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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
MAZZARACO EUSTACHIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1453/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Societa' Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010041685 CONTR. CONS. 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2919/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore della società ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistenti: Consorzio e Creset assenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 27/05/2025, fascicolo processuale R.G.R 1453/2025, la società Ricorrente_1 srl in persona del legale rappresentante dott.ssa Nominativo_1, difesa congiuntamente dall'avv. Difensore_2 ed l'Avv. Difensore_1, impugnava sollecito di pagamento n.0090205F24010041685 del 09/01/2025, notificato dalla CRESET spa concessionario nella riscossione dei contributi consortili per conto del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, periodo d'imposta 2020 per l'importo di Euro 3.805,83.
La società ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
-Nullità della richiesta per mancanza del presupposto del beneficio diretto del servizio di bonifica dei beni di proprietà della società, allega al ricorso perizie giurate del periti Nominativo_3 ed Ag.Nominativo_4
Il ricorso veniva notificato al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia ed alla società CRESET spa, si costituivano entrambi in giudizio, dichiarando la legittimità dell'atto impugnato, la CRESET spa, in via subordinata sollevava anche la carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici aventi natura privatistica e responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. La disciplina generale in materia di bonifica è dettata dall'art. 860 c.c., che recita: "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere del beneficio che traggono dalla bonifica". In merito ai presupposti dell'imposizione consorziale, è pacifico che, affinchè il consorzio sia legittimato a pretendere il contributo consortile, non è sufficiente la sola inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica, ma altresì necessario, ai sensi dell'art. 860 del c.c., e art. 10 del RD n.215/1933 che sussista un beneficio diretto e specifico per il consorziato-contribuente. In altre parole, i contributi consortili, quali quote di partecipazione al costo di opere di bonifica a carico dei proprietari consorziati, sono dovuti solo ed esclusivamente nel caso in cui derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionali. Più specificamente, secondo un granitico orientamento di legittimità, non è sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, poichè è assolutamente necessario un vantaggio specifico, riguardante il fondo o l'immobile del quale si tratta, effettivo e dimostrabile. Tale situazione si è rafforzata con l'entrata in vigore della legge n.130/2022, che ha aggiunto il comma 5-bis dell'art. 7del dlgs n. 546/92, in materia di onere probatorio. In particolare, la nuova normativa ha modificato la portata applicativa, delle presunzioni giurisprudenziali che, del tutto prive di giustificazione, attribuivano un onere di prova nei confronti di un soggetto (il contribuente) che non ne doveva risultare onorato. Di tanto ne discende che, ai sensi del nuovo comma
5-bis dell.art. 7 del dlgs 546/1992, la "presunzione di vantaggiosità" dell'attività svolta dal consorzio non può più trovare applicazione e, di conseguenza, l'onere probatorio grava sempre sul consorzio, a prescindere dalla presenza o meno del "piano di classifica" e dell'insistenza dell'immobile nel "perimetro di contribuenza". In conclusione, con l'entrata in vigore della legge 130/2022, il consorzio costituitosi in giudizio non ha fornito l'effettiva dimostrazione a vantaggio della società ricorrente, circa la sussistenza dei presupposti per l'esigibilità dei contributi di bonifica e dimostrare, dunque, la piena legittimità della pretesa.
Per questi motivi
il ricorso merita di essere accolto.
Sussistono i motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari, in composizione monocratica, così decide: Accoglie il ricorso, spese di giudizio compensate.
Così deciso in Bari, addì 11/12/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
MAZZARACO EUSTACHIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1453/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Societa' Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010041685 CONTR. CONS. 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2919/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore della società ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistenti: Consorzio e Creset assenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 27/05/2025, fascicolo processuale R.G.R 1453/2025, la società Ricorrente_1 srl in persona del legale rappresentante dott.ssa Nominativo_1, difesa congiuntamente dall'avv. Difensore_2 ed l'Avv. Difensore_1, impugnava sollecito di pagamento n.0090205F24010041685 del 09/01/2025, notificato dalla CRESET spa concessionario nella riscossione dei contributi consortili per conto del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, periodo d'imposta 2020 per l'importo di Euro 3.805,83.
La società ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
-Nullità della richiesta per mancanza del presupposto del beneficio diretto del servizio di bonifica dei beni di proprietà della società, allega al ricorso perizie giurate del periti Nominativo_3 ed Ag.Nominativo_4
Il ricorso veniva notificato al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia ed alla società CRESET spa, si costituivano entrambi in giudizio, dichiarando la legittimità dell'atto impugnato, la CRESET spa, in via subordinata sollevava anche la carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici aventi natura privatistica e responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. La disciplina generale in materia di bonifica è dettata dall'art. 860 c.c., che recita: "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere del beneficio che traggono dalla bonifica". In merito ai presupposti dell'imposizione consorziale, è pacifico che, affinchè il consorzio sia legittimato a pretendere il contributo consortile, non è sufficiente la sola inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica, ma altresì necessario, ai sensi dell'art. 860 del c.c., e art. 10 del RD n.215/1933 che sussista un beneficio diretto e specifico per il consorziato-contribuente. In altre parole, i contributi consortili, quali quote di partecipazione al costo di opere di bonifica a carico dei proprietari consorziati, sono dovuti solo ed esclusivamente nel caso in cui derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionali. Più specificamente, secondo un granitico orientamento di legittimità, non è sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, poichè è assolutamente necessario un vantaggio specifico, riguardante il fondo o l'immobile del quale si tratta, effettivo e dimostrabile. Tale situazione si è rafforzata con l'entrata in vigore della legge n.130/2022, che ha aggiunto il comma 5-bis dell'art. 7del dlgs n. 546/92, in materia di onere probatorio. In particolare, la nuova normativa ha modificato la portata applicativa, delle presunzioni giurisprudenziali che, del tutto prive di giustificazione, attribuivano un onere di prova nei confronti di un soggetto (il contribuente) che non ne doveva risultare onorato. Di tanto ne discende che, ai sensi del nuovo comma
5-bis dell.art. 7 del dlgs 546/1992, la "presunzione di vantaggiosità" dell'attività svolta dal consorzio non può più trovare applicazione e, di conseguenza, l'onere probatorio grava sempre sul consorzio, a prescindere dalla presenza o meno del "piano di classifica" e dell'insistenza dell'immobile nel "perimetro di contribuenza". In conclusione, con l'entrata in vigore della legge 130/2022, il consorzio costituitosi in giudizio non ha fornito l'effettiva dimostrazione a vantaggio della società ricorrente, circa la sussistenza dei presupposti per l'esigibilità dei contributi di bonifica e dimostrare, dunque, la piena legittimità della pretesa.
Per questi motivi
il ricorso merita di essere accolto.
Sussistono i motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari, in composizione monocratica, così decide: Accoglie il ricorso, spese di giudizio compensate.
Così deciso in Bari, addì 11/12/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO