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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 6721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6721 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DIAPPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, così composta: dott. Michele Caccese Presidente dott. ssa Maria Casaregola Consigliere dott. Maria Cristina Rizzi Consigliere istr./rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1452/2023, riservata in decisione il
17.12.2025 ed avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n.
380/2023, pubblicata il 10.2.2023, vertente
TRA
, (c.f.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Cerreto Sannita, alla via Telesina n.57, presso lo studio dell'avv. Antonio Barbieri (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
C.F._2
Appellante
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Rocco Condello (c.f.: ), domiciliatario in Como, alla via C.F._4
Varesina n. 1;
Appellato e appellante incidentale
Motivi della decisione
1 Con atto di appello ritualmente notificato, parte appellante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza del Tribunale di Benevento n. 380/2023, pubblicata il 10.2.2023, con la quale: - è stato risolto il contratto di compravendita concluso tra le parti per inadempimento della promissaria venditrice;
-sono state rigettate le domande proposte da Parte_1
-è stata accolta la sola domanda restitutoria formulata da e la è stata Controparte_1 Pt_1 condannata al pagamento di € 20.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione in favore del delle spese di lite, liquidate in € 545,00 per esborsi ed € CP_1
3.500,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge, ponendo le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti in quota uguale.
Ha resistito proponendo anche appello incidentale. Controparte_1
All'udienza del 10.12.2025, che si è tenuta dinanzi al consigliere istruttore nominato, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza del 17.12.2025, dinanzi al collegio, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 350 - bis c.p.c.; il rinvio è stato ritualmente notificato ai difensori delle parti.
A tale ultima udienza nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Trattandosi di procedimento instaurato in primo grado successivamente all'entrata in vigore del novellato art.181 c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c. (modifica introdotta con d.l.
n.112 del 2008, conv. nella legge n.133 del 2008), la mancata comparizione delle parti comporta non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale ed immediata dichiarazione di estinzione del giudizio, pronuncia quest'ultima che, avendo portata decisoria e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art.338 c.p.c., va pronunciata dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 17.12.2025.
Il consigliere estensore Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente Dott. Michele Caccese
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