l’improcedibilità in parte qua dell’impugnativa proposta avverso l’ordinanza di demolizione n. 1/2026, ovvero limitatamente alla tettoia ed alla baracca.
Permane, invece, l’interesse ed il diritto rispetto: - alle opere di cui all’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001; - alle ulteriori opere sanzionate con: • l’ordinanza di demolizione n. 1/2026 (forno, wc interno, piccola finestra); • l’ordinanza di demolizione n. 2/2026 (diverse dimensioni del terrazzino di copertura, diversa configurazione delle scalette di accesso alla porta finestra, scala di accesso sul lato est del balcone).
Ciò posto, il ricorso merita accoglimento limitatamente alle contestazioni ad oggetto la contestata rampa di scale.
L’Amministrazione, invero, ha ritenuto non sanabile l’intervento assumendo che lo stesso sarebbe stato realizzato su immobile privo di titolo edilizio e, pertanto, non conforme alla disciplina urbanistica vigente.
La motivazione non può essere condivisa.
È infatti pacifico in atti che l’immobile principale risulti legittimamente assentito, sicché il presupposto posto a fondamento del diniego si rivela erroneo e privo di adeguato supporto istruttorio e motivazionale.
Peraltro, il Comune non ha individuato alcuna specifica disposizione urbanistica ostativa al rilascio del titolo in sanatoria, limitandosi ad un generico richiamo alla non conformità urbanistica dell’intervento.
Del resto, l’opera oggetto di contestazione consiste in un modesto ampliamento di una rampa già esistente, funzionale all’accesso al locale seminterrato, e non integra la realizzazione di un nuovo manufatto edilizio.
Pertanto, non risulta violato l’art. 45 delle N.T.A., il quale vieta esclusivamente la realizzazione di nuovi manufatti o l’ampliamento di manufatti esistenti, fatta salva l’ipotesi di adeguamento funzionale.
Nel caso di specie, l’intervento presenta carattere meramente accessorio e funzionale e deve ritenersi comunque assentibile.
Sotto ulteriore profilo, l’opera appare riconducibile agli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-ter), D.P.R. n. 380/2001, concernenti opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni.
Sotto tale angolo prospettico, pertanto, il diniego impugnato risulta illegittimo per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e carenza di motivazione.
Ne consegue l’annullamento in parte qua anche dell’ordinanza di demolizione n. 2/2026.
Per il resto, il ricorso deve essere respinto.
Invero, le opere oggetto dell’istanza di sanatoria – ivi incluso l’ampliamento del locale deposito – integrano variazioni essenziali ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 380/2001.
Invero, detti interventi hanno determinato un rilevante aumento della superficie e della volumetria assentita, nonché una modifica funzionale del deposito mediante realizzazione di opere incompatibili con l’originaria destinazione assentita.
Tali interventi risultano, inoltre, eseguiti su immobile ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Trova, pertanto, applicazione l’art. 32, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, secondo cui gli interventi di cui al comma 1, ove realizzati in area vincolata, sono considerati in totale difformità dal permesso di costruire.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il D.L. n. 69/2024 non ha inciso su tale previsione normativa, avendo eliminato esclusivamente il secondo periodo del comma 3, relativo all’assimilazione degli ulteriori interventi alle variazioni essenziali, lasciando invece invariata la disposizione che qualifica come totale difformità gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in area vincolata.
Ne consegue che gli abusi contestati con riferimento al locale deposito, in quanto qualificabili come difformità totali, esulano dall’ambito applicativo dell’art. 36-bis D.P.R. n. 380/2001, riferibile esclusivamente alle ipotesi di parziali difformità e variazioni essenziali non degradate ex lege a totale difformità.
Sul punto, il Collegio condivide l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui gli interventi costituenti variazioni essenziali realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico integrano automaticamente fattispecie di totale difformità, con conseguente inapplicabilità dell’art. 36-bis D.P.R. n. 380/2001 (T.A.R. Campania – Salerno, Sez. III, nn. 2071 e 2074 del 2025).
Il diniego impugnato risulta, pertanto, immune dai vizi dedotti sotto tale profilo.
L’accoglimento solo parziale della domanda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte fondato nei limiti e nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA DU, Presidente
AN AR, Primo Referendario
CH Di NO, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| CH Di NO | LA DU |
IL SEGRETARIO