Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01710/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16729/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16729 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto della domanda cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. ND TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente ha prodotto istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 31.05.2017.
L’Amministrazione, esperita l’istruttoria di rito, con provvedimento n. -OMISSIS- del 09.09.2022 ha respinto la domanda dell’interessata, essendo emersa la mancata coincidenza tra interesse pubblico ed interesse del richiedente la concessione della cittadinanza stessa.
Dal certificato del Casellario Giudiziale sono emersi a carico della ricorrente i seguenti pregiudizi penali:
- 04.03.2016 decreto penale del G.I.P. Tribunale di -OMISSIS- esecutivo il 16.04.2016, per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro art. 334 comma 2 c.p.;
- 06.04.2016 sentenza del Tribunale in composizione monocratica di -OMISSIS-, irrevocabile il 26.05.2016, per il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative artt. 477, 482 c.p.;
Dal rapporto informativo della Questura di -OMISSIS- emergeva, con le generalità -OMISSIS- nata il -OMISSIS- in -OMISSIS-:
- sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444, 445 cpp) del G.I.P. della Pretura di -OMISSIS- del 12.12.1994, divenuta irrevocabile il 08.01.1995, per il reato di resistenza a un Pubblico Ufficiale in concorso artt. 110, 337 c.p. e con le generalità -OMISSIS-: cessazione della custodia cautelare emessa nel procedimento penale c/o Pretura di -OMISSIS- il 18.06.1993 per art. 11 D.P.R. 394/99.
Dagli elementi acquisiti risultano altresì nei confronti del coniuge dell’interessata con le
attuali generalità, -OMISSIS-:
- affidamento in prova ai Servizi Sociali (art. 47 L. 354/75) emessa il 21/01/2019 dal Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS- per artt. 337 c.p., resistenza a Pubblico Ufficiale, 582 c.p., lesioni personali e 341 bis c.p., oltraggio a Pubblico Ufficiale;
- sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, e 335 c.p., violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia delle cose sottoposte a sequestro;
- scarcerazione per sospensione pena (c.p.p. 656 c. 5) inserita il 23/07/2018 da Procura Generale della Repubblica c/o Corte di Appello di -OMISSIS-;
- segnalato all’Autorità Giudiziaria il 04/04/2017 da Guardia di Finanza Compagnia -OMISSIS- di -OMISSIS- (-OMISSIS-) per art. 256 c.1 D.Lgs 152/2006;
- segnalato all’Autorità Giudiziaria l’08/03/2012 dai Carabinieri di -OMISSIS- per artt. 337 c.p., 582 c.p., 341 bis c.p.;
- arresto in flagranza di reato inserita l’08/03/2012 dai Carabinieri di -OMISSIS- di -OMISSIS- per art. 588 c.p.;
Con le generalità -OMISSIS-:
- scarcerazione il 04/01/1995 dal G.I.P. di -OMISSIS-, per art. 208 T.U.L.P.S., invito alla prostituzione, art. 582 c.p., lesioni personali e art. 11 D.P.R. 394/99 inosservanza norme soggiorno.
La richiedente, peraltro, ha espressamente affermato di non aver riportato condanne penali in Italia, né pene su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nel modulo di richiesta della cittadinanza italiana, appositamente predisposto per consentire all’istante di autocertificare, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, la propria posizione giudiziaria.
L’illustrata situazione ha indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza della odierna ricorrente e di ciò è stata data comunicazione all’interessata con ministeriale in data 10.10.2021, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, invitando la stessa a produrre osservazioni nel termine di dieci giorni dalla data del ricevimento.
Al riguardo, la ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento per difetto di istruttoria e di motivazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere generale in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza maggioritaria e dei precedenti dalla Sezione.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Tanto premesso e venendo al caso di specie, a fondamento dell’impugnato diniego il Ministero resistente ha rappresentato che, dall’attività informativa esperita, sono emersi sul conto della richiedente e del coniuge, elementi pregiudizievoli che non consentono di formulare un giudizio positivo in merito alla concessione della cittadinanza.
In particolare, a seguito dell’istruttoria disposta ed espletata in corso di causa, l’Amministrazione ha riferito che sul conto dell’odierna ricorrente risultavano i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale:
- 04.03.2016 decreto penale del G.I.P. Tribunale di -OMISSIS- esecutivo il 16.04.2016, per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro art. 334 comma 2 c.p.;
- 06.04.2016 sentenza del Tribunale in composizione monocratica di -OMISSIS-, irrevocabile il 26.05.2016, per il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative artt. 477, 482 c.p.;
Dal rapporto informativo della Questura di -OMISSIS- emergeva, con le generalità -OMISSIS- nata il -OMISSIS- in -OMISSIS-:
- sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444, 445 cpp) del G.I.P. della Pretura di -OMISSIS- del 12.12.1994, divenuta irrevocabile il 08.01.1995, per il reato di resistenza a un Pubblico Ufficiale in concorso artt. 110, 337 c.p. e con le generalità -OMISSIS-: cessazione della custodia cautelare emessa nel procedimento penale c/o Pretura di -OMISSIS- il 18.06.1993 per art. 11 D.P.R. 394/99.
Sulla base di dette informative, il Ministero resistente ha ritenuto preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse della richiedente all’acquisto della cittadinanza italiana.
Ciò posto, giova ribadire che il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è connotato da amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevantissime conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all’interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l’interesse nazionale in caso di infelice concessione.
Più in particolare, nell’operare il bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, va considerato che il sacrificio dell'interesse del privato consiste nel non conseguire immediatamente il pieno riconoscimento di tutti i diritti, consistenti nella sostanza nei diritti politici che consentono di partecipare all’autodeterminazione della vita del Paese mediante l’esercizio del diritto di elettorato (oltre che nel diritto di incolato e limitazione dell’estradizione), essendo il conseguimento di tale posizione differito al momento in cui si possono ritenere maturati in capo ad esso tutti i requisiti richiesti. Mentre, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche. In tale prospettiva non può ritenersi sproporzionato, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022).
Nel caso di specie, si osserva che l’avversato diniego di cittadinanza menziona le fattispecie penali relative alla violazione, da parte della ricorrente, della disciplina in tema di fede pubblica e di pubblica amministrazione, fattispecie ritenute tuttora indici di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale che si desume anche dal rispetto delle norme del codice penale e delle regole di civile convivenza del Paese stesso.
Quanto rilevato appare idoneo a supportare il giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine al disvalore delle condotte sanzionate rispetto ai principi fondamentali della convivenza sociale e alla tutela dell’ordine pubblico. Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito, a più riprese, che il fatto di reato non viene valutato precipuamente sotto il profilo della condanna in sede penale del suo autore, bensì sotto il diverso profilo dell'interesse pubblico del Paese ospite ad accogliere chi lo ha commesso tra i propri cittadini; valutazione che implica anche l'opportunità di evitare di inserire tra questi chi, con la propria condotta, non mostri di condividere alcuni valori dell'ordinamento giuridico ritenuti meritevoli di tutela anche a livello penale, valori la cui trasgressione può ben essere considerata (anche) indicativa di un non adeguato livello di integrazione nella comunità nazionale.
Quanto appena osservato in ordine alle precedenti condanne penali, se valutato unitamente alla circostanza che il diniego sub iudice si giustifica anche in ragione della omessa dichiarazione del richiedente della propria posizione giudiziaria nella domanda di cittadinanza, consente altresì di superare anche le censure formulate in ordine al carattere particolarmente vetusto di taluna delle fattispecie indicate in atti, visto che il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, presuppone, altresì, che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; n. 1390/19; n. 3121/2019; n. 7122/19; n 7036/20; sez. VI, n. 3106/2006; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/2021; sez. II quater, n. 12568/2009).
D’altronde, nella ponderazione dei contrapposti interessi in gioco nel procedimento di naturalizzazione, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati nel caso di accoglimento dell’istanza - che sono tendenzialmente irreversibili, in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche – non può censurarsi, neanche sotto il profilo della congruità, della ragionevolezza e della proporzionalità, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali (cfr. TAR Lazio, sez. V n. 2944/2022).
Con specifico riferimento all’omessa dichiarazione, si evidenzia che nel caso di specie, la ricorrente ha espressamente dichiarato di non aver riportato condanne penali in Italia, neanche ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
Sotto tale profilo, il Collegio rileva che l’omessa autocertificazione preclude la possibilità di giovarsi del bene della vita cui il procedimento in itinere è preposto. La giurisprudenza è costante nell’affermare infatti che la dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000: nei procedimenti ad istanza di parte la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco.
Ne consegue, ulteriormente, che la disposizione non lascia margini di discrezionalità alle amministrazioni in quanto il diniego della cittadinanza si pone come inevitabile conseguenza dell’accertata dichiarazione mendace, circostanza confermata dalle risultanze in atti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 05.07.2021, n. 7395). Peraltro, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, l’omessa dichiarazione è comunque indicativa di una non compiuta integrazione, in quanto può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l’Amministrazione, il che avvalora ulteriormente il giudizio di insufficiente adesione da parte della straniera ai valori dell'ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I Ter, 31/08/2020 n. 9289; n.10317/2020; n. 7919/21; cfr., da ultimo, n. 6541/2021).
Peraltro, valga appena evidenziare che legittimamente si è tenuto conto dei pregiudizi penali a carico del coniuge, atteso che, in questa materia, non può assumere rilievo contrario il principio della personalità della responsabilità penale, in quanto, nel caso di specie, il diniego impugnato non estende alla richiedente le conseguenze penali dei reati commessi dal coniuge, ma impedisce che la concessione della cittadinanza (sebbene a persona diversa da quella responsabile penalmente) possa comunque recare danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari della richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano.
Infatti, è noto che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, del d.lgs. 286/1998) e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari.
La valutazione dei pregiudizi penali a carico dei familiari non può, quindi, non rilevare nella valutazione del procedimento concessorio, in quanto l’Amministrazione deve verificare la sussistenza della coincidenza dell’interesse pubblico con quello del richiedente.
A sostegno di siffatta conclusione depone il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso anche da questa Sezione, che ha avuto modo di precisare che “il comportamento penalmente rilevante di familiari di primo grado (…) può essere preso in considerazione al fine di motivare il diniego della cittadinanza italiana (…) in quanto esso è un indice della integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive” (Tar Lazio, Roma, sez. V bis, nn. 7889 e 3018 del 2022).
Ciò posto, emerge nel caso di specie una corretta valutazione sulla inaffidabilità dell'istante, tale da non poter essere inserita stabilmente nella comunità nazionale che, alla luce di quanto evidenziato con riferimento all'ampiezza della discrezionalità esercitata dall'autorità competente, non risulta inficiata, in modo chiaro e manifesto, dai profili di censura dedotti con il ricorso.
In sede di adozione del provvedimento concessorio della cittadinanza, infatti, il Ministero è tenuto non solo a verificare la presenza in capo al richiedente dei requisiti prescritti dalla legge, ma anche a valutare la sussistenza di ulteriori condizioni che consentano l’attribuzione del beneficio, in quanto la concessione della cittadinanza può essere fatta in base a un insieme di ulteriori elementi che
giustifichino la concessione suddetta e che motivino l’opportunità di tale concessione.
In conclusione, dunque, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato è stato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso.
Deve anche rilevarsi, peraltro, che il diniego non preclude la possibilità di poter ripresentare l'istanza nel futuro, per cui le conseguenze sono solo temporanee, e non comportano alcuna "interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente" (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l'interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), nei confronti della Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND TO, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
IO RD, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ND TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.