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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/07/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione unica civile
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
MARCO SALVATORI PRESIDENTE
SILVIA CAPITANO GIUDICE REL./EST.
VINCENZA BENNICI GIUDICE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 589 dell'anno 2025 avente ad oggetto Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt)
Visti gli artt. 473bis.11 e segg. c.p.c. nonché l'art. 473bis.47 c.p.c. e letti gli atti relativi al procedimento proposto da:
Parte_1 nata il [...] a [...], rappresentata e difesa l'Avv. Aldo Virone
- RICORRENTE -
nei confronti di:
Persona_1
nata il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Barraco
- RESISTENTE-
sentito il giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel premettere di aver intrattenuto una relazione sentimentale con Parte_1
dalla cui unione è nato in [...] il [...], il figlio Persona_1 [...]
, dando atto del fallimento del rapporto e della cessazione della convivenza ha Per_2 chiesto disporsi l'affido del minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
pronunciare, in ordine al diritto di visita del padre e regolamentare l'assegno di mantenimento nella misura di € 500,00 o nella diversa misura ritenuta congrua dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente si è costituito non opponendosi alla regolamentazione dei rapporti dando atto di trovarsi in uno stato di inoccupazione;
per l'effetto chiedendo di porre a suo carico, a titolo di
1 mantenimento, una somma non superiore ad €. 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie
Sentite personalmente le parti il procedimento è stato rimesso in decisione per poter riferire al Collegio, previa assegnazione di un termine unico per il deposito di una comparsa conclusionale.
Affido del minore e diritto di visita
Non sussistendo ragioni ostative la domanda di affido condiviso del minore va senz'altro accolta. pertanto va affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso il domicilio della Per_2 madre.
Quanto al diritto di visita non è superfluo ricordare che per garantire il corretto sviluppo psicologico dei figli grava sul genitore collocatario il dovere di non allontanarli dall'altra figura genitoriale, garantendo il più possibile le frequentazioni del coniuge con la prole minorenne. Ciò in quanto l'apporto della figura genitoriale è di estrema importanza ai fini di una sana ed equilibrata crescita della prole, la quale richiede che ciascun genitore, nell'adempiere ai doveri di educazione, cura ed assistenza, sia mosso dalla preminente esigenza di assicurare ai figli un'esistenza felice o quanto meno serena, evitando che i propri stati umorali, il reciproco risentimento e la conflittualità che di norma accompagna la fine dei rapporti sentimentali possano incidere negativamente sul loro sviluppo psico-fisico.
In questo senso, si può menzionare anche la sentenza n. 24907 del 2009 della Corte di
Cassazione che precisa come: “tra i requisiti di idoneità genitoriale richiesti ad un genitore affidatario sia decisamente rilevante la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive di un figlio, che si individuano, in prima istanza, nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento, nella sua mente, della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sul coniuge”.
Ciò detto, il padre avrà la facoltà di incontrare il minore concordando con la madre i tempi e le modalità di frequentazione tenuto conto degli impegni di studio di Per_2
In caso di disaccordo tra i genitori – alla luce delle abitudini comunque riferite in sede di interrogatorio libero - il minore trascorrerà con il padre:
- un pomeriggio a settimana con pernottamento presso l'abitazione paterna;
il giorno successivo il padre accompagnerà il minore a scuola o, in periodo feriale, presso l'abitazione della madre;
- il primo e terzo fine settimana del mese o, in ogni caso, un fine settimana alternato, dal venerdi alle ore 13 (o diverso orario di uscita dalla scuola) alla domenica sera fino alle ore 20.30;
- ad anni alterni il Natale (dal 24 al 30 dicembre) con uno dei genitori e il Capodanno e l'NI (dal 31 dicembre al 6 gennaio) con l'altro; le vacanze di Pasqua saranno trascorse, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori;
2 - un periodo di 20 giorni, anche frazionati, in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, anche con eventuale pernottamento in luogo diverso dal consueto domicilio per fini di villeggiatura, rendendosi reperibile o comunque informando l'altro genitore sul luogo dove intende trascorrere la vacanza.
Ciascun genitore, quando avrà il minore con sé, dovrà consentire il contatto telefonico del minore con l'altro, garantendo una fascia oraria di reperibilità, mattutina e serale;
le comunicazioni devono essere equilibrate e non eccessive onde garantire una serena fruizione del tempo che il minore trascorre con ciascun genitore.
Mantenimento
Costituisce principio consolidato in materia quello secondo cui il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato sorge nei confronti di entrambi i genitori e si configura sin al momento della nascita;
conseguentemente l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147
e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde, tra l'altro, da qualsivoglia domanda (v. tra le tante, Cass. sez. 1, Sentenza n. 2328 del 02/02/2006).
Nel caso in esame benché il resistente sia allo stato inoccupato è pacifico che lo stesso ha svolto negli anni attività imprenditoriale di rilevanza a livello locale e anche on line nel settore dell'arredamento che gli ha consentito di mantenere una buona condizione reddituale.
Si ritiene dunque congruo allo stato – ferma ovviamente la facoltà delle parti di richiederne la revisione per fatti sopravvenuti- fissare un assegno di mantenimento a carico del medesimo nella misura di € 300,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Il ricorrente contribuirà, in ragione del 50 %, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della coppia durante la loro convivenza.
L'assegno unico verrà ripartito nella misura del 50% ciascuno.
E' inammissibile la domanda del resistente volta a “disporre e obbligare la sig.ra ad Pt_1 effettuare il cambio di residenza” esulando dalla regolamentazione delle frequentazioni e del mantenimento del figlio qui adottata.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate compensate in ragione della natura della controversia e della comunanza di interesse delle parti all'adozione delle regole qui statuite.
p.q.m.
Il Tribunale di Agrigento in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 Persona_1
AFFIDA il minore (nato in [...], in data [...]) ad entrambi i Persona_2 genitori con collocazione presso il domicilio della madre e con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
3 PONE a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento Persona_1 del minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nonché la contribuzione per il 50% alle spese straordinarie
(scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, previa concertazione tra le parti;
DISPONE che l'assegno unico e universale per il figlio ammontante venga percepito dai genitori per metà ciascuno.
DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 17 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
4
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
MARCO SALVATORI PRESIDENTE
SILVIA CAPITANO GIUDICE REL./EST.
VINCENZA BENNICI GIUDICE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 589 dell'anno 2025 avente ad oggetto Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt)
Visti gli artt. 473bis.11 e segg. c.p.c. nonché l'art. 473bis.47 c.p.c. e letti gli atti relativi al procedimento proposto da:
Parte_1 nata il [...] a [...], rappresentata e difesa l'Avv. Aldo Virone
- RICORRENTE -
nei confronti di:
Persona_1
nata il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Barraco
- RESISTENTE-
sentito il giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel premettere di aver intrattenuto una relazione sentimentale con Parte_1
dalla cui unione è nato in [...] il [...], il figlio Persona_1 [...]
, dando atto del fallimento del rapporto e della cessazione della convivenza ha Per_2 chiesto disporsi l'affido del minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
pronunciare, in ordine al diritto di visita del padre e regolamentare l'assegno di mantenimento nella misura di € 500,00 o nella diversa misura ritenuta congrua dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente si è costituito non opponendosi alla regolamentazione dei rapporti dando atto di trovarsi in uno stato di inoccupazione;
per l'effetto chiedendo di porre a suo carico, a titolo di
1 mantenimento, una somma non superiore ad €. 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie
Sentite personalmente le parti il procedimento è stato rimesso in decisione per poter riferire al Collegio, previa assegnazione di un termine unico per il deposito di una comparsa conclusionale.
Affido del minore e diritto di visita
Non sussistendo ragioni ostative la domanda di affido condiviso del minore va senz'altro accolta. pertanto va affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso il domicilio della Per_2 madre.
Quanto al diritto di visita non è superfluo ricordare che per garantire il corretto sviluppo psicologico dei figli grava sul genitore collocatario il dovere di non allontanarli dall'altra figura genitoriale, garantendo il più possibile le frequentazioni del coniuge con la prole minorenne. Ciò in quanto l'apporto della figura genitoriale è di estrema importanza ai fini di una sana ed equilibrata crescita della prole, la quale richiede che ciascun genitore, nell'adempiere ai doveri di educazione, cura ed assistenza, sia mosso dalla preminente esigenza di assicurare ai figli un'esistenza felice o quanto meno serena, evitando che i propri stati umorali, il reciproco risentimento e la conflittualità che di norma accompagna la fine dei rapporti sentimentali possano incidere negativamente sul loro sviluppo psico-fisico.
In questo senso, si può menzionare anche la sentenza n. 24907 del 2009 della Corte di
Cassazione che precisa come: “tra i requisiti di idoneità genitoriale richiesti ad un genitore affidatario sia decisamente rilevante la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive di un figlio, che si individuano, in prima istanza, nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento, nella sua mente, della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sul coniuge”.
Ciò detto, il padre avrà la facoltà di incontrare il minore concordando con la madre i tempi e le modalità di frequentazione tenuto conto degli impegni di studio di Per_2
In caso di disaccordo tra i genitori – alla luce delle abitudini comunque riferite in sede di interrogatorio libero - il minore trascorrerà con il padre:
- un pomeriggio a settimana con pernottamento presso l'abitazione paterna;
il giorno successivo il padre accompagnerà il minore a scuola o, in periodo feriale, presso l'abitazione della madre;
- il primo e terzo fine settimana del mese o, in ogni caso, un fine settimana alternato, dal venerdi alle ore 13 (o diverso orario di uscita dalla scuola) alla domenica sera fino alle ore 20.30;
- ad anni alterni il Natale (dal 24 al 30 dicembre) con uno dei genitori e il Capodanno e l'NI (dal 31 dicembre al 6 gennaio) con l'altro; le vacanze di Pasqua saranno trascorse, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori;
2 - un periodo di 20 giorni, anche frazionati, in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, anche con eventuale pernottamento in luogo diverso dal consueto domicilio per fini di villeggiatura, rendendosi reperibile o comunque informando l'altro genitore sul luogo dove intende trascorrere la vacanza.
Ciascun genitore, quando avrà il minore con sé, dovrà consentire il contatto telefonico del minore con l'altro, garantendo una fascia oraria di reperibilità, mattutina e serale;
le comunicazioni devono essere equilibrate e non eccessive onde garantire una serena fruizione del tempo che il minore trascorre con ciascun genitore.
Mantenimento
Costituisce principio consolidato in materia quello secondo cui il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato sorge nei confronti di entrambi i genitori e si configura sin al momento della nascita;
conseguentemente l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147
e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde, tra l'altro, da qualsivoglia domanda (v. tra le tante, Cass. sez. 1, Sentenza n. 2328 del 02/02/2006).
Nel caso in esame benché il resistente sia allo stato inoccupato è pacifico che lo stesso ha svolto negli anni attività imprenditoriale di rilevanza a livello locale e anche on line nel settore dell'arredamento che gli ha consentito di mantenere una buona condizione reddituale.
Si ritiene dunque congruo allo stato – ferma ovviamente la facoltà delle parti di richiederne la revisione per fatti sopravvenuti- fissare un assegno di mantenimento a carico del medesimo nella misura di € 300,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Il ricorrente contribuirà, in ragione del 50 %, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della coppia durante la loro convivenza.
L'assegno unico verrà ripartito nella misura del 50% ciascuno.
E' inammissibile la domanda del resistente volta a “disporre e obbligare la sig.ra ad Pt_1 effettuare il cambio di residenza” esulando dalla regolamentazione delle frequentazioni e del mantenimento del figlio qui adottata.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate compensate in ragione della natura della controversia e della comunanza di interesse delle parti all'adozione delle regole qui statuite.
p.q.m.
Il Tribunale di Agrigento in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 Persona_1
AFFIDA il minore (nato in [...], in data [...]) ad entrambi i Persona_2 genitori con collocazione presso il domicilio della madre e con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
3 PONE a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento Persona_1 del minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nonché la contribuzione per il 50% alle spese straordinarie
(scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, previa concertazione tra le parti;
DISPONE che l'assegno unico e universale per il figlio ammontante venga percepito dai genitori per metà ciascuno.
DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 17 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
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