CASS
Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo processuale, il termine di efficacia della misura cautelare posta a fondamento del mandato decorre dal momento in cui la persona richiesta viene posta concretamente a disposizione dell'autorità giudiziaria dello Stato emittente, sicché non osta alla consegna la circostanza che il periodo di custodia cautelare sofferto in Italia sia superiore al termine di durata della cautela predeterminato nel provvedimento dello Stato di emissione. (Fattispecie relativa a un mandato di arresto processuale emesso dalle autorità rumene per l'esecuzione di un provvedimento di arresto temporaneo della durata di trenta giorni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2024, n. 25012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25012 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
25012-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.54424 Presidente - AN De CI NG ZO CC 21/06/2024- R.G.N. 19551/2024 IA NA AN ET RI BR D'CA - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TO ND IE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 27/05/2024 dalla Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere BR D'CA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
uditi gli Avvocati Maurizio Zanelli e Antonino Lastoria, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha disposto la consegna di ND IE TO all'autorità giudiziaria rumena, in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso in data 18 agosto 2021 dal Tribunale di Bucarest, per plurimi reati di riciclaggio. ما 2. Gli Avvocati Antonino Lastoria e Maurizio Zanelli, nell'interesse di TO, hanno proposto ricorso avverso tale sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento.
3. L'Avvocato Maurizio Zanelli ha proposto tre motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza degli artt. 2 e 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, con riferimento all'omessa verifica dell'insussistenza del pericolo di trattamenti inumani e degradanti nella detenzione nello Stato richiedente. Pur sollecitata dal difensore, la Corte di appello, infatti, non avrebbe accertato il luogo di detenzione di TO e se il trattamento penitenziario nello Stato richiedente fosse idoneo a non integrare un trattamento inumano e degradante. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art. 6, comma 1, lett. c) e f), della legge n. 69 del 2005, in quanto il mandato di arresto europeo non conterrebbe alcuna indicazione relativa alla privazione della libertà personale dello TO stabilita dal Tribunale di Bucarest nell'ordinanza posta a fondamento della richiesta di consegna. Il difensore, con il terzo motivo, ha censurato l'inosservanza dell'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, in quanto lo TO avrebbe avuto la residenza in Italia sin dal 2020. 4. L'Avvocato Antonino Lastoria ha proposto due motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'omessa richiesta di informazioni da parte della Corte di appello all'autorità giudiziaria emittente in relazione alla computabilità ovvero alla fungibilità del periodo di detenzione sofferto in territorio italiano rispetto ai termini di custodia cautelare, di fase e complessivi, previsti dalla disciplina processuale rumena. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza della legge penale con riferimento all'omessa verifica dell'insussistenza del pericolo di trattamenti inumani e degradanti nella detenzione nello Stato richiedente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.
2. Con il primo motivo proposto dall'Avvocato Zanelli e il secondo motivo proposto dall'Avvocato Lastoria i difensori hanno dedotto l'inosservanza degli artt. 2 e 16 della legge n. 69 del 2005, con riferimento all'omessa verifica dell'insussistenza del pericolo di trattamenti inumani e degradanti nella detenzione 2 7 dello Stato richiedente.
3. Il motivo è infondato. I difensori hanno chiesto alla Corte di appello di Brescia di acquisire informazioni integrative, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, in quanto sarebbero state ignote le condizioni di detenzione dello TO in Romania. La Corte di appello legittimamente non ha accolto questa istanza, in quanto la difesa nulla ha prodotto a dimostrazione della sussistenza di un tale pericolo»> e il rischio di un trattamento inumano e degradante non può conseguire ex se alla mancata indicazione del luogo di detenzione ove la persona richiesta in consegna sarà associata all'atto della consegna. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di mandato di arresto europeo, la Corte di appello è tenuta ad acquisire informazioni in ordine al trattamento che sarà riservato al consegnando qualora questi abbia allegato elementi oggettivi, precisi ed aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente (ex plurimis: Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Istrate, Rv. 280852 - 01). E', dunque, onere della parte interessata fornire elementi specifici e attuali in ordine al rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani o degradanti durante il regime detentivo, risultanti da fonti internazionali e affidabili, tali da determinare, se necessario, lo svolgimento di iniziative istruttorie da parte della Corte di appello al fine di verificare la condizione carceraria a cui la persona sarà in concreto sottoposta (tra le molte, Sez. 6, n. 44015 del 16/11/2022, Prinzhausen, Rv. 284002; Sez. 6, n. 23043 del 06/06/2024, Prodan, non massimata;
Sez. 6, n. 29008 del 20/07/2022, Saulea, non massimata). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la censura relativa ai trattamenti inumani o degradanti imponga ai giudici di merito di compiere accertamenti, anche a prescindere da specifiche allegazioni difensive, solamente quando le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano un fatto notorio ovvero abbiano costituito oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità (così, tra le molte, proprio in relazione alla condizione delle carceri rumene, Sez. 6, n. 46150 del 14/11/2023, Armasu, non massimata). Nel caso di specie questo presupposto non ricorre non solo perché non è stato delineato in termini specifici ed attuali dal ricorrente che, anche in questa sede, si è limitato a rappresentare la criticità del sistema delle carceri rumene in termini generici, ma perché le più recenti pronunce di questa Corte hanno accertato il superamento da parte della Romania delle strutturali criticità originarie (Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024, Sindilaru, Rv. 286166; Sez. 6, n. 13143 del 3 to 28/03/2024, Rus, non massimata;
Sez. 6, n. 51751 del 28/12/2023, Cavaleru, non massimata;
Sez. 6, n. 20030 del 19/05/2022, Sava, non massimata). Infatti, a seguito di passate condizioni negative circa la situazione detentiva in quel Paese, segnalate anche da organismi internazionali, sono state adottate iniziative organiche ed un piano di azione generale per il quinquennio 2020-2025, già favorevolmente valutato dalle istituzioni europee per le migliorie strutturali degli istituti penitenziari intervenute in Romania (in questo senso Sez. 6, n. 20030 19/05/2022, Sava, non massimata), di cui non vi è alcun cenno nell'atto di impugnazione in esame. La giurisprudenza di legittimità più recente, peraltro, attesta che la e situazione carceraria nello Stato rumeno SIA obiettivamente mutata proprio grazie ai massicci interventi sopra menzionati, conseguenti alla sentenza pilota della Corte DU VE ed altri
contro
Romania del 25 aprile 2017, che ha condannato quel Paese per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione ritenute in violazione dell'art. 3 CDU (ex plurimis: Sez. 6, n. 23297 del 13/06/2024, Matac, non massimata;
Sez. n. 13143 del 28/03/2024, Rus, non massimata;
Sez. 6, n. 51751 del 28/12/2023, Cavaleru). I difensori, in data 14 giugno 2024, hanno depositato un documento, relativo condizioni detentive nel sistema penitenziario rumeno, redatto alle dall'Organizzazione per i diritti umani, una organizzazione non governativa rumena attiva nella tutela dei diritti fondamentali dei detenuti. Tale documentazione, tuttavia, a tacere della estrema genericità del suo contenuto, non può supplire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione, che grava sulla difesa, nel giudizio svoltosi innanzi alla corte di appello. L'art. 18 del d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 ha, infatti, modificato l'art. 22 della legge n. 69 del 2005, ammettendo il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna nella disciplina del mandato di arresto europeo solo «per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale». La formulazione attuale del primo comma dell'art. 22 della legge n. 69 del 2005, pertanto, non solo ha limitato la cognizione della Corte di cassazione ai soli vizi di legittimità, escludendo i vizi di motivazione, ma ha anche soppresso il sindacato anche nel merito» che spettava alla Corte di legittimità nella disciplina previgente (ex plurimis: Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Gheorge, Rv. 282911- 01: Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260-01).
4. Con il secondo motivo l'Avvocato Zanelli ha dedotto l'inosservanza dell'art. 6, comma 1, lett. c) e f), della legge n. 69 del 2005, in quanto il mandato di arresto 4 дв europeo non conterrebbe alcuna indicazione relativa alla privazione della libertà personale dello TO stabilita dal Tribunale di Bucarest, nell'ordinanza del 18 agosto 2021, in trenta giorni.
5. Il motivo è infondato, in quanto in tema di mandato di arresto europeo, il termine fissato per l'efficacia della misura cautelare estera posta a fondamento del m.a.e. decorre dal momento in cui la persona richiesta in consegna venga posta concretamente a disposizione dell'autorità giudiziaria dello Stato emittente (Sez. 6, n. 10054 del 26/02/2013, Verticale, Rv. 254822 - 01, fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dalle autorità polacche per l'esecuzione di un provvedimento di arresto temporaneo della durata di quattordici giorni;
Sez. 6, n. 14976 del 02/04/2009, dep. 07/04/2009, Beben, Rv. 243080; Sez. 6, n. 16544 del 27/04/2010, T., Rv. 246749).
6. Con il secondo motivo l'Avvocato Lastoria ha censurato l'omessa richiesta di informazioni da parte della Corte di appello all'autorità giudiziaria emittente in relazione alla computabilità ovvero alla fungibilità del periodo di detenzione sofferto in territorio italiano rispetto ai termini di custodia cautelare, di fase e complessivi, previsti dalla disciplina processuale rumena. Con il terzo motivo, l'Avvocato Zanelli ha dedotto l'inosservanza dell'art. 18- bis della legge n. 69 del 2005, in quanto lo TO avrebbe avuto la residenza in Italia sin dal 2020 e, dunque, sarebbe radicato in territorio italiano.
7. Entrambi i motivi sono, tuttavia, inammissibili. Le richieste di acquisizione di informazioni supplementari all'autorità rumena in ordine al regime della custodia cautelare in Romania e di applicazione della disciplina dell'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005 non sono state rivolte alla Corte di appello di Brescia, come risulta dal verbale dell'udienza del 27 maggio 2024. Secondo un costante orientamento di questa Corte, in tema di mandato d'arresto europeo, è, infatti, applicabile anche al ricorso per cassazione di cui all'art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69 la disposizione dell'art. 609 cod. proc. pen. che limita la cognizione della Corte di cassazione ai motivi proposti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (Sez. 6, n. 45206 del 06/12/2021, Ricci, non massimata;
Sez. 6, n. 47071 del 4/12/2009, Lefter, Rv. 245456, fattispecie in cui il ricorrente aveva sollevato solo all'udienza in cassazione la questione del rifiuto della consegna per la stabile dimora acquisita in Italia). La censura è, inoltre, manifestamente infondata, quanto alla deduzione del +6 rischio di duplicazione dei termini di custodia cautelare, in quanto la Corte di appello di Brescia ha correttamente rilevato che la custodia cautelare patita in territorio italiano è distinta e diversa, sotto il profilo strutturale e funzionale, da quella adottata dall'autorità giudiziaria rumena. In tema di mandato di arresto europeo, non è ostativa alla consegna a fini processuali la circostanza che il periodo di custodia cautelare sofferta in Italia sia superiore al termine di durata della misura indicato nel provvedimento dello Stato di emissione (Sez. 6, n. 47731 del /01/12/2015, Parnica, Rv. 265769 01; Sez. 6, n. 16544 del 27/04/2010, T., Rv. 246749 - 01 entrambe fattispecie relative a mandato di arresto europeo "a termine" emesso dall'autorità giudiziaria romena). L'eventuale detrazione del periodo di custodia cautelare patita dalla persona richiesta in consegna da quella disposta dall'autorità giudiziaria rumena, peraltro, va chiesta a tale autorità e non assume rilievo ai fini del diniego della richiesta di consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo.
8. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese (un) processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente BR D'CA AN De CI Mithen littuvien This J. SEZIONE VI PENALE 25 GIU 2024 DEPOSITATOR CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIA Dott.ssa useppina Cirimele
udita la relazione del Consigliere BR D'CA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
uditi gli Avvocati Maurizio Zanelli e Antonino Lastoria, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha disposto la consegna di ND IE TO all'autorità giudiziaria rumena, in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso in data 18 agosto 2021 dal Tribunale di Bucarest, per plurimi reati di riciclaggio. ما 2. Gli Avvocati Antonino Lastoria e Maurizio Zanelli, nell'interesse di TO, hanno proposto ricorso avverso tale sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento.
3. L'Avvocato Maurizio Zanelli ha proposto tre motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza degli artt. 2 e 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, con riferimento all'omessa verifica dell'insussistenza del pericolo di trattamenti inumani e degradanti nella detenzione nello Stato richiedente. Pur sollecitata dal difensore, la Corte di appello, infatti, non avrebbe accertato il luogo di detenzione di TO e se il trattamento penitenziario nello Stato richiedente fosse idoneo a non integrare un trattamento inumano e degradante. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art. 6, comma 1, lett. c) e f), della legge n. 69 del 2005, in quanto il mandato di arresto europeo non conterrebbe alcuna indicazione relativa alla privazione della libertà personale dello TO stabilita dal Tribunale di Bucarest nell'ordinanza posta a fondamento della richiesta di consegna. Il difensore, con il terzo motivo, ha censurato l'inosservanza dell'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, in quanto lo TO avrebbe avuto la residenza in Italia sin dal 2020. 4. L'Avvocato Antonino Lastoria ha proposto due motivi di ricorso. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'omessa richiesta di informazioni da parte della Corte di appello all'autorità giudiziaria emittente in relazione alla computabilità ovvero alla fungibilità del periodo di detenzione sofferto in territorio italiano rispetto ai termini di custodia cautelare, di fase e complessivi, previsti dalla disciplina processuale rumena. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza della legge penale con riferimento all'omessa verifica dell'insussistenza del pericolo di trattamenti inumani e degradanti nella detenzione nello Stato richiedente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.
2. Con il primo motivo proposto dall'Avvocato Zanelli e il secondo motivo proposto dall'Avvocato Lastoria i difensori hanno dedotto l'inosservanza degli artt. 2 e 16 della legge n. 69 del 2005, con riferimento all'omessa verifica dell'insussistenza del pericolo di trattamenti inumani e degradanti nella detenzione 2 7 dello Stato richiedente.
3. Il motivo è infondato. I difensori hanno chiesto alla Corte di appello di Brescia di acquisire informazioni integrative, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, in quanto sarebbero state ignote le condizioni di detenzione dello TO in Romania. La Corte di appello legittimamente non ha accolto questa istanza, in quanto la difesa nulla ha prodotto a dimostrazione della sussistenza di un tale pericolo»> e il rischio di un trattamento inumano e degradante non può conseguire ex se alla mancata indicazione del luogo di detenzione ove la persona richiesta in consegna sarà associata all'atto della consegna. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di mandato di arresto europeo, la Corte di appello è tenuta ad acquisire informazioni in ordine al trattamento che sarà riservato al consegnando qualora questi abbia allegato elementi oggettivi, precisi ed aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente (ex plurimis: Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Istrate, Rv. 280852 - 01). E', dunque, onere della parte interessata fornire elementi specifici e attuali in ordine al rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani o degradanti durante il regime detentivo, risultanti da fonti internazionali e affidabili, tali da determinare, se necessario, lo svolgimento di iniziative istruttorie da parte della Corte di appello al fine di verificare la condizione carceraria a cui la persona sarà in concreto sottoposta (tra le molte, Sez. 6, n. 44015 del 16/11/2022, Prinzhausen, Rv. 284002; Sez. 6, n. 23043 del 06/06/2024, Prodan, non massimata;
Sez. 6, n. 29008 del 20/07/2022, Saulea, non massimata). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la censura relativa ai trattamenti inumani o degradanti imponga ai giudici di merito di compiere accertamenti, anche a prescindere da specifiche allegazioni difensive, solamente quando le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano un fatto notorio ovvero abbiano costituito oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità (così, tra le molte, proprio in relazione alla condizione delle carceri rumene, Sez. 6, n. 46150 del 14/11/2023, Armasu, non massimata). Nel caso di specie questo presupposto non ricorre non solo perché non è stato delineato in termini specifici ed attuali dal ricorrente che, anche in questa sede, si è limitato a rappresentare la criticità del sistema delle carceri rumene in termini generici, ma perché le più recenti pronunce di questa Corte hanno accertato il superamento da parte della Romania delle strutturali criticità originarie (Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024, Sindilaru, Rv. 286166; Sez. 6, n. 13143 del 3 to 28/03/2024, Rus, non massimata;
Sez. 6, n. 51751 del 28/12/2023, Cavaleru, non massimata;
Sez. 6, n. 20030 del 19/05/2022, Sava, non massimata). Infatti, a seguito di passate condizioni negative circa la situazione detentiva in quel Paese, segnalate anche da organismi internazionali, sono state adottate iniziative organiche ed un piano di azione generale per il quinquennio 2020-2025, già favorevolmente valutato dalle istituzioni europee per le migliorie strutturali degli istituti penitenziari intervenute in Romania (in questo senso Sez. 6, n. 20030 19/05/2022, Sava, non massimata), di cui non vi è alcun cenno nell'atto di impugnazione in esame. La giurisprudenza di legittimità più recente, peraltro, attesta che la e situazione carceraria nello Stato rumeno SIA obiettivamente mutata proprio grazie ai massicci interventi sopra menzionati, conseguenti alla sentenza pilota della Corte DU VE ed altri
contro
Romania del 25 aprile 2017, che ha condannato quel Paese per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione ritenute in violazione dell'art. 3 CDU (ex plurimis: Sez. 6, n. 23297 del 13/06/2024, Matac, non massimata;
Sez. n. 13143 del 28/03/2024, Rus, non massimata;
Sez. 6, n. 51751 del 28/12/2023, Cavaleru). I difensori, in data 14 giugno 2024, hanno depositato un documento, relativo condizioni detentive nel sistema penitenziario rumeno, redatto alle dall'Organizzazione per i diritti umani, una organizzazione non governativa rumena attiva nella tutela dei diritti fondamentali dei detenuti. Tale documentazione, tuttavia, a tacere della estrema genericità del suo contenuto, non può supplire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione, che grava sulla difesa, nel giudizio svoltosi innanzi alla corte di appello. L'art. 18 del d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 ha, infatti, modificato l'art. 22 della legge n. 69 del 2005, ammettendo il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna nella disciplina del mandato di arresto europeo solo «per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale». La formulazione attuale del primo comma dell'art. 22 della legge n. 69 del 2005, pertanto, non solo ha limitato la cognizione della Corte di cassazione ai soli vizi di legittimità, escludendo i vizi di motivazione, ma ha anche soppresso il sindacato anche nel merito» che spettava alla Corte di legittimità nella disciplina previgente (ex plurimis: Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Gheorge, Rv. 282911- 01: Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260-01).
4. Con il secondo motivo l'Avvocato Zanelli ha dedotto l'inosservanza dell'art. 6, comma 1, lett. c) e f), della legge n. 69 del 2005, in quanto il mandato di arresto 4 дв europeo non conterrebbe alcuna indicazione relativa alla privazione della libertà personale dello TO stabilita dal Tribunale di Bucarest, nell'ordinanza del 18 agosto 2021, in trenta giorni.
5. Il motivo è infondato, in quanto in tema di mandato di arresto europeo, il termine fissato per l'efficacia della misura cautelare estera posta a fondamento del m.a.e. decorre dal momento in cui la persona richiesta in consegna venga posta concretamente a disposizione dell'autorità giudiziaria dello Stato emittente (Sez. 6, n. 10054 del 26/02/2013, Verticale, Rv. 254822 - 01, fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dalle autorità polacche per l'esecuzione di un provvedimento di arresto temporaneo della durata di quattordici giorni;
Sez. 6, n. 14976 del 02/04/2009, dep. 07/04/2009, Beben, Rv. 243080; Sez. 6, n. 16544 del 27/04/2010, T., Rv. 246749).
6. Con il secondo motivo l'Avvocato Lastoria ha censurato l'omessa richiesta di informazioni da parte della Corte di appello all'autorità giudiziaria emittente in relazione alla computabilità ovvero alla fungibilità del periodo di detenzione sofferto in territorio italiano rispetto ai termini di custodia cautelare, di fase e complessivi, previsti dalla disciplina processuale rumena. Con il terzo motivo, l'Avvocato Zanelli ha dedotto l'inosservanza dell'art. 18- bis della legge n. 69 del 2005, in quanto lo TO avrebbe avuto la residenza in Italia sin dal 2020 e, dunque, sarebbe radicato in territorio italiano.
7. Entrambi i motivi sono, tuttavia, inammissibili. Le richieste di acquisizione di informazioni supplementari all'autorità rumena in ordine al regime della custodia cautelare in Romania e di applicazione della disciplina dell'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005 non sono state rivolte alla Corte di appello di Brescia, come risulta dal verbale dell'udienza del 27 maggio 2024. Secondo un costante orientamento di questa Corte, in tema di mandato d'arresto europeo, è, infatti, applicabile anche al ricorso per cassazione di cui all'art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69 la disposizione dell'art. 609 cod. proc. pen. che limita la cognizione della Corte di cassazione ai motivi proposti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (Sez. 6, n. 45206 del 06/12/2021, Ricci, non massimata;
Sez. 6, n. 47071 del 4/12/2009, Lefter, Rv. 245456, fattispecie in cui il ricorrente aveva sollevato solo all'udienza in cassazione la questione del rifiuto della consegna per la stabile dimora acquisita in Italia). La censura è, inoltre, manifestamente infondata, quanto alla deduzione del +6 rischio di duplicazione dei termini di custodia cautelare, in quanto la Corte di appello di Brescia ha correttamente rilevato che la custodia cautelare patita in territorio italiano è distinta e diversa, sotto il profilo strutturale e funzionale, da quella adottata dall'autorità giudiziaria rumena. In tema di mandato di arresto europeo, non è ostativa alla consegna a fini processuali la circostanza che il periodo di custodia cautelare sofferta in Italia sia superiore al termine di durata della misura indicato nel provvedimento dello Stato di emissione (Sez. 6, n. 47731 del /01/12/2015, Parnica, Rv. 265769 01; Sez. 6, n. 16544 del 27/04/2010, T., Rv. 246749 - 01 entrambe fattispecie relative a mandato di arresto europeo "a termine" emesso dall'autorità giudiziaria romena). L'eventuale detrazione del periodo di custodia cautelare patita dalla persona richiesta in consegna da quella disposta dall'autorità giudiziaria rumena, peraltro, va chiesta a tale autorità e non assume rilievo ai fini del diniego della richiesta di consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo.
8. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese (un) processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente BR D'CA AN De CI Mithen littuvien This J. SEZIONE VI PENALE 25 GIU 2024 DEPOSITATOR CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIA Dott.ssa useppina Cirimele