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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 352/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 05/05/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, RE
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 05/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5023/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2540/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 18/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200001160525 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1046/2025 depositato il
17/06/2025
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n. 2540/3/2024 depositata il 18/07/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29620200001160525/000, con la quale, in seguito alla notifica, da parte dell'Ufficio Territoriale di Palermo
2, dell'avviso di liquidazione relativo alla registrazione della Sentenza del Tribunale di Palermo n. 4916/2015, divenuto definitivo per mancata impugnazione, si richiedeva, tra gli altri, alla Resistente_1, in qualità di coobbligata in solido, il pagamento della somma complessiva di € 46.921,18, di cui € 34.594,00 a titolo di imposta di registro anno 2015, oltre sanzioni nella misura del 30% e interessi come per legge.
In particolare, il giudice di prime cure ha rigettato il primo motivo di ricorso, con il quale la contribuente insisteva per l'annullamento della cartella di pagamento in conseguenza dell'omessa notifica del prodromico avviso di liquidazione, dando atto della dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'avviso nelle mani della stessa ricorrente, che aveva firmato per ricevuta, e del conseguente rispetto del termine triennale di decadenza per la notifica dell'avviso. Ha invece accolto il secondo motivo di ricorso, afferente la nullità della cartella di pagamento in quanto nelle more, ovvero tra la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta e la notifica della cartella di pagamento, era intervenuta la Sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.
700/2022, che aveva fatto venire meno il presupposto impositivo.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, sostenendo:
1) l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 54 del d.p.r. 131/86 nonché dell'art. 13 del d.lgs. 471/97,
2) l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 546/92, atteso che i giudici di prime cure avevano condannato l'Ufficio al pagamento delle spese malgrado l'asserita soccombenza reciproca.
Si è costituita in giudizio Resistente_1, controdeducendo ai motivi di appello.
Il procedimento è stato dunque trattato all'udienza del 5 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Secondo l'Ufficio appellante, la sentenza impugnata sarebbe erronea per violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 54 del D.P.R. 131/86 nonché dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97; in particolare,
l'Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto formulato in seno al giudizio di primo grado, ovverosia ha sottolineato la legittimità della cartella di pagamento emessa in conseguenza dell'omesso versamento delle somme richieste con l'avviso di liquidazione presupposto, notificato il 5.6.2018 e non impugnato, ed ha affermato che pertanto la pretesa dallo stesso recata non poteva essere ritenuta illegittima per effetto di una sentenza emessa nel giudizio di secondo grado in data 29.04.2022.
Tale motivo di appello non può tuttavia essere accolto. I giudici di prime cure non hanno dichiarato la pretesa portata dall'avviso di liquidazione o dalla cartella di pagamento illegittima, ma hanno comunque accolto il ricorso affermando che, per effetto della transazione e della conseguente sentenza della Corte d'Appello di
Palermo che aveva dichiarato estinto il giudizio per intervenuta transazione (equiparata a mente dell'art. 37
DPR 131/1986 al giudicato), era venuto meno l'interesse ad agire da parte dell'amministrazione finanziaria, non sussistendo più gli effetti traslativi su cui si fondava il presupposto impositivo. Orbene, questa Corte condivide il ragionamento adottato dai giudici, poiché, sebbene l'avviso di liquidazione e la cartella fossero stati, in origine, legittimamente emessi, una volta venuto meno il presupposto impositivo diveniva e diventa illogico sostenere -come pretenderebbe l'Ufficio- che il contribuente dovrebbe comunque provvedere al pagamento dell'imposta (peraltro, nella specie, per un importo di decine di migliaia di euro), cui dovrebbe seguire l'immediato rimborso della spesa.
Ne deriva che nel caso di specie, venuto meno il presupposto impositivo, non può essere confermata la debenza dell'importo già iscritto a ruolo, e neppure l'applicazione di sanzioni e interessi di mora determinati su tale importo, in quanto "dopo la definitiva perdita di effetto della sentenza tassata, è illogico continuare a pretendere il pagamento di sanzioni e di interessi di mora la cui debenza sta e cade con la debenza dell'imposta e che pertanto, se pagati, dovrebbero essere immediatamente rimborsati" (Cass. Civ., Sez. Trib., 15645/2019, ove la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso col quale l'Amministrazione Finanziaria aveva chiesto la condanna del contribuente al pagamento delle sanzioni e degli interessi, relativi all'imposta dovuta su un provvedimento giudiziario definitivamente riformato).
Il presupposto impositivo di cui cartella di pagamento impugnata, si noti, era già venuto meno alla luce della sentenza dalla Corte di Appello di Palermo pubblicata il 29.04.2022, e dunque prima della notifica della cartella, avvenuta solo in data 6.10.2023.
Come ancora affermato dalla Suprema Corte in sentenze anche antecedenti all'emissione della cartella, “In tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza” (v. Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 3617 del 13/02/2020; conforme, Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 32626 del 09/11/2021).
In riferimento all'imposta di registro, deve inoltre osservarsi che il verbale di conciliazione giudiziale non rientra fra gli atti dell'autorità giudiziaria tassabili ai sensi dell'art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del
1986, perché non costituisce un provvedimento del Giudice, il quale vi interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi. Anche se redatto alla presenza e con la partecipazione del Giudice, il verbale di conciliazione continua quindi a rappresentare un'ordinaria manifestazione di autonomia negoziale (Cass. n. 5480 del
2008), la cui sottoposizione a tassazione dipende dall'effettivo contenuto di volta in volta assunto e non da valutazioni di tipo aprioristico ed astratto (Cassazione civile, sez. trib. - 09/04/2021, n. 9400). Si vuole, cioè, dire che, nonostante la sua peculiare collocazione, finalità ed efficacia, il verbale di conciliazione non assurge ad un ruolo tale da sovrapporsi ed assorbire qualsiasi antecedente, ma rimane un atto destinato a scontare l'imposta in base ai principi generali della materia. Ebbene nel caso di specie, le parti stesse hanno definito l'accordo intervenuto tra loro il 28.6.2017 come “atto transattivo novativo”, stabilendo altresì che la
Società_1 snc si sarebbe fatta “carico delle spese di registrazione del presente atto transattivo novativo e del verbale di conciliazione giudiziale”. Ai fini della quantificazione dell'imposta di registro dovuta, dunque,
l'Ufficio deve fare esclusivamente riferimento a tali atti.
In riferimento alle spese di lite, sebbene i giudici di prime cure non abbiano fornito motivazione alcuna, è evidente come i Giudici di prime cure abbiano deciso sulla base del principio di soccombenza;
soccombenza che, malgrado il rigetto di uno dei due motivi di impugnazione, (quello relativo alla asserita mancata notifica dell'avviso di liquidazione presupposto), non è stata reciproca, ma bensì totale per l'Ufficio, posto che la cartella di pagamento è stata annullata.
Anche su questo punto, pertanto, l'appello va rigettato. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, benché l'orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte, in base al quale si è decisa la causa nel merito, si sia ormai consolidato, essendovi ancora occasionali sentenze contrarie si ritiene opportuno disporre la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 3, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo e conferma la sentenza di primo grado.
Spese del presente grado compensate. Così deciso in Palermo, il 5.5.2025. Il Giudice estensore Il
Presidente Sara Quittino Michele Ruvolo
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 05/05/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, RE
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 05/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5023/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2540/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 18/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200001160525 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1046/2025 depositato il
17/06/2025
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n. 2540/3/2024 depositata il 18/07/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29620200001160525/000, con la quale, in seguito alla notifica, da parte dell'Ufficio Territoriale di Palermo
2, dell'avviso di liquidazione relativo alla registrazione della Sentenza del Tribunale di Palermo n. 4916/2015, divenuto definitivo per mancata impugnazione, si richiedeva, tra gli altri, alla Resistente_1, in qualità di coobbligata in solido, il pagamento della somma complessiva di € 46.921,18, di cui € 34.594,00 a titolo di imposta di registro anno 2015, oltre sanzioni nella misura del 30% e interessi come per legge.
In particolare, il giudice di prime cure ha rigettato il primo motivo di ricorso, con il quale la contribuente insisteva per l'annullamento della cartella di pagamento in conseguenza dell'omessa notifica del prodromico avviso di liquidazione, dando atto della dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'avviso nelle mani della stessa ricorrente, che aveva firmato per ricevuta, e del conseguente rispetto del termine triennale di decadenza per la notifica dell'avviso. Ha invece accolto il secondo motivo di ricorso, afferente la nullità della cartella di pagamento in quanto nelle more, ovvero tra la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta e la notifica della cartella di pagamento, era intervenuta la Sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.
700/2022, che aveva fatto venire meno il presupposto impositivo.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, sostenendo:
1) l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 54 del d.p.r. 131/86 nonché dell'art. 13 del d.lgs. 471/97,
2) l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 546/92, atteso che i giudici di prime cure avevano condannato l'Ufficio al pagamento delle spese malgrado l'asserita soccombenza reciproca.
Si è costituita in giudizio Resistente_1, controdeducendo ai motivi di appello.
Il procedimento è stato dunque trattato all'udienza del 5 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Secondo l'Ufficio appellante, la sentenza impugnata sarebbe erronea per violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 54 del D.P.R. 131/86 nonché dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97; in particolare,
l'Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto formulato in seno al giudizio di primo grado, ovverosia ha sottolineato la legittimità della cartella di pagamento emessa in conseguenza dell'omesso versamento delle somme richieste con l'avviso di liquidazione presupposto, notificato il 5.6.2018 e non impugnato, ed ha affermato che pertanto la pretesa dallo stesso recata non poteva essere ritenuta illegittima per effetto di una sentenza emessa nel giudizio di secondo grado in data 29.04.2022.
Tale motivo di appello non può tuttavia essere accolto. I giudici di prime cure non hanno dichiarato la pretesa portata dall'avviso di liquidazione o dalla cartella di pagamento illegittima, ma hanno comunque accolto il ricorso affermando che, per effetto della transazione e della conseguente sentenza della Corte d'Appello di
Palermo che aveva dichiarato estinto il giudizio per intervenuta transazione (equiparata a mente dell'art. 37
DPR 131/1986 al giudicato), era venuto meno l'interesse ad agire da parte dell'amministrazione finanziaria, non sussistendo più gli effetti traslativi su cui si fondava il presupposto impositivo. Orbene, questa Corte condivide il ragionamento adottato dai giudici, poiché, sebbene l'avviso di liquidazione e la cartella fossero stati, in origine, legittimamente emessi, una volta venuto meno il presupposto impositivo diveniva e diventa illogico sostenere -come pretenderebbe l'Ufficio- che il contribuente dovrebbe comunque provvedere al pagamento dell'imposta (peraltro, nella specie, per un importo di decine di migliaia di euro), cui dovrebbe seguire l'immediato rimborso della spesa.
Ne deriva che nel caso di specie, venuto meno il presupposto impositivo, non può essere confermata la debenza dell'importo già iscritto a ruolo, e neppure l'applicazione di sanzioni e interessi di mora determinati su tale importo, in quanto "dopo la definitiva perdita di effetto della sentenza tassata, è illogico continuare a pretendere il pagamento di sanzioni e di interessi di mora la cui debenza sta e cade con la debenza dell'imposta e che pertanto, se pagati, dovrebbero essere immediatamente rimborsati" (Cass. Civ., Sez. Trib., 15645/2019, ove la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso col quale l'Amministrazione Finanziaria aveva chiesto la condanna del contribuente al pagamento delle sanzioni e degli interessi, relativi all'imposta dovuta su un provvedimento giudiziario definitivamente riformato).
Il presupposto impositivo di cui cartella di pagamento impugnata, si noti, era già venuto meno alla luce della sentenza dalla Corte di Appello di Palermo pubblicata il 29.04.2022, e dunque prima della notifica della cartella, avvenuta solo in data 6.10.2023.
Come ancora affermato dalla Suprema Corte in sentenze anche antecedenti all'emissione della cartella, “In tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza” (v. Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 3617 del 13/02/2020; conforme, Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 32626 del 09/11/2021).
In riferimento all'imposta di registro, deve inoltre osservarsi che il verbale di conciliazione giudiziale non rientra fra gli atti dell'autorità giudiziaria tassabili ai sensi dell'art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del
1986, perché non costituisce un provvedimento del Giudice, il quale vi interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi. Anche se redatto alla presenza e con la partecipazione del Giudice, il verbale di conciliazione continua quindi a rappresentare un'ordinaria manifestazione di autonomia negoziale (Cass. n. 5480 del
2008), la cui sottoposizione a tassazione dipende dall'effettivo contenuto di volta in volta assunto e non da valutazioni di tipo aprioristico ed astratto (Cassazione civile, sez. trib. - 09/04/2021, n. 9400). Si vuole, cioè, dire che, nonostante la sua peculiare collocazione, finalità ed efficacia, il verbale di conciliazione non assurge ad un ruolo tale da sovrapporsi ed assorbire qualsiasi antecedente, ma rimane un atto destinato a scontare l'imposta in base ai principi generali della materia. Ebbene nel caso di specie, le parti stesse hanno definito l'accordo intervenuto tra loro il 28.6.2017 come “atto transattivo novativo”, stabilendo altresì che la
Società_1 snc si sarebbe fatta “carico delle spese di registrazione del presente atto transattivo novativo e del verbale di conciliazione giudiziale”. Ai fini della quantificazione dell'imposta di registro dovuta, dunque,
l'Ufficio deve fare esclusivamente riferimento a tali atti.
In riferimento alle spese di lite, sebbene i giudici di prime cure non abbiano fornito motivazione alcuna, è evidente come i Giudici di prime cure abbiano deciso sulla base del principio di soccombenza;
soccombenza che, malgrado il rigetto di uno dei due motivi di impugnazione, (quello relativo alla asserita mancata notifica dell'avviso di liquidazione presupposto), non è stata reciproca, ma bensì totale per l'Ufficio, posto che la cartella di pagamento è stata annullata.
Anche su questo punto, pertanto, l'appello va rigettato. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, benché l'orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte, in base al quale si è decisa la causa nel merito, si sia ormai consolidato, essendovi ancora occasionali sentenze contrarie si ritiene opportuno disporre la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 3, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo e conferma la sentenza di primo grado.
Spese del presente grado compensate. Così deciso in Palermo, il 5.5.2025. Il Giudice estensore Il
Presidente Sara Quittino Michele Ruvolo