Articolo 7 della Legge 31 gennaio 1983, n. 25
Articolo 6Articolo 8
Versione
24 febbraio 1983
Art. 7.
L' articolo 16 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - Chiunque eserciti la professione di tecnico sanitario di radiologia medica in violazione delle norme contenute nella presente legge e' soggetto alle pene di cui all' articolo 348 del codice penale .
Il magistrato puo' ordinare la chiusura temporanea del servizio radiologico nel quale l'attivita' sia stata abusivamente esercitata e il sequestro conservativo del materiale".
Entrata in vigore il 24 febbraio 1983
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