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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1005/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 587/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N.92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014200385000 TASSA AUTOMOB. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014200385000 TASSA AUTOMOB. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014200385000 TASSA AUTOMOB. 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5961/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249014200385/000, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata in data 08.11.2024, riferita alle seguenti cartelle esattoriali: n. 09420140013097218000 - tassa automobilistica anno 2008 - importo euro 356,18;
n. 09420140024694217000 - tassa automobilistica anni 2009 - 2010 - importo euro 668,50.
Censura l'atto per omessa notifica degli atti presupposti, nonché per decadenza e prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento (allegata documentazione)
Inoltre deduce la notifica di atti interruttivi del termine prescrizionale e l'applicabilità della sopravvenuta normativa emergenziale.
Ha presentato controdeduzioni la Regione Calabria, rappresentando la notifica dei pregressi avvisi di accertamento, nonché argomentando sulla prescrizione in relazione alla normativa emergenziale.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente provato (con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente) la notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi, per cui, oltre ad essere infondata la doglianza sulla notifica delle cartelle, non è maturato alcun termine decadenziale e/o prescrizionale, dovendosi anche tenere conto della sopravvenienza della normativa emergenziale.
La Regione ha dimostrato, per quanto di propria competenza, la notifica dei pregressi atti di accertamento.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 250,00 (duecentocinquanta) in favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 587/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N.92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014200385000 TASSA AUTOMOB. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014200385000 TASSA AUTOMOB. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014200385000 TASSA AUTOMOB. 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5961/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249014200385/000, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata in data 08.11.2024, riferita alle seguenti cartelle esattoriali: n. 09420140013097218000 - tassa automobilistica anno 2008 - importo euro 356,18;
n. 09420140024694217000 - tassa automobilistica anni 2009 - 2010 - importo euro 668,50.
Censura l'atto per omessa notifica degli atti presupposti, nonché per decadenza e prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento (allegata documentazione)
Inoltre deduce la notifica di atti interruttivi del termine prescrizionale e l'applicabilità della sopravvenuta normativa emergenziale.
Ha presentato controdeduzioni la Regione Calabria, rappresentando la notifica dei pregressi avvisi di accertamento, nonché argomentando sulla prescrizione in relazione alla normativa emergenziale.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente provato (con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente) la notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi, per cui, oltre ad essere infondata la doglianza sulla notifica delle cartelle, non è maturato alcun termine decadenziale e/o prescrizionale, dovendosi anche tenere conto della sopravvenienza della normativa emergenziale.
La Regione ha dimostrato, per quanto di propria competenza, la notifica dei pregressi atti di accertamento.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 250,00 (duecentocinquanta) in favore di ciascuna parte resistente.