Art. 7.
L' articolo 16 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - Chiunque eserciti la professione di tecnico sanitario di radiologia medica in violazione delle norme contenute nella presente legge e' soggetto alle pene di cui all' articolo 348 del codice penale .
Il magistrato puo' ordinare la chiusura temporanea del servizio radiologico nel quale l'attivita' sia stata abusivamente esercitata e il sequestro conservativo del materiale".
L' articolo 16 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - Chiunque eserciti la professione di tecnico sanitario di radiologia medica in violazione delle norme contenute nella presente legge e' soggetto alle pene di cui all' articolo 348 del codice penale .
Il magistrato puo' ordinare la chiusura temporanea del servizio radiologico nel quale l'attivita' sia stata abusivamente esercitata e il sequestro conservativo del materiale".