Art. 8.
La revoca del riconoscimento per inosservanza delle norme contenute nella presente legge o per irregolare funzionamento viene disposta con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, trascorso inutilmente il termine eventualmente assegnato per consentire alla associazione di uniformarsi alle disposizioni della presente legge.
Eventuali deroghe possono essere autorizzate, quando la situazione locale lo renda necessario, previo parere della rappresentanza diplomatica competente, con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per gli affari esteri.
La revoca del riconoscimento per inosservanza delle norme contenute nella presente legge o per irregolare funzionamento viene disposta con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, trascorso inutilmente il termine eventualmente assegnato per consentire alla associazione di uniformarsi alle disposizioni della presente legge.
Eventuali deroghe possono essere autorizzate, quando la situazione locale lo renda necessario, previo parere della rappresentanza diplomatica competente, con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per gli affari esteri.