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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/12/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G. 1178/2023
Dott. EP MA Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. OR IE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1178/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 18 dicembre 2023 e posta in decisione in esito a discussione orale
ex art. 350 bis cod.proc.civ. all'udienza collegiale del 19 novembre 2025
d a OGGETTO: on il patrocinio dell'avv. Vincenzo Ocone Controparte_1
CA (deposito APPELLANTE bancario, cassetta di c o n t r o sicurezza, apertura di
con il patrocinio dell'avv. Rita Persico CP_2 credito bancario) APPELLATO CODICE: In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1253/2023 140041 pubblicata in data 8 giugno 2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante 1 “…- nel merito:
- respingere, in applicazione del D.M. 23.6.1997 (G.U. n. 145 del 24 giugno
1997), in quanto infondata in fatto e in diritto, la maggior pretesa di
pagamento di controparte nei confronti di Controparte_1
riconoscendo quali somme dovute quelle quantificate dall'odierna
appellante nel doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio
di primo grado;
- accertare l'illegittimità degli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c., riconosciuti dal
Tribunale di Bergamo al signor con la sentenza n. 1253/2023 CP_2
impugnata;
conseguentemente:
- condannare parte appellata alla restituzione della maggior somma già
corrisposta da in esecuzione della decisione di primo Controparte_1
grado per i buoni fruttiferi postali oggetto di causa.
In ogni caso: rigettare l'appello incidentale proposto dall'appellante
incidentale perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del
giudizio”.
”.
Dell'appellato
“…IN VIA PREGIUDIZIALE
a) laddove codesta Ecc.ma Corte adita nutrisse dei dubbi sulla portata e
l'interpretazione delle norme e principi di diritto UE in precedenza
2 richiamati, sospendere il giudizio de quo ai fini di un rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia dell'Unione europea ex art. 267 TFUE, affinché essa
abbia a pronunciarsi sul seguente quesito o su altri e diversi che ritenga
opportuno sollevare: «Chiarisca la Corte di giustizia, se osti agli articoli 107
e 108 TFUE e all'inquadramento nello schema del servizio di interesse
economico generale, una normativa come quella prevista dal combinato
disposto degli art. 7, co. 3, D.M. 23.6.1997 e art. 1 del D.L. 556/1986 conv.
in L. 17 novembre 1986, n. 759, alla stregua della quale Controparte_1
applica la ritenuta fiscale annualmente, pur non versando la somma
decurtata di anno in anno allo Stato e, di fatto, trattenendola sino alla
riscossione del buono postale (ovvero, indicativamente, per i successivi
trent'anni)».
IN VIA PRINCIPALE
b) respingere in quanto infondata in fatto e in diritto l'impugnazione
promossa dalla società avverso la sentenza n. 1253/2023 Controparte_1
- n. 3235/2022 R.G., pubblicata dal Tribunale di Bergamo in data 8.6.2023;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
c) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione avversaria e
conseguente applicazione dell'art. 7, 3 c., D.M. 23.6.1997, accertare e
dichiarare, per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del D.
Lgs. n. 239/1996 (1.1.1997)1 e sino alla scadenza di ciascun titolo,
l'illegittimità del sistema di capitalizzazione annua degli interessi maturati
dai bfp oggetto di causa «al netto» della tassazione prevista e,
3 conseguentemente, condannare al pagamento in favore Controparte_1
del signor della somma di € 63.469,18 (cfr. doc. 9) oltre CP_2
interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. dalla data della prima richiesta al saldo;
IN OGNI CASO: spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
interamente rifuse”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Bergamo ha accolto la domanda di , CP_2
condannando al pagamento in suo favore alla scadenza Controparte_1
del trentesimo anno della somma di € 34.137,03 a titolo di rimborso di ciascuno dei due bfp (n. 00.025.7 44 07 e 00.0257 45 07) appartenenti alla serie Q ed acquistati il 21 aprile 1994, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.p.c.
dalla scadenza dei titoli al saldo.
Il Giudicante ha rilevato la presenza a tergo dei buoni delle somme dovute per capitale e interessi coincidenti con quelle di cui al D.M. del 13 giugno
1986.
Ha, altresì, ritenuto fondate le deduzioni attoree relative all'applicazione della ritenuta fiscale sulle somme maturate, circa la capitalizzazione annuale degli interessi al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50% e nOn contestato il conteggio prodotto.
2. L'appello si fonda su due motivi che hanno ad oggetto:
1. la violazione ed errata applicazione delle norme in materia fiscale, in particolare del D.P.R. 602/73 art. 3 co. 2 lett. d), e) ed f) e dell'art. 7 del D.M.
4 23.6.1997;
2. la violazione ed errata applicazione dell'art. 1284 co. 4 c.p.c.
3. si è costituito in giudizio proponendo un unico motivo CP_2
d'appello incidentale condizionato all'accoglimento del primo motivo d'appello principale, chiedendo venga accertata, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 239/1996 e la data di scadenza dei titoli, l'illegittimità del sistema di capitalizzazione annua degli interessi maturati sui bfp al netto della tassazione prevista, condannando Controparte_1
al pagamento della somma di €. 63.469,18.
[...]
4. Il primo motivo è fondato.
4.1. Occorre innanzitutto premettere che la Corte non intende aderire alla richiesta svolta da parte appellata, in sede di precisazione delle conclusioni,
di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia in modo da sottoporle i quesiti ivi indicati.
Ed infatti, per un verso, la Corte non ritiene che tale contrasto vi sia e,
dall'altro, l'obbligo di provvedervi sussiste unicamente per le Corti di ultima istanza.
Come già evidenziato da questo Collegio in altri analoghi precedenti, ai sensi dell'art. 267 TFUE l'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE è finalizzata all'interpretazione della disciplina comunitaria, in caso di dubbio sull'esatta interpretazione della stessa, e non anche, invece, a quella della normativa nazionale, al fine di verificarne la compatibilità con l'ordinamento
5 unieuropeo, trattandosi di valutazione spettante al giudice nazionale, il quale,
com'è noto, in caso di ravvisato contrasto tra le disposizioni dei due ordinamenti deve disapplicare quella dell'ordinamento nazionale.
Inoltre, il rinvio in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, secondo il disposto di cui all'art. 267 TFUE, diviene obbligatorio solo “quando una
questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti ad un
organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi
ricorso giurisdizionale di diritto interno”; va, comunque, rilevato che esso presuppone la sussistenza di un dubbio interpretativo in ordine all'applicazione di una norma di diritto eurounitario, non invece in ordine all'applicazione di una norma di diritto interno, quale è certamente l'art. 7
co. 3 D.M. 23.6.1997.
Per altro verso, non è dato rinvenire alcuna incompatibilità tra tale disposizione e la disciplina comunitaria, sì da ritenere fondata la istanza di sua disapplicazione.
4.2. Ciò posto, i bfp in relazione ai quali si pone la questione della ritenuta fiscale appartengono alla serie Q e sono stati acquistati successivamente al
13 giugno 1986.
4.3. Anzitutto, occorre ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato l'assoggettamento ad imposizione fiscale dei bfp.
In principio, tali titoli erano esenti dall'applicazione di imposte fiscali come stabiliva l'art. 31 D.P.R. n. 601/73, rubricato “interessi delle obbligazioni
pubbliche”: “sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
6 dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui
redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei
buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale
emesse dalla depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli CP_3
similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento
autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti
esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto
di servizi pubblici in regime di monopolio”.
L'esenzione prevista da tale norma è stata abrogata dal successivo D.L. n.
556/1986, convertito con modifiche con la L. n. 759/89, che ha innovato la materia, sottoponendo i buoni fruttiferi ad imposizione fiscale, prevedendo all'art. 1, per quel che qui interessa, quanto segue: “
1. Agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente
decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una
ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della
ritenuta e' tuttavia ridotta alla meta' relativamente agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre
1987. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge
7 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a
dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è
considerata interesse anticipato.
3. Le ritenute di cui al comma 2 sono
riscosse: a) a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto
nella lettera b); b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera d),
del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione
postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate
sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto”.
Come esposto, il predetto decreto ha richiamato, al co. 3 lett. b) dell'art. 1,
l'art. 3 D.P.R. n. 602/73, in rubrica “riscossione mediante versamenti diretti”,
il quale ha indicato che la ritenuta dev'essere operata mediante versamento diretto alla tesoreria provinciale con le modalità di cui al co. 2 lett. d): “Sono
riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato:… d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo
26, primo comma, del decreto indicato al numero 1) (DPR 600/773 ndr),
maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
Lo stesso D.P.R. all'art. 8 co. 3 ha disposto anche che “I versamenti diretti
alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere
eseguiti… 3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione,
per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui
8 redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed
entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso
previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c)”.
Successivamente, con il D.lgs. n. 239/1996 sono state introdotte una serie di disposizioni volte a modificare il sistema di tassazione della ritenuta,
introducendo quello del sostituto di imposta.
L'art. 2 del decreto predetto, in rubrica “Imposta sostitutiva sugli interessi,
premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti
residenti” al comma 2 prevede che “per i buoni postali di risparmio l'imposta
sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto
disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente
poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della
presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
L'art. 3, dispone che “Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a
12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano
coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la
quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è
considerata interesse anticipato”.
Inoltre, l'art. 5 comma 2 del decreto in questione prevede che “
2. Per i titoli
9 di cui all'articolo 2, ((commi 1 e 1-bis)), non depositati presso gli
intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da
chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso
soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga.
Qualora i redditi di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente
dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da
quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto
soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano
fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di
accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4”.
Da ultimo, con l'art. 7 ult. co. del D.M. del 23 giugno 1997 prevede che
“…Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R"
ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli
interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere
capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
4.4. In definitiva, alla luce dell'esposta normativa, sulla base di quanto previsto nell'art. 1 D.L. n. 556/86, gli interessi relativi ai bfp sono soggetti a ritenuta nella misura ivi indicata e, per espressa disposizione di legge (art. 1
comma 3 lett. d) D.P.R. n. 602/1973 cit.), tale ritenuta va operata con le modalità di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. 602/73 cit.
Pertanto, gli interessi derivanti dai titoli oggetto di causa emessi ed acquistati da nel 1994, devono essere riscossi, ancorché non corrisposti, CP_2
ex art. 3 co. 2 lett. d) D.P.R. n. 602/73 al netto della predetta ritenuta.
10 Sino al compimento del ventesimo anno gli interessi maturati annualmente,
al netto della ritenuta fiscale, vanno sommati al capitale e a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (per il periodo successivo, la previsione di un interesse semplice, ossia senza capitalizzazione alcuna, esclude che si ponga questione sulla applicazione della ritenuta d'imposta per l'ultimo decennio).
Infatti, dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che, sin dall'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il cd. principio di competenza
(dunque annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore), e non secondo il principio di cassa.
Pertanto, il dettato del D.M. 23 giugno 1997 risulta conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, poiché le norme che prevedono la detrazione dell'imposta all'atto della capitalizzazione degli interessi
(secondo il principio di competenza) anziché all'atto di scadenza dell'investimento (principio di cassa) non solo sono coerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente, ma hanno, altresì,
natura cogente in virtù degli interessi complessivamente sottesi alla disciplina dei buoni fruttiferi postali.
4.5. Il quadro appena tracciato non ha subito alcun mutamento, quanto meno di rilievo ai fini del presente giudizio, con l'entrata in vigore del D.lgs. n.
239/96, in particolare degli artt. 2 co. 2 e 5 co. 2 citati, in quanto il contenuto
11 precettivo di tali disposizioni ha, come poc'anzi esposto, unicamente sostituito il sistema di tassazione della ritenuta con quello del sostituto di imposta, senza, tuttavia, abrogare l'art. 3 co. 2 D.P.R. n. 602/73 predetto.
Va, inoltre, rilevato che, con il D.M. 23.12.1998 n. 511, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.2.1999, in rubrica “Regolamento recante
modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239 sui proventi dei buoni postali di risparmio”, il Ministro
delle Finanze ha adottato “il… regolamento di attuazione dell'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante
modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati” prevedendo all'art. 1 che 1.
Per i buoni postali fruttiferi, collocati per conto della depositi e CP_3
prestiti tramite la le disposizioni di cui al decreto Controparte_1
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi
a partire dal 1 gennaio 1997. 2. Ai buoni postali fruttiferi emessi
anteriormente al 1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente
disciplina fiscale”.
Da tale ultimo decreto risulta, quindi, chiaramente che per i buoni emessi anteriormente al 1° gennaio 1997, come nel caso di specie, si applica la previgente disciplina fiscale che prevedeva appunto la riscossione della ritenuta ancorché gli interessi non fossero stati corrisposti.
In aggiunta a quanto fino ad ora rilevato, va osservato che la capitalizzazione degli interessi dovuti in relazione ai buoni oggetto di causa costituisce una
12 manifestazione della capacità contributiva, in quanto un interesse
“capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse
“effettivamente incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità
contributiva dell'investitore-contribuente. La produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integrano senz'altro una manifestazione di ricchezza, in quanto determinano un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del buono fruttifero postale, con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi. È dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale. Nello stesso senso la
Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che “…il termine percezione deve
essere inteso non già come materiale incasso, ma nel diverso senso di
acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del diritto. In tal
senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto dell'obbligazione tributaria,
può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale
incasso, elemento che può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza
tassabile non è necessariamente correlata al momento della percezione
effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro,
attraverso il compimento di "atti di disposizione del diritto"” (Cass. ord., n.
2082/2021).
13 In conclusione, quindi, ritiene la Corte di non poter confermare la statuizione di cui alla sentenza impugnata con cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di disapplicare l'art. 7 ult. Co. del D.M. 23 giugno 1997 che, in coerenza con la disciplina primaria che si è già esaminata, prevede che “per i buoni delle serie
ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31
dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno,
per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente
al netto della ritenuta fiscale”.
La sentenza impugnata va sul punto riformata.
5. Con il secondo motivo l'appellante contesta la liquidazione degli interessi in base all'art. 1284 co. 4 c.c. operata dal Tribunale.
Deduce che, per applicare gli interessi legali maggiorati ex D.Lgs. n.
231/2002, bisogna accertare se tale diritto può essere riconosciuto in relazione alla natura del credito.
Considerato che
oggetto di causa sono i bfp disciplinati in Gazzetta Ufficiale e dall'art. 173 D.P.R. 156/1973 e che l'art. 1284 co. 4 c.c. dispone che “se le parti non ne hanno determinato la
misura…” dev'essere applicato il tasso d'interesse delle transazioni commerciali, la norma in questione non sarebbe applicabile a fronte della natura del credito dei buoni, i cui rendimenti sono previsti dalla legge e per i quali non sarebbe possibile un previo accordo tra le parti avente ad oggetto la misura del tasso di interesse.
Inoltre, sostiene di essere sempre stata disponibile al rimborso, deducendo,
però, la legittimità della richiesta di sottoscrizione della quietanza di
14 pagamento, dovendo la controparte attivarsi per riscuotere l'importo alla scadenza del 22 dicembre 2024 presso uno sportello mentre nel caso di specie non è mai stata formulata alcuna richiesta.
Invoca l'art. 208, che prevede il rimborso dei buoni in qualunque momento in favore del titolare che si presenti presso uno sportello postale, previa restituzione degli originali necessaria a per ottenere, a propria volta, il CP_1
rimborso di quanto versato a Prestiti. Controparte_4
Deduce che essa non può essere condannata al pagamento degli interessi di mora su quanto ha sempre riconosciuto essere dovuto.
5.1. Il motivo, per quanto di ragione, è manifestamente fondato.
5.2. Rileva il Collegio che:
i buoni trentennali sono scaduti successivamente all'emissione della sentenza di primo grado e nelle more del presente giudizio;
il risparmiatore non ha mai richiesto il rimborso anteriormente al giudizio e in atto di citazione ha chiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare che,
raggiunta la completa maturazione dei due buoni fruttiferi postali nn.
00.025.7 44 07 e 00.025.7 45 07 (in data 22.12.2024) il signor CP_2
avrà diritto di percepire la somma di complessivi € 68.274,06, oltre
[...]
interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. dalla data di prima richiesta all'effettivo
saldo”, così manifestando univocamente la volontà di riscuotere i buoni solo alla loro scadenza;
a fronte di un'azione di mero accertamento non si può pertanto prospettare alcuna mora da parte di in relazione ad un pagamento Controparte_1
che non ancora scaduto e quindi non ancora esigibile, e che non è stato
15 neanche anticipatamente richiesto rispetto all'originaria scadenza;
il pagamento è, peraltro, avvenuto in esecuzione della sentenza qui impugnata a ridosso della intervenuta scadenza dei buoni (cfr. doc. 6)
sopravvenuta nelle more del presente giudizio.
Ne consegue la riforma della statuizione con cui sono stati riconosciuti gli interessi ex art. 1284 cod.civ. mentre resta assorbita ogni altra questione posta con il motivo in esame.
6. Pertanto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata con rigetto della domanda di di pagamento di importi maggiori CP_2
rispetto a quelli quantificati da nel doc. 2 prodotto Controparte_1
nonché della domanda di riconoscimento degli interessi ai sensi dell'art. 1284
quarto comma cod.civ.;
A tale statuizione consegue la condanna di alla restituzione CP_2
della maggiore somma corrisposta da in esecuzione Controparte_1
della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
7. Con riferimento al regime delle spese di lite, la riforma della sentenza appellata comporta che occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
L'appello è stato accolto integralmente.
Se per quanto concerne il tema dell'applicazione della ritenuta fiscale, sul quale vi sono contrastanti pronunce di merito e non vi è ancora pronuncia da
16 parte della Corte di legittimità, vi sarebbero i presupposti per addivenire ad una compensazione integrale delle spese di lite (cfr. Cass. n. 7782/2020), la manifesta infondatezza della pretesa di pagamento degli interessi di cui all'art. 1284 quarto comma cod.civ. giustifica la parziale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura della metà.
pertanto va condannato al pagamento in favore di CP_2 [...]
della restante metà di dette spese che si liquidano per l'intero Controparte_1
come in dispositivo, in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al
D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00) ad eccezione della fase di trattazione del presente grado, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1. accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Bergamo n. 1253/2023 pubblicata in data 8 giugno 2023, e per l'effetto, rigetta la domanda di di pagamento di importi CP_2
maggiori rispetto a quelli quantificati da del documento CP_1 Controparte_1
di cui alla parte motiva nonché di riconoscimento degli interessi ai sensi dell'art. 1284 quarto comma cod.civ.;
2. compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione di metà e per l'effetto condanna al pagamento della restante CP_2
17 metà di dette spese in favore di che liquida per l'intero Controparte_1
per il primo grado in € 2.552,00 per la “fase di studio”, € 1.628,00 per la “fase introduttiva”, € 5.670,00 per la “fase istruttoria/ di trattazione” ed € 4.253,00
per la “fase decisionale” e per il presente grado in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2.163,00 per la “fase istruttoria/ di trattazione” ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre IVA
CPA e rimborso forfetario come per legge;
3.condanna alla restituzione della maggior somma già CP_2
corrisposta da in esecuzione della sentenza impugnata Controparte_1
nonché di quella relativa alle spese del giudizio di primo grado.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
OR IE EP MA
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30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G. 1178/2023
Dott. EP MA Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. OR IE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1178/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 18 dicembre 2023 e posta in decisione in esito a discussione orale
ex art. 350 bis cod.proc.civ. all'udienza collegiale del 19 novembre 2025
d a OGGETTO: on il patrocinio dell'avv. Vincenzo Ocone Controparte_1
CA (deposito APPELLANTE bancario, cassetta di c o n t r o sicurezza, apertura di
con il patrocinio dell'avv. Rita Persico CP_2 credito bancario) APPELLATO CODICE: In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1253/2023 140041 pubblicata in data 8 giugno 2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante 1 “…- nel merito:
- respingere, in applicazione del D.M. 23.6.1997 (G.U. n. 145 del 24 giugno
1997), in quanto infondata in fatto e in diritto, la maggior pretesa di
pagamento di controparte nei confronti di Controparte_1
riconoscendo quali somme dovute quelle quantificate dall'odierna
appellante nel doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio
di primo grado;
- accertare l'illegittimità degli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c., riconosciuti dal
Tribunale di Bergamo al signor con la sentenza n. 1253/2023 CP_2
impugnata;
conseguentemente:
- condannare parte appellata alla restituzione della maggior somma già
corrisposta da in esecuzione della decisione di primo Controparte_1
grado per i buoni fruttiferi postali oggetto di causa.
In ogni caso: rigettare l'appello incidentale proposto dall'appellante
incidentale perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del
giudizio”.
”.
Dell'appellato
“…IN VIA PREGIUDIZIALE
a) laddove codesta Ecc.ma Corte adita nutrisse dei dubbi sulla portata e
l'interpretazione delle norme e principi di diritto UE in precedenza
2 richiamati, sospendere il giudizio de quo ai fini di un rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia dell'Unione europea ex art. 267 TFUE, affinché essa
abbia a pronunciarsi sul seguente quesito o su altri e diversi che ritenga
opportuno sollevare: «Chiarisca la Corte di giustizia, se osti agli articoli 107
e 108 TFUE e all'inquadramento nello schema del servizio di interesse
economico generale, una normativa come quella prevista dal combinato
disposto degli art. 7, co. 3, D.M. 23.6.1997 e art. 1 del D.L. 556/1986 conv.
in L. 17 novembre 1986, n. 759, alla stregua della quale Controparte_1
applica la ritenuta fiscale annualmente, pur non versando la somma
decurtata di anno in anno allo Stato e, di fatto, trattenendola sino alla
riscossione del buono postale (ovvero, indicativamente, per i successivi
trent'anni)».
IN VIA PRINCIPALE
b) respingere in quanto infondata in fatto e in diritto l'impugnazione
promossa dalla società avverso la sentenza n. 1253/2023 Controparte_1
- n. 3235/2022 R.G., pubblicata dal Tribunale di Bergamo in data 8.6.2023;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
c) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione avversaria e
conseguente applicazione dell'art. 7, 3 c., D.M. 23.6.1997, accertare e
dichiarare, per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del D.
Lgs. n. 239/1996 (1.1.1997)1 e sino alla scadenza di ciascun titolo,
l'illegittimità del sistema di capitalizzazione annua degli interessi maturati
dai bfp oggetto di causa «al netto» della tassazione prevista e,
3 conseguentemente, condannare al pagamento in favore Controparte_1
del signor della somma di € 63.469,18 (cfr. doc. 9) oltre CP_2
interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. dalla data della prima richiesta al saldo;
IN OGNI CASO: spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
interamente rifuse”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Bergamo ha accolto la domanda di , CP_2
condannando al pagamento in suo favore alla scadenza Controparte_1
del trentesimo anno della somma di € 34.137,03 a titolo di rimborso di ciascuno dei due bfp (n. 00.025.7 44 07 e 00.0257 45 07) appartenenti alla serie Q ed acquistati il 21 aprile 1994, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.p.c.
dalla scadenza dei titoli al saldo.
Il Giudicante ha rilevato la presenza a tergo dei buoni delle somme dovute per capitale e interessi coincidenti con quelle di cui al D.M. del 13 giugno
1986.
Ha, altresì, ritenuto fondate le deduzioni attoree relative all'applicazione della ritenuta fiscale sulle somme maturate, circa la capitalizzazione annuale degli interessi al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50% e nOn contestato il conteggio prodotto.
2. L'appello si fonda su due motivi che hanno ad oggetto:
1. la violazione ed errata applicazione delle norme in materia fiscale, in particolare del D.P.R. 602/73 art. 3 co. 2 lett. d), e) ed f) e dell'art. 7 del D.M.
4 23.6.1997;
2. la violazione ed errata applicazione dell'art. 1284 co. 4 c.p.c.
3. si è costituito in giudizio proponendo un unico motivo CP_2
d'appello incidentale condizionato all'accoglimento del primo motivo d'appello principale, chiedendo venga accertata, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 239/1996 e la data di scadenza dei titoli, l'illegittimità del sistema di capitalizzazione annua degli interessi maturati sui bfp al netto della tassazione prevista, condannando Controparte_1
al pagamento della somma di €. 63.469,18.
[...]
4. Il primo motivo è fondato.
4.1. Occorre innanzitutto premettere che la Corte non intende aderire alla richiesta svolta da parte appellata, in sede di precisazione delle conclusioni,
di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia in modo da sottoporle i quesiti ivi indicati.
Ed infatti, per un verso, la Corte non ritiene che tale contrasto vi sia e,
dall'altro, l'obbligo di provvedervi sussiste unicamente per le Corti di ultima istanza.
Come già evidenziato da questo Collegio in altri analoghi precedenti, ai sensi dell'art. 267 TFUE l'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE è finalizzata all'interpretazione della disciplina comunitaria, in caso di dubbio sull'esatta interpretazione della stessa, e non anche, invece, a quella della normativa nazionale, al fine di verificarne la compatibilità con l'ordinamento
5 unieuropeo, trattandosi di valutazione spettante al giudice nazionale, il quale,
com'è noto, in caso di ravvisato contrasto tra le disposizioni dei due ordinamenti deve disapplicare quella dell'ordinamento nazionale.
Inoltre, il rinvio in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, secondo il disposto di cui all'art. 267 TFUE, diviene obbligatorio solo “quando una
questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti ad un
organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi
ricorso giurisdizionale di diritto interno”; va, comunque, rilevato che esso presuppone la sussistenza di un dubbio interpretativo in ordine all'applicazione di una norma di diritto eurounitario, non invece in ordine all'applicazione di una norma di diritto interno, quale è certamente l'art. 7
co. 3 D.M. 23.6.1997.
Per altro verso, non è dato rinvenire alcuna incompatibilità tra tale disposizione e la disciplina comunitaria, sì da ritenere fondata la istanza di sua disapplicazione.
4.2. Ciò posto, i bfp in relazione ai quali si pone la questione della ritenuta fiscale appartengono alla serie Q e sono stati acquistati successivamente al
13 giugno 1986.
4.3. Anzitutto, occorre ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato l'assoggettamento ad imposizione fiscale dei bfp.
In principio, tali titoli erano esenti dall'applicazione di imposte fiscali come stabiliva l'art. 31 D.P.R. n. 601/73, rubricato “interessi delle obbligazioni
pubbliche”: “sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
6 dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui
redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei
buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale
emesse dalla depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli CP_3
similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento
autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti
esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto
di servizi pubblici in regime di monopolio”.
L'esenzione prevista da tale norma è stata abrogata dal successivo D.L. n.
556/1986, convertito con modifiche con la L. n. 759/89, che ha innovato la materia, sottoponendo i buoni fruttiferi ad imposizione fiscale, prevedendo all'art. 1, per quel che qui interessa, quanto segue: “
1. Agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente
decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una
ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della
ritenuta e' tuttavia ridotta alla meta' relativamente agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre
1987. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge
7 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a
dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è
considerata interesse anticipato.
3. Le ritenute di cui al comma 2 sono
riscosse: a) a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto
nella lettera b); b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera d),
del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione
postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate
sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto”.
Come esposto, il predetto decreto ha richiamato, al co. 3 lett. b) dell'art. 1,
l'art. 3 D.P.R. n. 602/73, in rubrica “riscossione mediante versamenti diretti”,
il quale ha indicato che la ritenuta dev'essere operata mediante versamento diretto alla tesoreria provinciale con le modalità di cui al co. 2 lett. d): “Sono
riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato:… d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo
26, primo comma, del decreto indicato al numero 1) (DPR 600/773 ndr),
maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
Lo stesso D.P.R. all'art. 8 co. 3 ha disposto anche che “I versamenti diretti
alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere
eseguiti… 3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione,
per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui
8 redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed
entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso
previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c)”.
Successivamente, con il D.lgs. n. 239/1996 sono state introdotte una serie di disposizioni volte a modificare il sistema di tassazione della ritenuta,
introducendo quello del sostituto di imposta.
L'art. 2 del decreto predetto, in rubrica “Imposta sostitutiva sugli interessi,
premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti
residenti” al comma 2 prevede che “per i buoni postali di risparmio l'imposta
sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto
disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente
poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della
presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
L'art. 3, dispone che “Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a
12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano
coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la
quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è
considerata interesse anticipato”.
Inoltre, l'art. 5 comma 2 del decreto in questione prevede che “
2. Per i titoli
9 di cui all'articolo 2, ((commi 1 e 1-bis)), non depositati presso gli
intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da
chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso
soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga.
Qualora i redditi di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente
dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da
quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto
soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano
fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di
accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4”.
Da ultimo, con l'art. 7 ult. co. del D.M. del 23 giugno 1997 prevede che
“…Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R"
ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli
interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere
capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
4.4. In definitiva, alla luce dell'esposta normativa, sulla base di quanto previsto nell'art. 1 D.L. n. 556/86, gli interessi relativi ai bfp sono soggetti a ritenuta nella misura ivi indicata e, per espressa disposizione di legge (art. 1
comma 3 lett. d) D.P.R. n. 602/1973 cit.), tale ritenuta va operata con le modalità di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. 602/73 cit.
Pertanto, gli interessi derivanti dai titoli oggetto di causa emessi ed acquistati da nel 1994, devono essere riscossi, ancorché non corrisposti, CP_2
ex art. 3 co. 2 lett. d) D.P.R. n. 602/73 al netto della predetta ritenuta.
10 Sino al compimento del ventesimo anno gli interessi maturati annualmente,
al netto della ritenuta fiscale, vanno sommati al capitale e a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (per il periodo successivo, la previsione di un interesse semplice, ossia senza capitalizzazione alcuna, esclude che si ponga questione sulla applicazione della ritenuta d'imposta per l'ultimo decennio).
Infatti, dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che, sin dall'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il cd. principio di competenza
(dunque annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore), e non secondo il principio di cassa.
Pertanto, il dettato del D.M. 23 giugno 1997 risulta conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, poiché le norme che prevedono la detrazione dell'imposta all'atto della capitalizzazione degli interessi
(secondo il principio di competenza) anziché all'atto di scadenza dell'investimento (principio di cassa) non solo sono coerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente, ma hanno, altresì,
natura cogente in virtù degli interessi complessivamente sottesi alla disciplina dei buoni fruttiferi postali.
4.5. Il quadro appena tracciato non ha subito alcun mutamento, quanto meno di rilievo ai fini del presente giudizio, con l'entrata in vigore del D.lgs. n.
239/96, in particolare degli artt. 2 co. 2 e 5 co. 2 citati, in quanto il contenuto
11 precettivo di tali disposizioni ha, come poc'anzi esposto, unicamente sostituito il sistema di tassazione della ritenuta con quello del sostituto di imposta, senza, tuttavia, abrogare l'art. 3 co. 2 D.P.R. n. 602/73 predetto.
Va, inoltre, rilevato che, con il D.M. 23.12.1998 n. 511, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.2.1999, in rubrica “Regolamento recante
modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239 sui proventi dei buoni postali di risparmio”, il Ministro
delle Finanze ha adottato “il… regolamento di attuazione dell'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante
modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati” prevedendo all'art. 1 che 1.
Per i buoni postali fruttiferi, collocati per conto della depositi e CP_3
prestiti tramite la le disposizioni di cui al decreto Controparte_1
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi
a partire dal 1 gennaio 1997. 2. Ai buoni postali fruttiferi emessi
anteriormente al 1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente
disciplina fiscale”.
Da tale ultimo decreto risulta, quindi, chiaramente che per i buoni emessi anteriormente al 1° gennaio 1997, come nel caso di specie, si applica la previgente disciplina fiscale che prevedeva appunto la riscossione della ritenuta ancorché gli interessi non fossero stati corrisposti.
In aggiunta a quanto fino ad ora rilevato, va osservato che la capitalizzazione degli interessi dovuti in relazione ai buoni oggetto di causa costituisce una
12 manifestazione della capacità contributiva, in quanto un interesse
“capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse
“effettivamente incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità
contributiva dell'investitore-contribuente. La produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integrano senz'altro una manifestazione di ricchezza, in quanto determinano un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del buono fruttifero postale, con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi. È dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale. Nello stesso senso la
Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che “…il termine percezione deve
essere inteso non già come materiale incasso, ma nel diverso senso di
acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del diritto. In tal
senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto dell'obbligazione tributaria,
può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale
incasso, elemento che può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza
tassabile non è necessariamente correlata al momento della percezione
effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro,
attraverso il compimento di "atti di disposizione del diritto"” (Cass. ord., n.
2082/2021).
13 In conclusione, quindi, ritiene la Corte di non poter confermare la statuizione di cui alla sentenza impugnata con cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di disapplicare l'art. 7 ult. Co. del D.M. 23 giugno 1997 che, in coerenza con la disciplina primaria che si è già esaminata, prevede che “per i buoni delle serie
ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31
dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno,
per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente
al netto della ritenuta fiscale”.
La sentenza impugnata va sul punto riformata.
5. Con il secondo motivo l'appellante contesta la liquidazione degli interessi in base all'art. 1284 co. 4 c.c. operata dal Tribunale.
Deduce che, per applicare gli interessi legali maggiorati ex D.Lgs. n.
231/2002, bisogna accertare se tale diritto può essere riconosciuto in relazione alla natura del credito.
Considerato che
oggetto di causa sono i bfp disciplinati in Gazzetta Ufficiale e dall'art. 173 D.P.R. 156/1973 e che l'art. 1284 co. 4 c.c. dispone che “se le parti non ne hanno determinato la
misura…” dev'essere applicato il tasso d'interesse delle transazioni commerciali, la norma in questione non sarebbe applicabile a fronte della natura del credito dei buoni, i cui rendimenti sono previsti dalla legge e per i quali non sarebbe possibile un previo accordo tra le parti avente ad oggetto la misura del tasso di interesse.
Inoltre, sostiene di essere sempre stata disponibile al rimborso, deducendo,
però, la legittimità della richiesta di sottoscrizione della quietanza di
14 pagamento, dovendo la controparte attivarsi per riscuotere l'importo alla scadenza del 22 dicembre 2024 presso uno sportello mentre nel caso di specie non è mai stata formulata alcuna richiesta.
Invoca l'art. 208, che prevede il rimborso dei buoni in qualunque momento in favore del titolare che si presenti presso uno sportello postale, previa restituzione degli originali necessaria a per ottenere, a propria volta, il CP_1
rimborso di quanto versato a Prestiti. Controparte_4
Deduce che essa non può essere condannata al pagamento degli interessi di mora su quanto ha sempre riconosciuto essere dovuto.
5.1. Il motivo, per quanto di ragione, è manifestamente fondato.
5.2. Rileva il Collegio che:
i buoni trentennali sono scaduti successivamente all'emissione della sentenza di primo grado e nelle more del presente giudizio;
il risparmiatore non ha mai richiesto il rimborso anteriormente al giudizio e in atto di citazione ha chiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare che,
raggiunta la completa maturazione dei due buoni fruttiferi postali nn.
00.025.7 44 07 e 00.025.7 45 07 (in data 22.12.2024) il signor CP_2
avrà diritto di percepire la somma di complessivi € 68.274,06, oltre
[...]
interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. dalla data di prima richiesta all'effettivo
saldo”, così manifestando univocamente la volontà di riscuotere i buoni solo alla loro scadenza;
a fronte di un'azione di mero accertamento non si può pertanto prospettare alcuna mora da parte di in relazione ad un pagamento Controparte_1
che non ancora scaduto e quindi non ancora esigibile, e che non è stato
15 neanche anticipatamente richiesto rispetto all'originaria scadenza;
il pagamento è, peraltro, avvenuto in esecuzione della sentenza qui impugnata a ridosso della intervenuta scadenza dei buoni (cfr. doc. 6)
sopravvenuta nelle more del presente giudizio.
Ne consegue la riforma della statuizione con cui sono stati riconosciuti gli interessi ex art. 1284 cod.civ. mentre resta assorbita ogni altra questione posta con il motivo in esame.
6. Pertanto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata con rigetto della domanda di di pagamento di importi maggiori CP_2
rispetto a quelli quantificati da nel doc. 2 prodotto Controparte_1
nonché della domanda di riconoscimento degli interessi ai sensi dell'art. 1284
quarto comma cod.civ.;
A tale statuizione consegue la condanna di alla restituzione CP_2
della maggiore somma corrisposta da in esecuzione Controparte_1
della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
7. Con riferimento al regime delle spese di lite, la riforma della sentenza appellata comporta che occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
L'appello è stato accolto integralmente.
Se per quanto concerne il tema dell'applicazione della ritenuta fiscale, sul quale vi sono contrastanti pronunce di merito e non vi è ancora pronuncia da
16 parte della Corte di legittimità, vi sarebbero i presupposti per addivenire ad una compensazione integrale delle spese di lite (cfr. Cass. n. 7782/2020), la manifesta infondatezza della pretesa di pagamento degli interessi di cui all'art. 1284 quarto comma cod.civ. giustifica la parziale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura della metà.
pertanto va condannato al pagamento in favore di CP_2 [...]
della restante metà di dette spese che si liquidano per l'intero Controparte_1
come in dispositivo, in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al
D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00) ad eccezione della fase di trattazione del presente grado, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1. accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Bergamo n. 1253/2023 pubblicata in data 8 giugno 2023, e per l'effetto, rigetta la domanda di di pagamento di importi CP_2
maggiori rispetto a quelli quantificati da del documento CP_1 Controparte_1
di cui alla parte motiva nonché di riconoscimento degli interessi ai sensi dell'art. 1284 quarto comma cod.civ.;
2. compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione di metà e per l'effetto condanna al pagamento della restante CP_2
17 metà di dette spese in favore di che liquida per l'intero Controparte_1
per il primo grado in € 2.552,00 per la “fase di studio”, € 1.628,00 per la “fase introduttiva”, € 5.670,00 per la “fase istruttoria/ di trattazione” ed € 4.253,00
per la “fase decisionale” e per il presente grado in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2.163,00 per la “fase istruttoria/ di trattazione” ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre IVA
CPA e rimborso forfetario come per legge;
3.condanna alla restituzione della maggior somma già CP_2
corrisposta da in esecuzione della sentenza impugnata Controparte_1
nonché di quella relativa alle spese del giudizio di primo grado.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
OR IE EP MA
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30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25