CASS
Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 10/06/2024, n. 23073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23073 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/01/2023 del TRIBUNALE di RIMINI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23073 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 15/05/2024 Il C nsigli re estensore N. 63) RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Rimini, giudicando in sede di appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato LL SA colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 590 cod. pen. in danno di IE RE. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, producendo documento di contestuale remissione ed accettazione di querela sottoscritto dalla persona offesa e dalla ricorrente. 3. Si deve dare atto che la persona offesa del reato per cui si procede, IE RE, ha dichiarato di rimettere la querela sporta in data 4.4.2016 nei confronti della prevenuta, e che quest'ultima ha debitamente accettato tale atto di remissione, come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente. Ne consegue che il reato per cui si procede - pacificamente procedibile a querela di parte - è estinto per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico della querelata, odierna ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 maggio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23073 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 15/05/2024 Il C nsigli re estensore N. 63) RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Rimini, giudicando in sede di appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato LL SA colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 590 cod. pen. in danno di IE RE. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, producendo documento di contestuale remissione ed accettazione di querela sottoscritto dalla persona offesa e dalla ricorrente. 3. Si deve dare atto che la persona offesa del reato per cui si procede, IE RE, ha dichiarato di rimettere la querela sporta in data 4.4.2016 nei confronti della prevenuta, e che quest'ultima ha debitamente accettato tale atto di remissione, come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente. Ne consegue che il reato per cui si procede - pacificamente procedibile a querela di parte - è estinto per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico della querelata, odierna ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 maggio 2024