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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3067 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Provvidenza Tripoli, presso il cui studio a Palermo, via
Mariano Stabile n.160, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] in data [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Gambino, presso il cui studio a Palermo, Corso C.
Finocchiaro Aprile n. 51, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato il 20/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 20/06/2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e di mantenimento della figlia minore
, nata a [...] il [...], alle condizioni concordate. Persona_1
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte depositate, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nell'accoglimento del ricorso alle condizioni di seguito riportate:
“a. disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della minore , Persona_1 con domicilio prevalente presso la madre;
b. entrambi i genitori provvederanno all'educazione e all'istruzione della prole, attuando
1 congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della figlia;
c. considerata la minore età della figlia, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore ogni qualvolta lo desideri, con diritto di pernottamento presso la di lui abitazione o presso l'abitazione dei nonni paterni;
d. in caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé la minore due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e fine settimana alterni, da concordare con la madre, dalle ore 16:00 del sabato sino alle ore 19:00 della domenica, con l'obbligo di prelevare e riaccompagnare la minore presso l'abitazione materna, tenendo sempre in debita considerazione le esigenze della figlia;
e. sempre in caso disaccordo, durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé la minore dalle ore 16:00 del 24 dicembre sino alle ore 16:00 del 30 dicembre;
in questo caso la madre terrà con sé la minore per le festività di fine anno, ossia dal 30 dicembre al 06 gennaio. Viceversa, l'anno successivo, se la minore trascorrerà con la madre le festività natalizie, il padre potrà tenere con sé la figlia dal pomeriggio del 30 dicembre al pomeriggio del 06 gennaio;
f. sempre in caso di disaccordo, durante le festività pasquali la bambina trascorrerà con il padre, ad anni alterni, o il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasquetta;
g. stessa identica cosa avverrà per le festività del 25 aprile e del giorno 1° maggio: quando la minore trascorrerà il 25 aprile con la madre, il padre potrà tenerla con sé per il giorno 1° maggio;
viceversa, l'anno successivo;
h. sempre in caso di disaccordo, durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la figlia 15 giorni, anche non consecutivi, tra i mesi di luglio ed agosto, secondo un calendario concordato con la madre entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno e che tenga conto degli impegni lavorativi di entrambi;
i. il giorno del compleanno della minore ciascun genitore trascorrerà alternativamente con la figlia il pranzo o la cena;
nel giorno del compleanno di ciascun genitore la minore trascorrerà con quest'ultimo la giornata, compatibilmente agli impegni assunti nell'interesse della minore medesima;
j. i presenti accordi potranno subire modifiche, previo accordo tra i genitori, sia in virtù delle esigenze lavorative di ciascuno di loro, sia in occasioni di particolari eventi familiari
(matrimoni, compleanni, ecc.) od anche per impegni sociali o relativi ad attività ludiche o sportive (palestra, corsi di danza, corsi di musica, ecc.) della figlia;
k. le parti concordano che il sig. sarà tenuto a corrispondere a titolo di Per_1 mantenimento mensile per il sostentamento della minore la somma pari ad € 260,00 mensili,
2 da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annua secondo gli indici Istat;
l. le parti concordano il comune obbligo di sostenere nella misura pari al 50% le spese straordinarie necessarie nell'interesse della minore, purché debitamente concordate e documentate.
Ai fini di una corretta identificazione di tali voci di spesa verrà utilizzato il criterio indicato nel protocollo d'intesa adottato dall'intestato Tribunale;
m. le spese relative a viaggi o vacanze che la minore farà insieme ai genitori saranno poste a carico di ciascuno di essi senza che alcun contributo possa essere richiesto all'altro;
n. entrambi i genitori potranno fissare la propria residenza ovunque vorranno, rimanendo liberi di mutare residenza o domicilio, ma qualora ciò comporti il cambiamento di residenza della minore , occorrerà comunque il previo reciproco consenso dei genitori;
in ogni Per_1 caso nell'eventuale scelta di cambiamento di residenza, entrambi i genitori dovranno tenere conto prioritariamente dell'interesse, delle esigenze e della volontà della figlia minore;
in caso di disaccordo, al fine di adottare la decisione più appropriata nell'interesse della minore, ciascun genitore farà ricorso al Tribunale competente in materia;
o. le suddette clausole si considerano esecutive a far data dalla sottoscrizione del presente accordo nel rispetto del diritto della minore alla piena e completa realizzazione del principio della bi-genitorialità;
p. le parti esprimono sin da adesso il consenso al rilascio dei permessi necessari per il passaporto della minore”.
Le condizioni concordate e sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore, Persona_1 nata a [...] il [...], sia disciplinato secondo quanto concordato dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 20/06/2025.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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