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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10306 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. AU NZ, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al n° 29691 per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 01/04/2025, vertente
TRA
(CF: , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
5, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Giordano (CF: del Foro di Firenze ed C.F._2
elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Firenze, Via Ferdinando Paoletti n. 24, presso lo studio del medesimo Avvocato, con dichiarazione di quest'ultimo di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo PEC:
, o all'utenza fax: 055.5359578, giusta procura in calce all'atto di Email_1
citazione, quale copia informatica autenticata ai sensi dell'art. 83 comma 3 ultima parte cpc.
ATTORE
E
Activity Company (di seguito “ ”), in persona Controparte_1 CP_1
del legale rappresentante, con sede legale in IFSC, 25/28 North Wall Quay, Dublino 1, Repubblica d'Irlanda, rappresentata e difesa dall'Avvocato DR G. PA (CF: ) PEC: C.F._3 fax: 0245381245, con domicilio eletto in Piazza Pio XI,1 – Email_2
20123 Milano, giusta procura alle liti, allegata sub Allegato A.
CONVENUTA
NONCHE'
1) (in registro imprese 644536), in persona del legale rappresentante CP_2
pro- tempore, Sig. con sede legale in Zollikon, Alte Landstrasse n. 101, CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Santi (CF: ) e dall'Avv. Cinzia C.F._4
AN (CF: del Foro di Trieste, giusta procura a margine C.F._5
dell'atto di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi,
a Trieste, in Via San Nicolò n. 4, i quali dichiarano di volere ricevere comunicazioni e avvisi al seguente numero di fax: 040/3472549 o ai seguenti indirizzi PEC:
Email_3 Email_4
2) (CF: , con sede legale Controparte_4 P.IVA_1
in Bergamo(BG) in Via Casilino 13, in persona del suo l.r.p.t…
CHIAMATI IN CAUSA
MATERIA: Contratti e obbligazioni varie.
Codice: 140041.
Oggetto: Bancari( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Rito: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
All'udienza del giorno 01.04.25 comparivano, per il Sig. l'Avv. Maria Chiara Paternesi, Parte_1 in sostituzione dell'Avv. Francesco Giordano, per l'Avv. Giulia Nicolais, in sostituzione dell'Avv. CP_1
DR PA e per l'Avv. Daniele Macali, in sostituzione dell'Avv. Piero Santi. CP_2
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli di precisazione delle stesse, depositati telematicamente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
( di seguito, per brevità, “ ”), esponendo che: Controparte_5 CP_1
- nell'anno 2013 esso attore era stato contattato da intermediari assicurativi ( ), CP_4
i quali, per conto della NI , avevano suggerito la stipulazione CP_1
di una polizza di tipo unit linked, denominata “La Signature Bond Plus”;
- nel mese di maggio del suddetto anno esso istante aveva compilato il modulario
(Doc. 02), con il quale si era impegnato a versare il premio di € 25.000,00, a favore di , a mezzo bonifico sul conto presso la banca HSBC Controparte_6
(Iban: [...]);
- ricevuto il pagamento del premio la aveva attivato la polizza n. 137748L; CP_1
- a partire dal 2015, tramite il sito web, aveva iniziato ad annunciare CP_1
una moratoria sulla liquidazione dei riscatti, per le situazioni di dissesto concernenti i valori mobiliari, cui era collegato il valore della polizza;
- preso atto della circostanza che l'investimento attivato era risultato più rischioso di quanto prospettato esso esponente aveva attivato, inutilmente, tentativi bonari, volti a recuperare i risparmi investiti;
- il procedimento di mediazione, attivato presso il competente organismo, aveva avuto esito negativo;
- sulla vicenda, comune a quella di numerosi risparmiatori, erano state attivate le indagini della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Milano ( R.G.N.R. n. 32326/2018 mod. 21, P.M. dott. Luigi Furno );
- tanto premesso in fatto esso attore deduceva:
1) la nullità dell'operazione di investimento, sul presupposto per cui non vi sarebbe stata evidenza della stipula per iscritto del contratto quadro di servizi d'investimento;
2) la risoluzione contrattuale e/o la responsabilità civile della NI per i danni cagionati a causa della radicale illiquidità dei valori mobiliari;
3) la risoluzione contrattuale e/o la responsabilità civile per la violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nella distribuzione di prodotti assicurativi a contenuto finanziario.
In particolare, in ordine all'eccezione di nullità dell'operazione di investimento, rappresentava che: Il contratto assicurativo predisposto da era un prodotto di tipo “unit linked”, a premio unico, le cui CP_1
condizioni generali erano predisposte dalla NI in un documento diffuso al pubblico anche in formato digitale.
L'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 1, era concretato dalla corresponsione di un capitale ai beneficiari designati, in caso di decesso dell'assicurato.
Il valore della prestazione era collegato e determinato da quello degli attivi, contenuti nel Fondo Personale, che rappresentavano la linea d'investimento ed erano detenuti esclusivamente dalla
NI Assicurativa.
In ragione di tale collegamento e della natura oscillante del valore degli attivi, tuttavia, non era garantita la restituzione o il rimborso dei premi investiti al momento dell'evento assicurato, o del riscatto o del recesso.
All'art. 9 della polizza, era previsto il diritto del contraente, in vita, ad ottenere il riscatto della polizza in ogni momento.
La gestione degli attivi, ovvero la selezione dei valori mobiliari, era affidata ad un Asset Manager esterno, individuato in , quale unico nominativo opzionabile, indicato nel modulario di proposta. CP_2
Secondo l'art. 7 delle Condizioni Generali, in caso di decesso dell'assicurato, avente meno di 75 anni alla data di conclusione del contratto, il valore della prestazione era aumentato dell'1 %.
In base all'articolo 11, ad eccezione che per i depositi, tutti gli attivi dovevano essere rappresentati da titoli trasferibili, trattati su mercato regolamentato e prontamente realizzabili.
In particolare il fondo personale, in cui erano investiti i premi versati, era costituito dalle quote di due fondi, quali: Global Quality Selection e Go Global opportunity, nessuno dei quali corredato da un minimo set informativo, né trattato in mercati regolamentati o elencato in piattaforme di negoziazione multilaterale.
La polizza de qua, inoltre, presentava un profilo assicurativo solo apparente, difettando la copertura concreta dei rischi attinenti alla durata della vita umana.
Segnatamente la predetta, quale polizza “unite linked”, era caratterizzata da natura mista ( finanziaria ed assicurativa sulla vita), con la conseguenza che, quand'anche fosse risultata prevalente la natura finanziaria, la parte qualificata come assicurativa avrebbe dovuto comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata, con particolare riferimento alla ricorrenza del “rischio demografico”.
Rispetto a quest'ultimo profilo, infatti, il Giudice del merito aveva il compito di valutare la congruità della copertura assicurativa, con riguardo all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento.
Esaminando la polizza in oggetto, la misura dell'eventuale beneficio (1%), ai sensi dell'art 7 delle Condizioni Generali, era addirittura inferiore alle spese e commissioni trattenute, ammontanti a circa 600,00-1.000,00 € per ogni anno di gestione.
La traslazione del rischio dell'investimento sull'assicurato determinava l'alterazione della funzione previdenziale assegnata al contratto d'assicurazione sulla vita dall'art. 1882 c.c., risolvendosi in una pattuizione estranea a quelle tipiche di una polizza assicurativa.
Conseguentemente, data la preminente natura finanziaria, l'operazione in oggetto avrebbe dovuto essere disciplinata dalla normativa del D. Lgs 58/1998 (TUF), nonché sussumibile nella fattispecie astrattamente prevista dall'art. 1, lett. w - bis del TUF, ai sensi del quale “le prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o altri valori di riferimento”.
Alla polizza in esame, quindi, si sarebbero dovuto applicare le disposizioni di cui agli articoli 21 TUF, disciplinante l'obbligo di informativa e 23 TUF, implicante l'obbligo di preventiva redazione per iscritto del “Contratto quadro” o “contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento”.
Ne derivava la nullità della polizza, ai sensi dell'art. 23 TUF, non essendo mai stato stipulato per iscritto alcun contratto quadro a fronte della natura prevalentemente finanziaria della polizza stessa.
Venendo meno, quindi, la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale la NI assicurativa sarebbe stata tenuta alla restituzione della prestazione percepita secondo le regole dell'indebito oggettivo.
In ordine all'eccepita illiquidità dei valori immobiliari esso istante deduceva che i prodotti in cui erano investiti i premi versati, ovvero le quote dei fondi Global Quality Selection e Go Global
Opportunity, non erano corredati da alcun set informativo né da riscontri pubblicamente disponibili, quotati in un mercato di titoli regolamentato. Gli investimenti realizzati esorbitavano dal perimetro del rischio accettabile dal contraente non professionale, perché illiquidi.
Inoltre, gli stessi risultavano elusivi della disposizione di cui all'art.11 delle Condizioni Generali predisposte dalla stessa NI, secondo il cui tenore: “tutti gli attivi indicati ai precedenti punti a) e b) (ad eccezione di iv) devono, come pre-requisito, essere titoli trasferibili trattati su un mercato regolamentato e puntualmente realizzabili”.
Quanto all'inosservanza degli obblighi informativi esso esponente rappresentava che la aveva violato gli obblighi di condotta previsti dall'art. 27 del Regolamento Consob 16190/2007. CP_1
Segnatamente la parte convenuta non aveva fornito informazioni idonee a far comprendere la natura del servizio d'investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati, nonché i rischi ad essi connessi.
Era stata violata la disposizione di cui all'art. 26 del regolamento n. 35/2010, che obbligava a CP_7
pubblicare periodicamente “la quotazione almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito internet il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell'OICR, che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti “Unit Linked”, con la relativa data di valorizzazione”.
Inoltre la aveva disatteso gli obblighi informativi passivi, gravanti sull'intermediario finanziario, in CP_1 base all'estensione prevista dall'art. 25 bis del TUF (vigente pro tempore).
In particolare, era stata elusa la disposizione di cui all'art. 40 reg 16190/2007, ovvero l'obbligo di valutare l'adeguatezza del servizio finanziario e la corrispondenza dello stesso agli obiettivi d'investimento del cliente ed alla capacità dell'investitore di prevedere i rischi inerenti all'operazione e alla gestione del suo portafoglio.
In base a quanto stabilito dalla Direttiva MIFID, ai clienti al dettaglio avrebbe dovuto riservarsi il livello di protezione massimo, sia in termini di criteri adottati per la valutazione di adeguatezza, che di correttezza e trasparenza per le regole di condotta adottate nella prestazione dei servizi di investimento.
Secondo gli arresti della Cassazione a Sezioni Unite n. 26724 e 26725 del 2007,
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dal regolamento intermediari comportava, altresì, la violazione dell'art. 21 comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs 58/1998 e il diritto alla risoluzione del contratto, nonché il risarcimento del danno.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo la aveva violato l'obbligo specifico, previsto dall'art. CP_1
34 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti), per le compagnie assicurative emittenti polizze unit - linked, di rendere concretamente disponibili il Prospetto d'offerta e il Regolamento dei Fondi.
Non era stato mai reso disponibile al cliente alcuno di questi documenti, né la NI emittente aveva mai pubblicato periodicamente le quotazioni ai sensi dell'art. 26 del regolamento ISVAP n. 35/2010.
Tanto premesso e ritenuto esso attore rassegnava le seguenti conclusioni:
“ voglia l'Ecc. mo Tribunale Adito, contrariis reiectiis, in via principale:
accertare la violazione dell'art. 21 e 23 del TUF e, per l'effetto, dichiarare la nullità della stipula della polizza n. 137748L, ovvero la risoluzione e il risarcimento del danno e, per l'effetto, condannare la società a restituire i premi percepiti (€ 25.000,00); Controparte_8
accertare la responsabilità, precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale della convenuta
[...]
e condannare al risarcimento del danno per un totale di € 25.000,00. CP_8
In ogni caso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia.
Con vittoria di spese, compensi professionali e funzioni di lite”.
Si costituiva, con comparsa di risposta, ritualmente depositata, la invocando l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni:
“in via preliminare ex art. 269 c.p.c., disporre lo spostamento della prima udienza, onde consentire la chiamata in causa, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc di (C.F: Controparte_9
), con sede legale in Via Casalino 13 -Bergamo (BG), in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1
P.IVA_ pro tempore, nonché di , (P.IVA ), con sede legale in Controparte_10
Bahnhofstrasse 40, Postfach CH 8703 Erlenbach (Svizzera).
Sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_5
relativamente alle domande svolte in causa dall'Attore, poiché relative ad asseriti
[...] inadempimenti ascrivibili unicamente ad attività proprie dell'intermediario o dell'Asset Manager e non di
, quale mero emittente della PO e, per l'effetto, rigettare Controparte_5
tutte le domande formulate dall'attore nei confronti di . CP_1
In via principale rigettare tutte le domande formulate nei confronti di dall'attore, in quanto CP_1
infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale di una delle domande attoree, relativamente all'intermediazione della polizza, accertare l'esclusiva responsabilità ex lege o per contratto dell'intermediario e di , ciascuno per quanto di rispettiva competenza e responsabilità. CP_4 CP_2
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie e di condanna in via solidale delle parti convenute, accertata l'esclusiva responsabilità ex lege o per contratto degli intermediari e/ o del gestore patrimoniale , dichiarare le altri parti CP_2
convenute a mantenere totalmente ( o parzialmente) indenne , in relazione alle pretese dell'attore CP_1
e, per l'effetto, condannarle alla restituzione di ogni somma che dovesse versare. CP_1
In ogni caso e in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale di una delle domande dell'attore e qualora venga accertata una qualche responsabilità di , dichiarare CP_1
responsabili e condannare le parti convenute, in via parziaria ( e non solidale tra loro), ciascuna in proporzione alla rispettiva quota di responsabilità.
In ogni caso emettere ogni altra statuizione e/o provvidenza e/o declaratoria del caso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di cui al presente procedimento e con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, emendare e modificare le formulate conclusioni, nonché con riserva di formulare e produrre ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione o produzione ammessa dalla legge.”
A sostegno delle rassegnate conclusioni essa convenuta premetteva di essere una società di diritto irlandese, registrata a Dublino, Repubblica d'Irlanda, con il numero 219727 e di svolgere la propria attività in diversi paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia.
In particolare essa società faceva parte delle imprese aventi sede legale in uno Stato UE, ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libertà di prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs 17 Marzo 1995, n. 174, ora ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito “Il Codice delle Assicurazioni” o “CAP”. ).
Era, inoltre, soggetta alla legge irlandese, sia per quanto riguardava le condizioni di esercizio dell'attività, inclusi gli aspetti di solvibilità e stabilità dell'impresa, sia per quanto concerneva la governance.
Secondo la ricostruzione fattuale della vicenda, operata da essa convenuta, nel mese di maggio dell'anno Controparte_ 2013, il Sig. , per il tramite della società di intermediazione assicurativa (broker) ( di Pt_1
Co seguito, per brevità, ), che risultava, al momento della sottoscrizione della polizza, regolarmente iscritta ed autorizzata all'esercizio di tale attività in Italia (nonché iscritta in apposito registro dell'IVASS), aveva stipulato il contratto assicurativo, consistente nella polizza La Signature Bond Plus n. 137748L EOU 12561, come risultante dal modulo di proposta sottoscritto dal medesimo Sig. ( Il modulo di proposta, Pt_1
allegato alla comparsa di costituzione).
Nel Modulo di Proposta della polizza (la “PO”), il contraente, con l'ausilio del broker assicurativo, aveva indicato la linea d'investimento che preferiva (Premium Income), il nome del consulente per gli investimenti, soggetto indipendente da , che avrebbe gestito gli attivi del Fondo Personale CP_1
collegato alla PO (di seguito “Il consulente per gli investimenti” o “Asset Manager”), ovvero la società di diritto svizzero (di seguito, “ ”). CP_2 CP_2
Il contraente, ricevuta la Scheda Sintetica e le Condizioni Generali, relativi alla PO, aveva confermato la relativa ricezione, lettura e comprensione, con la sottoscrizione di apposita dichiarazione, nella quale era prevista la facoltà di richiedere ulteriormente la consegna anche della Parte I, II e III del Prospetto d'Offerta.
Dopo la ricezione del Modulo di proposta, essa convenuta aveva inviato all'attore una comunicazione, nella quale, dopo aver riepilogato le condizioni principali, aveva accettato la proposta contrattuale, determinando la conclusione del contratto (tanto ai sensi di legge, quanto ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di PO).
In ordine all'oggetto del contratto la scheda sintetica relativa alla polizza evidenziava che il contraente riteneva di scegliere una tipologia di investimento con un grado di rischio qualificabile come “medio alto” e la linea di investimento prescelta dal sig. prevedeva un'allocazione del capitale Pt_1 in via principale in OICR non armonizzati, appartenenti alla categoria degli “Hedge Fund”.
Inoltre, all'art. 5 delle Condizioni Generali, vi era l'espressa previsione per cui:
“la nomina di un Asset Manager sarà effettuata con l'espresso intendimento che la parte contraente non riterrà responsabile la società per gli atti o le omissioni dell'Asset Manager”.
Sulla base delle indicazioni fornite dal contraente nel Modulo di Proposta, l'Asset Manager incaricato effettuava transazioni, consistenti nell'acquisto di strumenti finanziari (gli “Asset” o “Gli Attivi): Go Global
Opportunity Fund of Funds;
Global Quality Selection Fund of Funds EA 7%.
Le prestazioni della polizza erano, dunque, collegate alle performance dei “fondi Global”, gestiti dalla società (anche “EAM”). Controparte_11
In data 21 luglio 2014 essa convenuta aveva informato il Sig. della circostanza per cui i Pt_1 Parte_2
stavano affrontando problemi di liquidità, che non avrebbero consentito alla società di adempiere, tempestivamente, alle richieste di riscatto (parziali o totali), che fossero pervenute nel periodo di carenza di liquidità. Con lettera ricevuta da essa convenuta il 13 febbraio 2019, il Sig. aveva chiesto Pt_1
il riscatto totale della polizza.
Come già comunicato al contraente, con le lettere informative sullo stato dei fondi Global, trasmesse a partire dal luglio 2014, essa convenuta, tuttavia, non aveva potuto soddisfare la richiesta di riscatto avanzata, poiché, a causa della sospensione delle contrattazioni dei Fondi Global, l'Asset Manager non era in grado di vendere le quote detenute dall'attore negli Attivi stessi.
Ai sensi dell'art. 9 delle Condizioni Generali di PO essa convenuta era stata costretta a differire il pagamento del valore da liquidare (rappresentato dal prezzo di vendita degli attivi presenti nel portafoglio di investimento del fondo personale), in attesa che riprendessero le contrattazioni dei Fondi Global, aggiornando periodicamente il contraente sullo stato dei Fondi, in ragione del flusso informativo ricevuto dall'Asset Manager.
Così ricostruita la vicenda essa convenuta, in ordine alle tesi attoree, eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione e formulava contestuale istanza ex art. 269 cpc per la chiamata in causa del terzo, intermediario della polizza.
In particolare rappresentava che le contestazioni attoree, in ordine alla mancata sottoscrizione del contratto quadro e ad un'asserita carenza di trasparenza informativa in fase di presentazione dl prodotto, ove fondate, sarebbero state ascrivibili unicamente all'operato dell'intermediario e non alla compagnia assicurativa, che operava unicamente quale società assicuratrice che “struttura” il prodotto assicurativo, ovvero le polizze, senza occuparsi né della distribuzione delle stesse né della gestione patrimoniale.
Il prodotto assicurativo, infatti, era stato successivamente distribuito da soggetti terzi e indipendenti dalla
NI.
In ogni caso, quindi, il rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale, contemplati dall'art. 21 del TUF
e di quello di conclusione in forma scritta dei contratti aventi ad oggetto i servizi di investimento, di cui all'art. 23 del TUF, asseritamente violati da essa convenuta, secondo parte attrice, afferiva alla fase precontrattuale.
Pertanto l'eventuale inadempimento di tali obblighi non avrebbe potuto, in ogni caso, essere ascrivibile alla società emittente la PO, bensì ai soggetti intermediari, quali: la , ovvero il broker, che CP_4
aveva curato la distribuzione (sottoscrizione e collocamento) della polizza assicurativa e la , CP_2
quale Asset Manager che aveva gestito gli Attivi (i fondi).
Emergeva, infatti, per tabulas, che:
Controparte_
- il Sig. aveva sottoscritto le polizze tramite la società d'intermediazione assicurativa Pt_1 - l'intermediario assicurativo aveva operato quale consulente del soggetto sottoscrittore della polizza ed, in qualità di incaricato dell'assicurato e non per conto di essa convenuta, che aveva correttamente adempiuto ai propri obblighi di predisposizione della documentazione obbligatoria: Modulo di Proposta, Condizioni
Generali, Scheda Sintetica, Prospetto d'Offerta.
Inoltre, il Sig. aveva espressamente dichiarato (nella sezione 9, pag. 6, punto 2 del Modulo di Pt_1
Proposta), “di aver ricevuto, letto e compreso la scheda sintetica, le condizioni generali”, nonché di essere a conoscenza di poter richiedere la Parte I, II e III del Prospetto d'Offerta.
Per tali ragioni, la chiedeva al Giudice il differimento della prima udienza, al fine di estendere a CP_1 [...]
e a il contraddittorio, ovvero tutte le domande attoree, nonché per svolgere nei CP_4 CP_2 confronti dei terzi chiamati domanda di manleva, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle predette domande.
Quanto al merito di queste ultime essa convenuta ne eccepiva la manifesta infondatezza, per i seguenti motivi:
1) inapplicabilità degli articoli 21 e 23 del TUF, nonché di tutte le norme del regolamento intermediari, alla PO in oggetto;
la tesi avversaria, infatti, si fondava sull'erroneo presupposto secondo cui le polizze unit linked non sarebbero stati prodotti assicurativi, bensì prodotti finanziari tout court e, come tali, disciplinati direttamente dal TUF.
Al contrario, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria (da ultimo, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 31 maggio 2018 C - 542/16), tali polizze appartenevano alla categoria delle assicurazioni sulla vita, pur avendo una componente dì investimento.
Conseguentemente le norme del TUF e del regolamento intermediari di Consob non si applicavano alle stesse, in quanto distribuite da intermediari assicurativi, quali i broker, come nel caso di specie, applicandosi, viceversa, soltanto quando i prodotti finanziari assicurativi fossero stati distribuiti: per il tramite di intermediari finanziari (ex art. 1, comma 1, lett. r) TUF, quali banche e Sim, oppure direttamente dalla NI assicurativa.
In particolare, ad argomentare di essa convenuta, lo stesso TUF precisava che le norme del testo unico si applicavano unicamente qualora i prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione fossero stati collocati dai soggetti abilitati di cui all'art. 1 r) del TUF, cioè SIM, banche, intermediari finanziari, soggetti iscritti sotto la lettera D del Registro Unico degli Intermediari -RUI o direttamente dalle imprese assicuratrici.
Considerata la tassatività dell'elenco suddetto ne sarebbe derivato, ad opinamento di essa convenuta, che altri soggetti, non contemplati dallo stesso, come i broker assicurativi, non sarebbero stati sottoposti alle disposizioni del TUF, bensì
a quelle del CAP e a taluni regolamenti e circolari IVASS.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo destituita di giuridico pregio era l'affermazione secondo cui, con l'introduzione dell'art. 25 bis del TUF e della lettera w- bis all'art. 1 del TUF, il legislatore avrebbe “inserito le polizze in questione nell'ambito dei prodotti finanziari soggetti agli obblighi del TUF”.
Pur prevedendo l'applicabilità degli articoli 21 e 23 del TUF “ai prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”, infatti, gli obblighi specificamente contestati da controparte ad essa convenuta si applicavano soltanto alla fase distributiva (sottoscrizione e collocamento) e, comunque, meramente nel caso in cui tali prodotti fossero stati distribuiti direttamente dalla compagnia assicurativa o per il tramite di soggetti abilitati (ex art. 25 bis TUF).
Nel caso di specie, quindi, la disciplina dettata dal TUF e dal Regolamento
Intermediari non poteva trovare applicazione, in quanto: essa convenuta non aveva effettuato la vendita diretta della PO, che era stata intermediata da un soggetto diverso (intermediario assicurativo o broker) da quelli abilitati all'intermediazione finanziaria (come definiti dal TUF, all'art. 1, comma 1 lett. r).
Quand'anche, per assurdo, si fosse ritenuta l'applicabilità dell'art. 23 del TUF quest'ultima norma sarebbe risultata comunque osservata da essa convenuta, che aveva stipulato con l'attore un contratto avente forma scritta.
In particolare essa convenuta, dopo aver ricevuto il modulo di proposta sottoscritto dal Sig. aveva tempestivamente inoltrato allo stesso la relativa accettazione. Pt_1
Contrariamente a quanto asserito dall'attore, infatti, l'obbligo di redazione del contratto quadro di cui all'art. 37 del Regolamento intermediari non era applicabile alle compagnie assicurative, per espressa previsione dell'art. 87 del Regolamento stesso (che, nell'elencare le norme applicabili alle compagnie di assicurazione, non menzionava l'art. 37 del regolamento stesso, relativo all'obbligo di redazione del contratto quadro).
2) Analogamente infondata era la domanda, svolta dall'attore in via subordinata, di risarcimento del danno per pretese violazioni degli obblighi informativi e di valutazione di adeguatezza, previsti dal TUF e dal regolamento 16190/2007
(Regolamento Intermediari).
Infatti tali disposizioni si riferivano esclusivamente ad attività proprie degli intermediari ( e tale non era essa convenuta); in particolare, la “suitability rule”
( regola di valutazione di adeguatezza) trovava applicazione soltanto con riferimento ai servizi di consulenza in materia di investimenti e gestione portafogli, rispetto ai quali l'art. 39 del Reg. Intermediari faceva obbligo agli stessi di raccogliere dal potenziale cliente “le informazioni necessarie”.
La PO oggetto di causa non era un servizio di consulenza, né di gestione portafogli, essendo una polizza “Unit linked”.
La regola di adeguatezza richiamata, pertanto, era del tutto inapplicabile, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.
Analoghe considerazioni valevano rispetto all'asserita violazione dell'art. 183 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), secondo il cui tenore l'offerta e l'esecuzione del contratto dovevano essere svolte con diligenza e correttezza nei confronti del cliente finale.
3) essa convenuta non aveva violato gli obblighi di diligente esecuzione del contratto, avendo predisposto la PO e la relativa documentazione, che era stata depositata presso la Consob ed avendo consegnato al cliente la documentazione obbligatoria, dichiarando di mettere a disposizione del medesimo, a sua richiesta, il prospetto di offerta.
Conseguentemente essa convenuta era risultata adempiente agli obblighi previsti dall'art. 32 del Regolamento Emittenti ( n. 11971/1999), considerato, peraltro, che il Sig. non aveva mai richiesto la consegna delle altre parti di Offerta. Inoltre Pt_1
essa convenuta aveva periodicamente trasmesso all'attore gli estratti conto, dai quali si evincevano gli investimenti che la stava ponendo in atto CP_2
ed aveva sempre inviato le comunicazioni, relative alle vicende dei Fondi Global, non appena ricevute le relative informazioni da parte dei Gestori del Fondo. Il Sig. al momento della sottoscrizione della polizza, aveva scelto Pt_1
di investire con un grado di rischio “medio alto” e, dunque, anche in Hedge Funds. In aderenza alle scelte di investimento del Sig. l'Asset Manager aveva effettuato le Pt_1
scelte di investimento, che non avevano portato i risultati sperati. Tuttavia l'Asset
Manager non aveva garantito il risultato propizio degli investimenti, né il cattivo esito degli investimenti stessi avrebbe potuto essere ascrivibile ad essa convenuta, considerato, peraltro, che: l'articolo 1 delle Condizioni Generali di Contratto indicava espressamente che non era garantita alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti;
l'articolo 13 delle Condizioni Generali prevedeva l'ipotesi in cui, per causa di forza maggiore, la compagnia non potesse provvedere alla liquidazione del valore di riscatto;
la Scheda Sintetica, consegnata prima della sottoscrizione del modulo di proposta, indicava un grado di rischio medio-alto, con una probabilità di rendimento negativo pari rispettivamente all'80,61 %; la Scheda Sintetica indicava che la linea di investimento scelta dall'attore prevedesse un'allocazione del capitale in via principale in OICR non armonizzati Hedge multi strategy.
Pertanto risultava acclarato che il Sig. aveva letto la documentazione Pt_1
di polizza e voluto che l'Asset Manager ponderasse gli investimenti che poi aveva effettuato.
Successivamente, in esito all'udienza del 20 dicembre 2022, il Giudice autorizzava la chiamata in causa di e di . Controparte_12 Controparte_10
Rinviava la causa all'udienza del 12.06.2023, concedendo termine di legge per la notifica dell'atto di chiamata in causa e del verbale alle denominate controparti processuali.
All'esito del perfezionamento delle procedure notificatorie si costituiva, con comparsa di risposta, la , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“ voglia L'Ill. mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza anche sul piano istruttorio, anche proposte da parte di altri terzi chiamati:
In via preliminare/pregiudiziale di merito: accertato che tutte le sottoscrizioni dei prodotti assicurativi sono intervenute nel 2013 ed accertata, quindi, l'intervenuta prescrizione, rigettare qualsivoglia domanda rivolta nei confronti di CP_2 In via preliminare nel merito, accertato che la chiamata in causa di CP_2
nel presente procedimento appare inammissibile e/o nulla per le motivazioni di cui in narrativa, per l'effetto rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa.
In via principale nel merito: accertata e verificata la responsabilità dell'attore ex art. 1227 c.c. II comma, per i motivi tutti di cui in narrativa, rigettare tutte le domande avanzate. Parimenti in via principale nel merito: accertato e verificato che non gestiva i fondi d'investimento e comunque non ha avuto alcuna CP_2
responsabilità in merito alla loro situazione di illiquidità, rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa. In via parimenti principale e nel merito: accertato e verificato che in capo a CP_2
non sussiste alcun obbligo informativo e/o di profilatura dell'investitore e che, alla stessa, per i motivi di cui in narrativa non è ascrivibile alcuna responsabilità né contrattuale rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa. In via subordinata nel merito: accertato e verificato che in capo a non sussiste alcun obbligo informativo e/o CP_2
di profilatura dell'investitore e che, alla stessa, per i motivi tutti di cui in narrativa, non
è ascrivibile alcuna responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale, determinare la misura della corresponsabilità di ciascun eventuale coobbligato, riconoscendo una quota del tutto minoritaria alla e condannando, quindi, tutti gli altri CP_2
corresponsabili a pagare direttamente in favore dell'attore quanto gli sia eventualmente riconosciuto spettare e, comunque, a manlevare e tenere indenne la convenuta , ciascuno in misura pari alla quota CP_2
di responsabilità rispettivamente riconosciuta in capo ad ognuno di essi , di quanto la medesima fosse condannata a pagare a favore dell'attore, in forza dell'invocata responsabilità solidale, in accoglimento delle domande dalla stessa proposte in questa sede;
Parimenti in via subordinata nel merito, accertato e verificato il concorso colposo dell'attore ex art. 1227 c.c. I comma, in ogni caso ridurre nella percentuale ritenuta di giustizia ed in ogni caso ripartendo tra tutti i soggetti obbligati la somma da corrispondere a parte attrice, in base alle quote di responsabilità accertate. In tutti i casi, con piena vittoria di competenze e spese di lite, oltre ad IVA ed oneri previdenziali e rimborso del 15 % delle spese generali, il tutto da determinarsi ex D.M. 55/14 e sue eventuali modifiche o integrazioni.”
A sostegno delle conclusioni svolte, la esponeva che: CP_2
1) in via preliminare, essendo i fatti narrati risalenti all'anno 2013, era decorso ogni termine prescrizionale.;
2) la chiamata in causa era inammissibile e/o infondata, difettando i presupposti previsti dalla disposizione di cui all'art. 106 cpc per la chiamata del terzo, quali: la comunanza della causa e la chiamata in garanzia, in quanto la società chiamata non si era mai ingerita nella fase della collocazione del prodotto assicurativo presso il pubblico e, in ogni caso, non sarebbe stata tenuta al rispetto delle norme invocate dall'attore.
Non era stata rivolta dall'attore alcuna domanda nei confronti di essa chiamata essendo il perimetro della stessa circoscritto ai rapporti con la . CP_1
3) Pur prescindendo dalla ridetta inammissibilità e/o infondatezza, alcun inadempimento era imputabile ad essa chiamata, in quanto l'attore aveva scientemente investito in un prodotto, avente una chiara connotazione speculativa, che non garantiva la restituzione del capitale investito e che aveva un orizzonte minimo temporale consigliato di 20 anni.
Trattandosi, quindi, di un investimento congegnato per un arco temporale lungo, gli assets, in cui i fondi ( peraltro non gestiti direttamente da ) investivano, non CP_2
erano pensati per essere liquidati nel breve.
Le operazioni venivano, inoltre, effettuate tutte a nome di , che CP_1
non aveva mai obiettato in merito al fatto che essa chiamata avesse suggerito un determinato investimento su un dato fondo.
4) La domanda di manleva in garanzia sollevata da , in via subordinata, nei CP_1
confronti era nulla ex art. 163 n. 4 cpc. , in quanto svolta sull'erroneo presupposto che essa chiamata fosse il gestore dei fondi e, comunque, genericamente, senza indicare in che cosa si sarebbe caratterizzato l'inadempimento contestato.
Essa chiamata infatti, suggeriva degli attivi, ma sempre nell'ambito di un paniere d'investimenti approvato preventivamente da e sulla base di linee CP_1
di investimento già stabilite. Per stessa ammissione della convenuta, peraltro, era emerso in atti che essa chiamata:
aveva sempre rispettato le linee d'investimento;
aveva sempre suggerito la possibilità di collocazione degli attivi compatibili con la linea scelta dal cliente;
gli investimenti non garantivano la restituzione del capitale.
Ad ogni modo la terza chiamata aveva provveduto a depositare, unitamente al proprio atto di costituzione, anche i bilanci certificati del fondo Go Global
Opportunity Fund od Funds dal 2009 al 2013, che smentivano qualsivoglia contestazione relativa alla scarsa liquidità dei prodotti segnalati.
Da tale documentazione risultava che il fondo, nel momento in cui era stato suggerito da essa chiamata, aveva delle buone performances e generava utili.
In ogni caso essa chiamata era l'Investment Advisor (il consulente dell'investimento del fondo), mentre i gestori dei fondi erano altri soggetti, ovvero società
[...]
(EAM), per stessa ammissione della . Controparte_11 CP_1
Essa chiamata, quindi, si occupava soltanto di segnalare gli investimenti sulla base di una linea d'investimento scelta dal contraente.
Non vi era stato mai alcun rapporto diretto tra essa chiamata e l'attore, contrariamente a quanto affermato dalla . CP_1
Successivamente alla costituzione di essa chiamata, all'udienza del 12.06.2023, parte attrice aveva chiesto estendersi gli effetti della domanda nei confronti di essa chiamata e della nonché la concessione dei termini di cui Controparte_4
all'art. 183 cpc, sesto comma, cpc.
La contestava la comparsa di costituzione di , nella parte in cui CP_1 CP_2
veniva eccepita l'inammissibilità della chiamata in causa;
chiedeva, altresì, che venisse dichiarata la contumacia della , alla quale l'atto di citazione per chiamata di terzo era stato notificato in data 14.01.2023.
La terza chiamata, riportatasi alla propria comparsa di costituzione e CP_2
risposta, insisteva nelle eccezioni preliminari ivi formulate e nel difetto di legittimazione della stessa.
Con riferimento all'estensione della domanda, proposta dall'attrice, chiedeva concedersi i termini a difesa. Il Giudice, preliminarmente, dichiarava la contumacia di e Controparte_4
rinviava la causa, per gli stessi incombenti, all'udienza del 5.02.2024, concedendo termine di Legge alla parte attrice per la notifica dell'atto di estensione della domanda alla contumace e del verbale d'udienza.
Riservava all'esito ogni ulteriore provvedimento.
Successivamente, con comparsa integrativa, in replica alla richiesta di estensione della domanda dell'attore, rilevava la genericità ed inammissibilità CP_2
della stessa, in quanto, in realtà, l'attore aveva introdotto domande nuove, ampliando l'iniziale contraddittorio, fatto non ammesso dal codice di rito.
Quindi, all'udienza del 5 febbraio 2024, parte attrice dava atto che la notifica dell'atto di estensione della domanda a non era andata a buon Controparte_4
fine, atteso che la società risultava cancellata dal registro delle imprese, in data 16 Agosto 2023 e, pertanto, dichiarava di rinunciare all'estensione della domanda nei confronti della e, come già indicato in precedente nota Controparte_4
di deposito telematica, chiedeva la separazione del processo, ex art. 103 comma 2 cpc, relativamente alle domande svolte nei confronti della terza chiamata, contumace, . Controparte_4
La convenuta si opponeva alla richiesta di separazione contenuta CP_1
nella nota di deposito.
Il Giudice, su istanza congiunta delle parti, concedeva termine per le memorie istruttorie ex art. 183 cpc.
All'udienza del 17 Giugno 2024, il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita su base documentale, non ravvisandosi la necessità di ammettere CTU di natura contabile;
ritenuta inammissibile la richiesta ex art. 213 c.p.c. sui contenuti delle investigazioni penali, relativi ad altro procedimento, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 01 Aprile 2025.
A quest'ultima udienza, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli di p.c., depositati telematicamente.
Il Giudice, dato atto, tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la estinzione del processo in riferimento alla estensione della domanda nei confronti della avendovi rinunciato la parte Controparte_4
attrice.
Nel merito ritiene il Giudicante che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito compendiate:
1) in primis meritevole di accoglimento è l'eccezione di difetto di legittimazione della in quanto gli inadempimenti contestati dall'attore si riferiscono CP_1
alla violazione di disposizioni normative, afferenti alla fase precontrattuale e/o informativa, in quanto tali, non applicabili alla predetta società, mera emittente della polizza in oggetto.
La polizza Signature Bond Plus n. 137748L, infatti, come risulta dal Modulo di proposta sottoscritto dall'attore, è stata stipulata dal medesimo nel mese di maggio del 2013, per il tramite della società d'intermediazione assicurativa (broker)
regolarmente iscritta ed autorizzata all'esercizio Controparte_4
di tale attività in Italia ed iscritta in apposito registro dell'IVASS.
Nel modulo di proposta allegato in atti, inoltre, il contraente espressamente indicava il nome del consulente per gli investimenti ( “Asset Manager”), ovvero la società di diritto svizzero (di seguito “ ”). CP_2 CP_2
Quindi, ricevuti i documenti relativi alla polizza, il Sig. ne confermava Pt_1
l'avvenuta ricezione, lettura e comprensione, con la sottoscrizione di apposita dichiarazione, versata in atti, attestante tale circostanza.
L'Asset Manager ) era il soggetto indipendente da ed incaricato di CP_2 CP_1
gestire gli attivi del fondo personale, collegato alla polizza.
Segnatamente, secondo la lettera dell'art. 5 delle Condizioni Generali di polizza, il consulente per gli investimenti è il soggetto cui è affidata “la responsabilità esclusiva di scegliere e gestire gli attivi, che rappresentano la linea di investimento del Fondo
Personale”.
Pertanto, muovendo le contestazioni di parte attrice dall'asserita violazione di disposizioni del TUF, relative alla fase dell'informativa precontrattuale, nonché alla gestione degli investimenti effettuati, le stesse risultano rivolte nei confronti di soggetto, la , carente di legittimazione. CP_1
Al riguardo, giova precisare che la società convenuta, ricevuto il Modulo di Proposta, inviava al contraente una comunicazione, nella quale, riepilogate le principali condizioni, accettava la Proposta, con conseguente conclusione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1326 c.c.
Nella scheda sintetica, inoltre, era precisato che il grado di rischio dell'investimento era qualificabile come medio-alto e che la linea d'investimento prevedeva un'allocazione del capitale in via principale in OICR non armonizzati, appartenenti alla categoria degli “Hedge Fund”.
La scelta degli investimenti effettuati ( negli “asset” o “attivi” Go Global Opportunity
Fund of Funds e Global Quality Selection Fund of Funds EA 7 %), è stata effettuata soltanto successivamente alla sottoscrizione della polizza e sulla base delle indicazioni fornite dal contraente nel Modulo di Proposta.
Rispetto alle scelte d'investimento, ad ogni modo, l'istante ha espressamente dichiarato, nel Modulo di Proposta, che la nomina dell'Asset Manager è stata effettuata, con esclusione di qualsivoglia forma di responsabilità della società emittente per gli atti o le omissioni dell'Asset Manager.
Conseguentemente, non può essere mossa alcuna censura nei confronti della convenuta, in ordine alla scelta dei Parte_2
2) Del pari infondata, per le medesime ragioni, risulta la domanda attorea di nullità della PO, per un'asserita violazione dell'art. 23 del TUF.
La tesi attorea muove dall'assunto secondo cui le polizze “Unit linked” sarebbero sottoposte alla disciplina del TUF, ovvero al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 23 del TUF.
Poiché, secondo quest'ultima norma, vi sarebbe l'obbligo di preventiva sottoscrizione di un contratto quadro, assente nel caso in oggetto, la polizza oggetto di causa sarebbe affetta da nullità.
Al riguardo, in via assorbente, è da rilevare che l'articolo 23 richiamato, quand'anche ritenuto applicabile al caso de quo, non prevede l'obbligo di sottoscrizione del preventivo “accordo quadro”, ma unicamente il rispetto della forma scritta “ad substantiam”, obbligo rispettato dalla società convenuta, come si evince dalla documentazione prodotta (Modulo di Proposta, relativa accettazione, Scheda sintetica).
La previsione relativa al contenuto del contratto quadro scritto è contenuta, invero, unicamente nella disposizione di cui all'art. 37 Regolamento Intermediari, non applicabile ad , che non è un intermediario, avendo meramente emesso CP_1
la polizza in contestazione.
Quand'anche volesse ritenersi il contrario, ovvero la sussumibilità della società convenuta nel novero dei soggetti contemplati dall'art. 37 Regolamento intermediari, difetterebbero comunque i presupposti oggettivi necessari ai fini dell'applicabilità, alla presente fattispecie, delle disposizioni del TUF richiamate.
Al riguardo, invero, appare dirimente rilevare che le polizze “Unit Linked”, nel novero delle quali è sussumibile la “Signature Bond Plus”, oggetto di causa, non possono essere definite prodotti finanziari “Tout Court”.
Segnatamente, tali contratti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1, comma 1, lettera W-bis del TUF (nella versione applicabile al momento dell'emissione delle Polizze) e dell'art. 2 del codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs 209/05), sono qualificabili come “prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione”, ovvero quali contratti di assicurazione sulla vita, caratterizzantisi, rispetto alle assicurazioni tradizionali, per il fatto che la prestazione eseguita dall'assicuratore è direttamente collegata, in tutto o in parte, al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero ad indici o ad altri valori di riferimento.
Tale definizione si rinviene nell'articolo 2 del Regolamento ISVAP 35/2010, secondo cui il contratto “Unit linked” è un contratto di assicurazione sulla vita, in cui le prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno o al valore di OICR.
In virtù di tale collegamento, quindi, la prestazione dell'assicurato non è certa né determinata, in quanto commisurata al rendimento di un fondo, ovvero aleatoria, con conseguente allocazione del rischio dell'investimento a carico dell'assicurato. Le considerazioni svolte, peraltro, trovano l'avallo della giurisprudenza nazionale, nonché della disciplina regolamentare europea e del Giudice sovranazionale. In particolare, la Corte di Cassazione ( cfr. ex multis, Cass. Civ. 5 Marzo 2019
n. 6319) ha affermato la natura mista delle polizze Unit Linked, caratterizzate da una componente causale finanziaria ed assicurativa.
Da tale statuizione l ha inferito il postulato per cui, anche Parte_3
qualora sia prevalente la componente finanziaria, l'esistenza di una congrua copertura assicurativa, connessa al cosiddetto rischio demografico, varrebbe a qualificare il contratto come assicurazione sulla vita.
Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Roma, con le note sentenze gemelle del 28 Maggio 2021, nonché il Tribunale di Milano, con sentenza del 30 settembre 2021 e la Corte d'Appello di Milano, ( sentenza n. 2044 Agosto 2020), escludendo la qualificazione delle polizze Unit Linked quali strumenti finanziari “tout court” e ritenendo, conseguentemente, inapplicabili, a tali tipologie di contratti, le disposizioni del TUF, in materia di investimenti in prodotti finanziari.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo il Regolamento Europeo 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio o assicurativi, all'articolo 4, definisce il prodotto d'investimento assicurativo come “un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto, in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato”.
Sulla scorta di tali fonti normative sovranazionali la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con la sentenza del 31 Maggio 2018, C- 542/16 e n. 1, del marzo 2012, C -
166/11, ha affermato che le polizze Unit Linked devono considerarsi contratti di assicurazione sulla vita, anche qualora sia prevalente la causa finanziaria, rispetto a quella assicurativa, restando soggette alla disciplina specifica mutuata dal Codice delle Assicurazioni Private (CAP) e dai relativi Regolamenti e circolari IVASS.
Ne deriva l'inapplicabilità, alla polizza per cui è causa delle disposizioni di cui agli art. 21 e 23 del TUF e del Regolamento Intermediari finanziari, dovendosi applicare la disciplina di cui al Codice delle Assicurazioni private (CAP) e la regolamentazione
IVASS.
Alle medesime conclusioni, peraltro, è dato pervenire, pur invocando la novella legislativa introdotta con la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (Legge sul risparmio), che ha introdotto l'articolo 25 bis del TUF. Quest'ultima disposizione, infatti, ha inteso estendere l'applicabilità degli articoli 21 e
23 del TUF solo alle ipotesi in cui i prodotti finanziari assicurativi vengano distribuiti : direttamente dalla compagnia assicurativa o per il tramite di intermediari finanziari (ex art. 1, comma 1 lett. r) del TUF, quali banche e SIM.
Nel caso oggetto di causa, invero, la polizza è stata distribuita da un intermediario assicurativo (“broker”), in quanto tale non sottoposto alla vigilanza di Consob, bensì dell'IVASS.
Del resto è la stessa Consob ad affermare l'applicabilità degli articoli 21 e 23 TUF ai soli soggetti abilitati e non ai broker, nei Documenti di consultazione, pubblicati dall'Autorità in data 23 febbraio e 30 ottobre 2007, richiamati dall'attore e confermati dalla recente prassi della Consob e dell'IVASS.
Recependo tali prassi il Legislatore nazionale, con il Decreto del 21 Maggio 2018, n. 68, attuativo della Direttiva UE 2016/97 (“Insurance Distribution Directive”), ha introdotto l'art. 25 ter del TUF, in forza del quale: “la distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) e dalla normativa europea direttamente applicabile”.
Pertanto, superando la previgente situazione normativa (sistema del “doppio binario”), che prevedeva l'applicazione di regole differenti in ragione dei soggetti coinvolti nella fase distributiva del medesimo prodotto, il legislatore ha ricondotto tutta la disciplina dell'intermediazione delle polizze UnIt linked nell'ambito della disciplina assicurativa del Codice delle Assicurazioni e del Controllo dell'IVASS.
Anche alla luce della novella legislativa, pertanto, appare evidente come la normativa invocata dalla parte esponente non possa trovare applicazione dovendo essere considerato che la non ha effettuato la vendita diretta della CP_1
PO, che è stata intermediata da un soggetto diverso da quelli abilitati all'intermediazione finanziaria, ovvero per il tramite di un intermediario assicurativo (
“Broker”).
Il contratto sottoscritto dall'attore con la deve ritenersi valido ed efficace, in CP_1
quanto concluso ai sensi dell'art. 1326 c.c., mediante la comunicazione tra le parti della proposta e della relativa accettazione ed avendo parte attrice manifestato la volontà di concluderlo e di accettarne tutte le condizioni generali. 5) Non può essere ascritta alla alcuna responsabilità contrattuale CP_1
e/o precontrattuale, per difetto d'informativa, in relazione alle scelte degli investimenti effettuati ed alla gestione del fondo personale.
In proposito appare dirimente rilevare che il Sig. ha scelto Pt_1
la linea di investimento, la Premium Income ed ha nominato un proprio gestore,
, ovvero l'Asset Manager, responsabile della selezione e gestione CP_2
degli attivi, che rappresentano la linea d'investimento del Fondo Personale.
La nomina dell'Asset Manager, peraltro, è stata effettuata con l'espresso intendimento che il contraente non avrebbe ritenuto responsabile la Società per gli atti o le omissioni del primo.
Per quanto, evidentemente, l'attività di collocamento implichi un rapporto contrattuale tra l'emittente e l'Asset Manager, tale circostanza non consente di estendere al primo la responsabilità della condotta del secondo, sul presupposto, non provato, che questi costituisse un'articolazione organizzativa della compagnia assicuratrice.
Analoghe considerazioni, peraltro, risultano valevoli in merito ai rapporti tra la società emittente ed il broker (intermediario assicurativo).
In ultima analisi la NI di assicurazione Hansard è risultata totalmente estranea alla scelta degli investimenti effettuati, così come alla scelta del gestore patrimoniale, non potendosi ritenere responsabile, in alcun modo, delle vicende legate ai fondi, nei quali l'Asset Manager ha deciso di investire, in base alle scelte d'investimento operate dal Sig. Pt_1
Del tutto infondata, del resto, è l'affermazione resa da parte attrice, secondo cui i nei quali l'Asset Manager ha investito i premi di polizza, non sarebbero Parte_2
mai esistiti o mai sarebbero stati operativi.
Tale assunto, oltre ad essere generico e privo di qualsiasi evidenza, risulta smentito dalla documentazione prodotta dalla convenuta ( Contract notes), avente ad oggetto le operazioni di acquisto e di vendita dei titoli, nonché dall'estratto Bloomberg nel quale sono palesati i prezzi degli asset nel corso degli anni.
Parimenti priva di giuridico pregio è la deduzione secondo la quale la scelta dell'Asset
Manager sarebbe stata effettuata dalla . CP_1 Al contrario, come emerge inequivocabilmente dalle evidenze versate in atti, tale scelta è stata operata dall'attore, che ha individuato in il soggetto gestore CP_2
dei fondi d'investimento, con il quale la non ha avuto ( né l'attore ha reso in CP_1
atti la relativa prova) alcun conflitto d'interessi.
6) Pur ritenendo la legittimità della chiamata in causa operata dalla convenuta, tuttavia, non appare riconducibile alcuna responsabilità all'operato della CP_2
Preliminarmente, al riguardo, è da rilevare l'irritualità e l'inammissibilità dell'estensione della domanda attorea, nei confronti delle terze chiamate, all'udienza del 12.06.2023.
In realtà, tale estensione si concretizza in una mutatio libelli, non semplicemente in una emendatio libelli, ovvero nella proposizione di una domanda nuova, non in una semplice modificazione della domanda, in quanto tale, non consentita dal codice di rito.
In ordine a tale profilo dirimente appare la statuizione delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. Civ. n. 12310/2015), secondo cui la modifica di domande, eccezioni e conclusioni è consentita entro i limiti dello “Ius variandi”, tracciati dalla disposizione di cui all'art. 183, cpc, commi 5 e 6.
L'attore, invero, avrebbe dovuto incardinare un autonomo procedimento, nei confronti delle terze chiamate, salvo poi, successivamente, se del caso, domandare la riunione dei giudizi.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo, l'estensione della domanda attorea, nei confronti delle terze chiamate, avvenuta all'udienza del 12.06.2023, risulta prescritta, pur applicando l'ordinario termine di prescrizione decennale, in tema di rapporti contrattuali, in quanto la polizza oggetto di causa è stata sottoscritta nel mese di maggio 2013.
Quand'anche si volesse prescindere (come non si può), da tali rilievi (ovvero inammissibilità dell'estensione della domanda attorea alle terze chiamate ed estinzione per prescrizione), giova evidenziare che la stessa sarebbe, comunque, destituita di giuridico pregio.
Al riguardo valga rilevare che:
i) la società ha depositato i bilanci certificati del fondo Go Global Opportunity
Fund of Funds dal 2009 al 2013, a riprova della circostanza per cui, quando il fondo era stato suggerito da , aveva buone performances e generava CP_2
utili;
ii) l'attore non ha offerto alcuna prova dell'asserito conflitto d'interessi, in ragione del quale avrebbe avuto un interesse rispetto ai fondi nei CP_2
quali avrebbe consigliato d'investire;
iii) dalla documentazione versata in atti emerge inequivocabilmente che l'attore ha investito in un prodotto avente una chiara connotazione speculativa, che non garantiva la restituzione del capitale investito e che aveva un orizzonte minimo temporale consigliato di 20 anni, ovvero i cui Assets non erano congegnati per essere liquidati nel breve termine;
iv) in base al modulo di proposta sottoscritto dal Sig. le tipologie di attivi Pt_1
legate alla linea d'investimento, altamente speculativa, scelta dall'attore, erano tali da far si che i fondi proposti da fossero perfettamente conformi alla CP_2
linea d'investimento scelta dall'attore.
Non è pertanto ascrivibile alcun inadempimento alla , CP_2
non potendosi attribuire alla stessa alcuna responsabilità in ordine alla circostanza per cui i fondi, dopo una fase iniziale, in cui avevano avuto buone performances, hanno poi risentito di una crisi di liquidità.
Il profilo di rischio tracciato dal Sig. , al momento della sottoscrizione Pt_1
della PO, invero, era medio alto, con la conseguenza che non può trovare applicazione, a tutela dell'attore, la normativa invocabile a favore degli investitori con profilo di rischio medio basso e non potendosi attribuire all'Asset
Manager la responsabilità per la scarsa liquidità dei fondi, nei quali, il contraente aveva scientemente deciso di investire.
Del resto, sulla base dei documenti prodotti, si evince che il Sig. Pt_1
conosceva nel dettaglio tutti i fondi, in cui era stato sviluppato l'investimento. Al riguardo, in ogni caso, dirimente risulta il documento n. 4, depositato da parte convenuta, in quanto tramite la welcome letter, l'istante veniva invitato a registrarsi sul portale di , aprendo una propria posizione a livello CP_1
informatico, che gli consentiva di controllare h 24 il proprio investimento. Pertanto, qualora il Sig. avesse ritenuto che l'investimento non fosse Pt_1
confacente al suo profilo di rischio, avrebbe potuto modificarlo in qualsiasi momento ed avrebbe anche potuto sostituire l'Asset Manager.
I fondi, infatti, comunicavano mensilmente alla le performances CP_1
raggiunte, con la conseguenza che l'assicurato, registrandosi sul web, avrebbe potuto accedere da remoto in qualsiasi momento a tutti i dati relativi all'investimento.
Tali circostanze varrebbero a ritenere la fondatezza, in astratto, dell'eccezione di concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., avendo il contraente il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, la modifica dell'investimento e, se del caso, la sostituzione dell'Asset Manager.
L'attore, infatti, ha accettato un prodotto che non forniva alcuna garanzia di restituzione del capitale investito ed ha sottoscritto le clausole contenute nelle condizioni generali, a tenore delle quali se, al momento del riscatto anticipato, il fondo non avesse avuto liquidità sufficiente per pagare il riscatto, l'assicurato avrebbe accettato di attendere le tempistiche necessarie per ottenere la liquidità necessaria.
La circostanza che il Sig. a fronte delle comunicazioni inviategli, Pt_1
in ordine alla scarsa liquidità dei fondi, abbia preteso il riscatto anticipato, non risulta, conseguentemente, ascrivibile alla convenuta né CP_1
alla , che si è limitata a suggerire degli attivi, nell'ambito CP_2
di un paniere d'investimenti e sulla base di linee d'investimento approvate preventivamente dal contraente.
In particolare, l'attività della si è esaurita nella mera segnalazione CP_2
degli Assets in cui investire, mentre la gestione degli stessi è avvenuta di concerto e con la supervisione della , per stessa Controparte_11
ammissione della
[...]
in capo alla non è configurabile alcuna Controparte_13 CP_2
tipologia di responsabilità (contrattuale e/o precontrattuale) per violazione di obblighi informativi e/o di profilatura del cliente. Un tale profilo di responsabilità avrebbe potuto, in ipotesi, ravvisarsi in capo alla , quale intermediario assicurativo, Controparte_4
nei confronti della quale, peraltro, parte attrice ha rinunciato all'estensione della domanda, che sarebbe risultata, comunque, inammissibile, per le motivazioni svolte, in ordine alla portata applicativa dell'art. 183 cpc .
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la estinzione del processo in relazione alla estensione degli effetti della domanda attorea nei confronti della chiamata in causa, . Controparte_4
- respinge la domanda attorea;
- dichiara la inammissibilità della estensione della domanda nei confronti della chiamata in causa, che, comunque, respinge;
CP_2
condanna il Sig. alla refusione, in favore della Parte_1 Controparte_5
e della delle spese di lite, che si quantificano, in favore di ciascuna parte processuale,
[...] CP_2
in € 6.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, 15 % compenso, i.v.a. e c.p.a. come per Legge.
Roma, 9 luglio 2025,
Il Giudice
Dott. AU NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. AU NZ, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al n° 29691 per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 01/04/2025, vertente
TRA
(CF: , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
5, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Giordano (CF: del Foro di Firenze ed C.F._2
elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Firenze, Via Ferdinando Paoletti n. 24, presso lo studio del medesimo Avvocato, con dichiarazione di quest'ultimo di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo PEC:
, o all'utenza fax: 055.5359578, giusta procura in calce all'atto di Email_1
citazione, quale copia informatica autenticata ai sensi dell'art. 83 comma 3 ultima parte cpc.
ATTORE
E
Activity Company (di seguito “ ”), in persona Controparte_1 CP_1
del legale rappresentante, con sede legale in IFSC, 25/28 North Wall Quay, Dublino 1, Repubblica d'Irlanda, rappresentata e difesa dall'Avvocato DR G. PA (CF: ) PEC: C.F._3 fax: 0245381245, con domicilio eletto in Piazza Pio XI,1 – Email_2
20123 Milano, giusta procura alle liti, allegata sub Allegato A.
CONVENUTA
NONCHE'
1) (in registro imprese 644536), in persona del legale rappresentante CP_2
pro- tempore, Sig. con sede legale in Zollikon, Alte Landstrasse n. 101, CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Santi (CF: ) e dall'Avv. Cinzia C.F._4
AN (CF: del Foro di Trieste, giusta procura a margine C.F._5
dell'atto di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi,
a Trieste, in Via San Nicolò n. 4, i quali dichiarano di volere ricevere comunicazioni e avvisi al seguente numero di fax: 040/3472549 o ai seguenti indirizzi PEC:
Email_3 Email_4
2) (CF: , con sede legale Controparte_4 P.IVA_1
in Bergamo(BG) in Via Casilino 13, in persona del suo l.r.p.t…
CHIAMATI IN CAUSA
MATERIA: Contratti e obbligazioni varie.
Codice: 140041.
Oggetto: Bancari( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Rito: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
All'udienza del giorno 01.04.25 comparivano, per il Sig. l'Avv. Maria Chiara Paternesi, Parte_1 in sostituzione dell'Avv. Francesco Giordano, per l'Avv. Giulia Nicolais, in sostituzione dell'Avv. CP_1
DR PA e per l'Avv. Daniele Macali, in sostituzione dell'Avv. Piero Santi. CP_2
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli di precisazione delle stesse, depositati telematicamente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
( di seguito, per brevità, “ ”), esponendo che: Controparte_5 CP_1
- nell'anno 2013 esso attore era stato contattato da intermediari assicurativi ( ), CP_4
i quali, per conto della NI , avevano suggerito la stipulazione CP_1
di una polizza di tipo unit linked, denominata “La Signature Bond Plus”;
- nel mese di maggio del suddetto anno esso istante aveva compilato il modulario
(Doc. 02), con il quale si era impegnato a versare il premio di € 25.000,00, a favore di , a mezzo bonifico sul conto presso la banca HSBC Controparte_6
(Iban: [...]);
- ricevuto il pagamento del premio la aveva attivato la polizza n. 137748L; CP_1
- a partire dal 2015, tramite il sito web, aveva iniziato ad annunciare CP_1
una moratoria sulla liquidazione dei riscatti, per le situazioni di dissesto concernenti i valori mobiliari, cui era collegato il valore della polizza;
- preso atto della circostanza che l'investimento attivato era risultato più rischioso di quanto prospettato esso esponente aveva attivato, inutilmente, tentativi bonari, volti a recuperare i risparmi investiti;
- il procedimento di mediazione, attivato presso il competente organismo, aveva avuto esito negativo;
- sulla vicenda, comune a quella di numerosi risparmiatori, erano state attivate le indagini della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Milano ( R.G.N.R. n. 32326/2018 mod. 21, P.M. dott. Luigi Furno );
- tanto premesso in fatto esso attore deduceva:
1) la nullità dell'operazione di investimento, sul presupposto per cui non vi sarebbe stata evidenza della stipula per iscritto del contratto quadro di servizi d'investimento;
2) la risoluzione contrattuale e/o la responsabilità civile della NI per i danni cagionati a causa della radicale illiquidità dei valori mobiliari;
3) la risoluzione contrattuale e/o la responsabilità civile per la violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nella distribuzione di prodotti assicurativi a contenuto finanziario.
In particolare, in ordine all'eccezione di nullità dell'operazione di investimento, rappresentava che: Il contratto assicurativo predisposto da era un prodotto di tipo “unit linked”, a premio unico, le cui CP_1
condizioni generali erano predisposte dalla NI in un documento diffuso al pubblico anche in formato digitale.
L'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 1, era concretato dalla corresponsione di un capitale ai beneficiari designati, in caso di decesso dell'assicurato.
Il valore della prestazione era collegato e determinato da quello degli attivi, contenuti nel Fondo Personale, che rappresentavano la linea d'investimento ed erano detenuti esclusivamente dalla
NI Assicurativa.
In ragione di tale collegamento e della natura oscillante del valore degli attivi, tuttavia, non era garantita la restituzione o il rimborso dei premi investiti al momento dell'evento assicurato, o del riscatto o del recesso.
All'art. 9 della polizza, era previsto il diritto del contraente, in vita, ad ottenere il riscatto della polizza in ogni momento.
La gestione degli attivi, ovvero la selezione dei valori mobiliari, era affidata ad un Asset Manager esterno, individuato in , quale unico nominativo opzionabile, indicato nel modulario di proposta. CP_2
Secondo l'art. 7 delle Condizioni Generali, in caso di decesso dell'assicurato, avente meno di 75 anni alla data di conclusione del contratto, il valore della prestazione era aumentato dell'1 %.
In base all'articolo 11, ad eccezione che per i depositi, tutti gli attivi dovevano essere rappresentati da titoli trasferibili, trattati su mercato regolamentato e prontamente realizzabili.
In particolare il fondo personale, in cui erano investiti i premi versati, era costituito dalle quote di due fondi, quali: Global Quality Selection e Go Global opportunity, nessuno dei quali corredato da un minimo set informativo, né trattato in mercati regolamentati o elencato in piattaforme di negoziazione multilaterale.
La polizza de qua, inoltre, presentava un profilo assicurativo solo apparente, difettando la copertura concreta dei rischi attinenti alla durata della vita umana.
Segnatamente la predetta, quale polizza “unite linked”, era caratterizzata da natura mista ( finanziaria ed assicurativa sulla vita), con la conseguenza che, quand'anche fosse risultata prevalente la natura finanziaria, la parte qualificata come assicurativa avrebbe dovuto comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata, con particolare riferimento alla ricorrenza del “rischio demografico”.
Rispetto a quest'ultimo profilo, infatti, il Giudice del merito aveva il compito di valutare la congruità della copertura assicurativa, con riguardo all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento.
Esaminando la polizza in oggetto, la misura dell'eventuale beneficio (1%), ai sensi dell'art 7 delle Condizioni Generali, era addirittura inferiore alle spese e commissioni trattenute, ammontanti a circa 600,00-1.000,00 € per ogni anno di gestione.
La traslazione del rischio dell'investimento sull'assicurato determinava l'alterazione della funzione previdenziale assegnata al contratto d'assicurazione sulla vita dall'art. 1882 c.c., risolvendosi in una pattuizione estranea a quelle tipiche di una polizza assicurativa.
Conseguentemente, data la preminente natura finanziaria, l'operazione in oggetto avrebbe dovuto essere disciplinata dalla normativa del D. Lgs 58/1998 (TUF), nonché sussumibile nella fattispecie astrattamente prevista dall'art. 1, lett. w - bis del TUF, ai sensi del quale “le prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o altri valori di riferimento”.
Alla polizza in esame, quindi, si sarebbero dovuto applicare le disposizioni di cui agli articoli 21 TUF, disciplinante l'obbligo di informativa e 23 TUF, implicante l'obbligo di preventiva redazione per iscritto del “Contratto quadro” o “contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento”.
Ne derivava la nullità della polizza, ai sensi dell'art. 23 TUF, non essendo mai stato stipulato per iscritto alcun contratto quadro a fronte della natura prevalentemente finanziaria della polizza stessa.
Venendo meno, quindi, la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale la NI assicurativa sarebbe stata tenuta alla restituzione della prestazione percepita secondo le regole dell'indebito oggettivo.
In ordine all'eccepita illiquidità dei valori immobiliari esso istante deduceva che i prodotti in cui erano investiti i premi versati, ovvero le quote dei fondi Global Quality Selection e Go Global
Opportunity, non erano corredati da alcun set informativo né da riscontri pubblicamente disponibili, quotati in un mercato di titoli regolamentato. Gli investimenti realizzati esorbitavano dal perimetro del rischio accettabile dal contraente non professionale, perché illiquidi.
Inoltre, gli stessi risultavano elusivi della disposizione di cui all'art.11 delle Condizioni Generali predisposte dalla stessa NI, secondo il cui tenore: “tutti gli attivi indicati ai precedenti punti a) e b) (ad eccezione di iv) devono, come pre-requisito, essere titoli trasferibili trattati su un mercato regolamentato e puntualmente realizzabili”.
Quanto all'inosservanza degli obblighi informativi esso esponente rappresentava che la aveva violato gli obblighi di condotta previsti dall'art. 27 del Regolamento Consob 16190/2007. CP_1
Segnatamente la parte convenuta non aveva fornito informazioni idonee a far comprendere la natura del servizio d'investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati, nonché i rischi ad essi connessi.
Era stata violata la disposizione di cui all'art. 26 del regolamento n. 35/2010, che obbligava a CP_7
pubblicare periodicamente “la quotazione almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito internet il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell'OICR, che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti “Unit Linked”, con la relativa data di valorizzazione”.
Inoltre la aveva disatteso gli obblighi informativi passivi, gravanti sull'intermediario finanziario, in CP_1 base all'estensione prevista dall'art. 25 bis del TUF (vigente pro tempore).
In particolare, era stata elusa la disposizione di cui all'art. 40 reg 16190/2007, ovvero l'obbligo di valutare l'adeguatezza del servizio finanziario e la corrispondenza dello stesso agli obiettivi d'investimento del cliente ed alla capacità dell'investitore di prevedere i rischi inerenti all'operazione e alla gestione del suo portafoglio.
In base a quanto stabilito dalla Direttiva MIFID, ai clienti al dettaglio avrebbe dovuto riservarsi il livello di protezione massimo, sia in termini di criteri adottati per la valutazione di adeguatezza, che di correttezza e trasparenza per le regole di condotta adottate nella prestazione dei servizi di investimento.
Secondo gli arresti della Cassazione a Sezioni Unite n. 26724 e 26725 del 2007,
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dal regolamento intermediari comportava, altresì, la violazione dell'art. 21 comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs 58/1998 e il diritto alla risoluzione del contratto, nonché il risarcimento del danno.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo la aveva violato l'obbligo specifico, previsto dall'art. CP_1
34 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti), per le compagnie assicurative emittenti polizze unit - linked, di rendere concretamente disponibili il Prospetto d'offerta e il Regolamento dei Fondi.
Non era stato mai reso disponibile al cliente alcuno di questi documenti, né la NI emittente aveva mai pubblicato periodicamente le quotazioni ai sensi dell'art. 26 del regolamento ISVAP n. 35/2010.
Tanto premesso e ritenuto esso attore rassegnava le seguenti conclusioni:
“ voglia l'Ecc. mo Tribunale Adito, contrariis reiectiis, in via principale:
accertare la violazione dell'art. 21 e 23 del TUF e, per l'effetto, dichiarare la nullità della stipula della polizza n. 137748L, ovvero la risoluzione e il risarcimento del danno e, per l'effetto, condannare la società a restituire i premi percepiti (€ 25.000,00); Controparte_8
accertare la responsabilità, precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale della convenuta
[...]
e condannare al risarcimento del danno per un totale di € 25.000,00. CP_8
In ogni caso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia.
Con vittoria di spese, compensi professionali e funzioni di lite”.
Si costituiva, con comparsa di risposta, ritualmente depositata, la invocando l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni:
“in via preliminare ex art. 269 c.p.c., disporre lo spostamento della prima udienza, onde consentire la chiamata in causa, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc di (C.F: Controparte_9
), con sede legale in Via Casalino 13 -Bergamo (BG), in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1
P.IVA_ pro tempore, nonché di , (P.IVA ), con sede legale in Controparte_10
Bahnhofstrasse 40, Postfach CH 8703 Erlenbach (Svizzera).
Sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_5
relativamente alle domande svolte in causa dall'Attore, poiché relative ad asseriti
[...] inadempimenti ascrivibili unicamente ad attività proprie dell'intermediario o dell'Asset Manager e non di
, quale mero emittente della PO e, per l'effetto, rigettare Controparte_5
tutte le domande formulate dall'attore nei confronti di . CP_1
In via principale rigettare tutte le domande formulate nei confronti di dall'attore, in quanto CP_1
infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale di una delle domande attoree, relativamente all'intermediazione della polizza, accertare l'esclusiva responsabilità ex lege o per contratto dell'intermediario e di , ciascuno per quanto di rispettiva competenza e responsabilità. CP_4 CP_2
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie e di condanna in via solidale delle parti convenute, accertata l'esclusiva responsabilità ex lege o per contratto degli intermediari e/ o del gestore patrimoniale , dichiarare le altri parti CP_2
convenute a mantenere totalmente ( o parzialmente) indenne , in relazione alle pretese dell'attore CP_1
e, per l'effetto, condannarle alla restituzione di ogni somma che dovesse versare. CP_1
In ogni caso e in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale di una delle domande dell'attore e qualora venga accertata una qualche responsabilità di , dichiarare CP_1
responsabili e condannare le parti convenute, in via parziaria ( e non solidale tra loro), ciascuna in proporzione alla rispettiva quota di responsabilità.
In ogni caso emettere ogni altra statuizione e/o provvidenza e/o declaratoria del caso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di cui al presente procedimento e con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, emendare e modificare le formulate conclusioni, nonché con riserva di formulare e produrre ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione o produzione ammessa dalla legge.”
A sostegno delle rassegnate conclusioni essa convenuta premetteva di essere una società di diritto irlandese, registrata a Dublino, Repubblica d'Irlanda, con il numero 219727 e di svolgere la propria attività in diversi paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia.
In particolare essa società faceva parte delle imprese aventi sede legale in uno Stato UE, ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libertà di prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs 17 Marzo 1995, n. 174, ora ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito “Il Codice delle Assicurazioni” o “CAP”. ).
Era, inoltre, soggetta alla legge irlandese, sia per quanto riguardava le condizioni di esercizio dell'attività, inclusi gli aspetti di solvibilità e stabilità dell'impresa, sia per quanto concerneva la governance.
Secondo la ricostruzione fattuale della vicenda, operata da essa convenuta, nel mese di maggio dell'anno Controparte_ 2013, il Sig. , per il tramite della società di intermediazione assicurativa (broker) ( di Pt_1
Co seguito, per brevità, ), che risultava, al momento della sottoscrizione della polizza, regolarmente iscritta ed autorizzata all'esercizio di tale attività in Italia (nonché iscritta in apposito registro dell'IVASS), aveva stipulato il contratto assicurativo, consistente nella polizza La Signature Bond Plus n. 137748L EOU 12561, come risultante dal modulo di proposta sottoscritto dal medesimo Sig. ( Il modulo di proposta, Pt_1
allegato alla comparsa di costituzione).
Nel Modulo di Proposta della polizza (la “PO”), il contraente, con l'ausilio del broker assicurativo, aveva indicato la linea d'investimento che preferiva (Premium Income), il nome del consulente per gli investimenti, soggetto indipendente da , che avrebbe gestito gli attivi del Fondo Personale CP_1
collegato alla PO (di seguito “Il consulente per gli investimenti” o “Asset Manager”), ovvero la società di diritto svizzero (di seguito, “ ”). CP_2 CP_2
Il contraente, ricevuta la Scheda Sintetica e le Condizioni Generali, relativi alla PO, aveva confermato la relativa ricezione, lettura e comprensione, con la sottoscrizione di apposita dichiarazione, nella quale era prevista la facoltà di richiedere ulteriormente la consegna anche della Parte I, II e III del Prospetto d'Offerta.
Dopo la ricezione del Modulo di proposta, essa convenuta aveva inviato all'attore una comunicazione, nella quale, dopo aver riepilogato le condizioni principali, aveva accettato la proposta contrattuale, determinando la conclusione del contratto (tanto ai sensi di legge, quanto ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di PO).
In ordine all'oggetto del contratto la scheda sintetica relativa alla polizza evidenziava che il contraente riteneva di scegliere una tipologia di investimento con un grado di rischio qualificabile come “medio alto” e la linea di investimento prescelta dal sig. prevedeva un'allocazione del capitale Pt_1 in via principale in OICR non armonizzati, appartenenti alla categoria degli “Hedge Fund”.
Inoltre, all'art. 5 delle Condizioni Generali, vi era l'espressa previsione per cui:
“la nomina di un Asset Manager sarà effettuata con l'espresso intendimento che la parte contraente non riterrà responsabile la società per gli atti o le omissioni dell'Asset Manager”.
Sulla base delle indicazioni fornite dal contraente nel Modulo di Proposta, l'Asset Manager incaricato effettuava transazioni, consistenti nell'acquisto di strumenti finanziari (gli “Asset” o “Gli Attivi): Go Global
Opportunity Fund of Funds;
Global Quality Selection Fund of Funds EA 7%.
Le prestazioni della polizza erano, dunque, collegate alle performance dei “fondi Global”, gestiti dalla società (anche “EAM”). Controparte_11
In data 21 luglio 2014 essa convenuta aveva informato il Sig. della circostanza per cui i Pt_1 Parte_2
stavano affrontando problemi di liquidità, che non avrebbero consentito alla società di adempiere, tempestivamente, alle richieste di riscatto (parziali o totali), che fossero pervenute nel periodo di carenza di liquidità. Con lettera ricevuta da essa convenuta il 13 febbraio 2019, il Sig. aveva chiesto Pt_1
il riscatto totale della polizza.
Come già comunicato al contraente, con le lettere informative sullo stato dei fondi Global, trasmesse a partire dal luglio 2014, essa convenuta, tuttavia, non aveva potuto soddisfare la richiesta di riscatto avanzata, poiché, a causa della sospensione delle contrattazioni dei Fondi Global, l'Asset Manager non era in grado di vendere le quote detenute dall'attore negli Attivi stessi.
Ai sensi dell'art. 9 delle Condizioni Generali di PO essa convenuta era stata costretta a differire il pagamento del valore da liquidare (rappresentato dal prezzo di vendita degli attivi presenti nel portafoglio di investimento del fondo personale), in attesa che riprendessero le contrattazioni dei Fondi Global, aggiornando periodicamente il contraente sullo stato dei Fondi, in ragione del flusso informativo ricevuto dall'Asset Manager.
Così ricostruita la vicenda essa convenuta, in ordine alle tesi attoree, eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione e formulava contestuale istanza ex art. 269 cpc per la chiamata in causa del terzo, intermediario della polizza.
In particolare rappresentava che le contestazioni attoree, in ordine alla mancata sottoscrizione del contratto quadro e ad un'asserita carenza di trasparenza informativa in fase di presentazione dl prodotto, ove fondate, sarebbero state ascrivibili unicamente all'operato dell'intermediario e non alla compagnia assicurativa, che operava unicamente quale società assicuratrice che “struttura” il prodotto assicurativo, ovvero le polizze, senza occuparsi né della distribuzione delle stesse né della gestione patrimoniale.
Il prodotto assicurativo, infatti, era stato successivamente distribuito da soggetti terzi e indipendenti dalla
NI.
In ogni caso, quindi, il rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale, contemplati dall'art. 21 del TUF
e di quello di conclusione in forma scritta dei contratti aventi ad oggetto i servizi di investimento, di cui all'art. 23 del TUF, asseritamente violati da essa convenuta, secondo parte attrice, afferiva alla fase precontrattuale.
Pertanto l'eventuale inadempimento di tali obblighi non avrebbe potuto, in ogni caso, essere ascrivibile alla società emittente la PO, bensì ai soggetti intermediari, quali: la , ovvero il broker, che CP_4
aveva curato la distribuzione (sottoscrizione e collocamento) della polizza assicurativa e la , CP_2
quale Asset Manager che aveva gestito gli Attivi (i fondi).
Emergeva, infatti, per tabulas, che:
Controparte_
- il Sig. aveva sottoscritto le polizze tramite la società d'intermediazione assicurativa Pt_1 - l'intermediario assicurativo aveva operato quale consulente del soggetto sottoscrittore della polizza ed, in qualità di incaricato dell'assicurato e non per conto di essa convenuta, che aveva correttamente adempiuto ai propri obblighi di predisposizione della documentazione obbligatoria: Modulo di Proposta, Condizioni
Generali, Scheda Sintetica, Prospetto d'Offerta.
Inoltre, il Sig. aveva espressamente dichiarato (nella sezione 9, pag. 6, punto 2 del Modulo di Pt_1
Proposta), “di aver ricevuto, letto e compreso la scheda sintetica, le condizioni generali”, nonché di essere a conoscenza di poter richiedere la Parte I, II e III del Prospetto d'Offerta.
Per tali ragioni, la chiedeva al Giudice il differimento della prima udienza, al fine di estendere a CP_1 [...]
e a il contraddittorio, ovvero tutte le domande attoree, nonché per svolgere nei CP_4 CP_2 confronti dei terzi chiamati domanda di manleva, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle predette domande.
Quanto al merito di queste ultime essa convenuta ne eccepiva la manifesta infondatezza, per i seguenti motivi:
1) inapplicabilità degli articoli 21 e 23 del TUF, nonché di tutte le norme del regolamento intermediari, alla PO in oggetto;
la tesi avversaria, infatti, si fondava sull'erroneo presupposto secondo cui le polizze unit linked non sarebbero stati prodotti assicurativi, bensì prodotti finanziari tout court e, come tali, disciplinati direttamente dal TUF.
Al contrario, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria (da ultimo, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 31 maggio 2018 C - 542/16), tali polizze appartenevano alla categoria delle assicurazioni sulla vita, pur avendo una componente dì investimento.
Conseguentemente le norme del TUF e del regolamento intermediari di Consob non si applicavano alle stesse, in quanto distribuite da intermediari assicurativi, quali i broker, come nel caso di specie, applicandosi, viceversa, soltanto quando i prodotti finanziari assicurativi fossero stati distribuiti: per il tramite di intermediari finanziari (ex art. 1, comma 1, lett. r) TUF, quali banche e Sim, oppure direttamente dalla NI assicurativa.
In particolare, ad argomentare di essa convenuta, lo stesso TUF precisava che le norme del testo unico si applicavano unicamente qualora i prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione fossero stati collocati dai soggetti abilitati di cui all'art. 1 r) del TUF, cioè SIM, banche, intermediari finanziari, soggetti iscritti sotto la lettera D del Registro Unico degli Intermediari -RUI o direttamente dalle imprese assicuratrici.
Considerata la tassatività dell'elenco suddetto ne sarebbe derivato, ad opinamento di essa convenuta, che altri soggetti, non contemplati dallo stesso, come i broker assicurativi, non sarebbero stati sottoposti alle disposizioni del TUF, bensì
a quelle del CAP e a taluni regolamenti e circolari IVASS.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo destituita di giuridico pregio era l'affermazione secondo cui, con l'introduzione dell'art. 25 bis del TUF e della lettera w- bis all'art. 1 del TUF, il legislatore avrebbe “inserito le polizze in questione nell'ambito dei prodotti finanziari soggetti agli obblighi del TUF”.
Pur prevedendo l'applicabilità degli articoli 21 e 23 del TUF “ai prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”, infatti, gli obblighi specificamente contestati da controparte ad essa convenuta si applicavano soltanto alla fase distributiva (sottoscrizione e collocamento) e, comunque, meramente nel caso in cui tali prodotti fossero stati distribuiti direttamente dalla compagnia assicurativa o per il tramite di soggetti abilitati (ex art. 25 bis TUF).
Nel caso di specie, quindi, la disciplina dettata dal TUF e dal Regolamento
Intermediari non poteva trovare applicazione, in quanto: essa convenuta non aveva effettuato la vendita diretta della PO, che era stata intermediata da un soggetto diverso (intermediario assicurativo o broker) da quelli abilitati all'intermediazione finanziaria (come definiti dal TUF, all'art. 1, comma 1 lett. r).
Quand'anche, per assurdo, si fosse ritenuta l'applicabilità dell'art. 23 del TUF quest'ultima norma sarebbe risultata comunque osservata da essa convenuta, che aveva stipulato con l'attore un contratto avente forma scritta.
In particolare essa convenuta, dopo aver ricevuto il modulo di proposta sottoscritto dal Sig. aveva tempestivamente inoltrato allo stesso la relativa accettazione. Pt_1
Contrariamente a quanto asserito dall'attore, infatti, l'obbligo di redazione del contratto quadro di cui all'art. 37 del Regolamento intermediari non era applicabile alle compagnie assicurative, per espressa previsione dell'art. 87 del Regolamento stesso (che, nell'elencare le norme applicabili alle compagnie di assicurazione, non menzionava l'art. 37 del regolamento stesso, relativo all'obbligo di redazione del contratto quadro).
2) Analogamente infondata era la domanda, svolta dall'attore in via subordinata, di risarcimento del danno per pretese violazioni degli obblighi informativi e di valutazione di adeguatezza, previsti dal TUF e dal regolamento 16190/2007
(Regolamento Intermediari).
Infatti tali disposizioni si riferivano esclusivamente ad attività proprie degli intermediari ( e tale non era essa convenuta); in particolare, la “suitability rule”
( regola di valutazione di adeguatezza) trovava applicazione soltanto con riferimento ai servizi di consulenza in materia di investimenti e gestione portafogli, rispetto ai quali l'art. 39 del Reg. Intermediari faceva obbligo agli stessi di raccogliere dal potenziale cliente “le informazioni necessarie”.
La PO oggetto di causa non era un servizio di consulenza, né di gestione portafogli, essendo una polizza “Unit linked”.
La regola di adeguatezza richiamata, pertanto, era del tutto inapplicabile, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.
Analoghe considerazioni valevano rispetto all'asserita violazione dell'art. 183 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), secondo il cui tenore l'offerta e l'esecuzione del contratto dovevano essere svolte con diligenza e correttezza nei confronti del cliente finale.
3) essa convenuta non aveva violato gli obblighi di diligente esecuzione del contratto, avendo predisposto la PO e la relativa documentazione, che era stata depositata presso la Consob ed avendo consegnato al cliente la documentazione obbligatoria, dichiarando di mettere a disposizione del medesimo, a sua richiesta, il prospetto di offerta.
Conseguentemente essa convenuta era risultata adempiente agli obblighi previsti dall'art. 32 del Regolamento Emittenti ( n. 11971/1999), considerato, peraltro, che il Sig. non aveva mai richiesto la consegna delle altre parti di Offerta. Inoltre Pt_1
essa convenuta aveva periodicamente trasmesso all'attore gli estratti conto, dai quali si evincevano gli investimenti che la stava ponendo in atto CP_2
ed aveva sempre inviato le comunicazioni, relative alle vicende dei Fondi Global, non appena ricevute le relative informazioni da parte dei Gestori del Fondo. Il Sig. al momento della sottoscrizione della polizza, aveva scelto Pt_1
di investire con un grado di rischio “medio alto” e, dunque, anche in Hedge Funds. In aderenza alle scelte di investimento del Sig. l'Asset Manager aveva effettuato le Pt_1
scelte di investimento, che non avevano portato i risultati sperati. Tuttavia l'Asset
Manager non aveva garantito il risultato propizio degli investimenti, né il cattivo esito degli investimenti stessi avrebbe potuto essere ascrivibile ad essa convenuta, considerato, peraltro, che: l'articolo 1 delle Condizioni Generali di Contratto indicava espressamente che non era garantita alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti;
l'articolo 13 delle Condizioni Generali prevedeva l'ipotesi in cui, per causa di forza maggiore, la compagnia non potesse provvedere alla liquidazione del valore di riscatto;
la Scheda Sintetica, consegnata prima della sottoscrizione del modulo di proposta, indicava un grado di rischio medio-alto, con una probabilità di rendimento negativo pari rispettivamente all'80,61 %; la Scheda Sintetica indicava che la linea di investimento scelta dall'attore prevedesse un'allocazione del capitale in via principale in OICR non armonizzati Hedge multi strategy.
Pertanto risultava acclarato che il Sig. aveva letto la documentazione Pt_1
di polizza e voluto che l'Asset Manager ponderasse gli investimenti che poi aveva effettuato.
Successivamente, in esito all'udienza del 20 dicembre 2022, il Giudice autorizzava la chiamata in causa di e di . Controparte_12 Controparte_10
Rinviava la causa all'udienza del 12.06.2023, concedendo termine di legge per la notifica dell'atto di chiamata in causa e del verbale alle denominate controparti processuali.
All'esito del perfezionamento delle procedure notificatorie si costituiva, con comparsa di risposta, la , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“ voglia L'Ill. mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza anche sul piano istruttorio, anche proposte da parte di altri terzi chiamati:
In via preliminare/pregiudiziale di merito: accertato che tutte le sottoscrizioni dei prodotti assicurativi sono intervenute nel 2013 ed accertata, quindi, l'intervenuta prescrizione, rigettare qualsivoglia domanda rivolta nei confronti di CP_2 In via preliminare nel merito, accertato che la chiamata in causa di CP_2
nel presente procedimento appare inammissibile e/o nulla per le motivazioni di cui in narrativa, per l'effetto rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa.
In via principale nel merito: accertata e verificata la responsabilità dell'attore ex art. 1227 c.c. II comma, per i motivi tutti di cui in narrativa, rigettare tutte le domande avanzate. Parimenti in via principale nel merito: accertato e verificato che non gestiva i fondi d'investimento e comunque non ha avuto alcuna CP_2
responsabilità in merito alla loro situazione di illiquidità, rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa. In via parimenti principale e nel merito: accertato e verificato che in capo a CP_2
non sussiste alcun obbligo informativo e/o di profilatura dell'investitore e che, alla stessa, per i motivi di cui in narrativa non è ascrivibile alcuna responsabilità né contrattuale rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa. In via subordinata nel merito: accertato e verificato che in capo a non sussiste alcun obbligo informativo e/o CP_2
di profilatura dell'investitore e che, alla stessa, per i motivi tutti di cui in narrativa, non
è ascrivibile alcuna responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale, determinare la misura della corresponsabilità di ciascun eventuale coobbligato, riconoscendo una quota del tutto minoritaria alla e condannando, quindi, tutti gli altri CP_2
corresponsabili a pagare direttamente in favore dell'attore quanto gli sia eventualmente riconosciuto spettare e, comunque, a manlevare e tenere indenne la convenuta , ciascuno in misura pari alla quota CP_2
di responsabilità rispettivamente riconosciuta in capo ad ognuno di essi , di quanto la medesima fosse condannata a pagare a favore dell'attore, in forza dell'invocata responsabilità solidale, in accoglimento delle domande dalla stessa proposte in questa sede;
Parimenti in via subordinata nel merito, accertato e verificato il concorso colposo dell'attore ex art. 1227 c.c. I comma, in ogni caso ridurre nella percentuale ritenuta di giustizia ed in ogni caso ripartendo tra tutti i soggetti obbligati la somma da corrispondere a parte attrice, in base alle quote di responsabilità accertate. In tutti i casi, con piena vittoria di competenze e spese di lite, oltre ad IVA ed oneri previdenziali e rimborso del 15 % delle spese generali, il tutto da determinarsi ex D.M. 55/14 e sue eventuali modifiche o integrazioni.”
A sostegno delle conclusioni svolte, la esponeva che: CP_2
1) in via preliminare, essendo i fatti narrati risalenti all'anno 2013, era decorso ogni termine prescrizionale.;
2) la chiamata in causa era inammissibile e/o infondata, difettando i presupposti previsti dalla disposizione di cui all'art. 106 cpc per la chiamata del terzo, quali: la comunanza della causa e la chiamata in garanzia, in quanto la società chiamata non si era mai ingerita nella fase della collocazione del prodotto assicurativo presso il pubblico e, in ogni caso, non sarebbe stata tenuta al rispetto delle norme invocate dall'attore.
Non era stata rivolta dall'attore alcuna domanda nei confronti di essa chiamata essendo il perimetro della stessa circoscritto ai rapporti con la . CP_1
3) Pur prescindendo dalla ridetta inammissibilità e/o infondatezza, alcun inadempimento era imputabile ad essa chiamata, in quanto l'attore aveva scientemente investito in un prodotto, avente una chiara connotazione speculativa, che non garantiva la restituzione del capitale investito e che aveva un orizzonte minimo temporale consigliato di 20 anni.
Trattandosi, quindi, di un investimento congegnato per un arco temporale lungo, gli assets, in cui i fondi ( peraltro non gestiti direttamente da ) investivano, non CP_2
erano pensati per essere liquidati nel breve.
Le operazioni venivano, inoltre, effettuate tutte a nome di , che CP_1
non aveva mai obiettato in merito al fatto che essa chiamata avesse suggerito un determinato investimento su un dato fondo.
4) La domanda di manleva in garanzia sollevata da , in via subordinata, nei CP_1
confronti era nulla ex art. 163 n. 4 cpc. , in quanto svolta sull'erroneo presupposto che essa chiamata fosse il gestore dei fondi e, comunque, genericamente, senza indicare in che cosa si sarebbe caratterizzato l'inadempimento contestato.
Essa chiamata infatti, suggeriva degli attivi, ma sempre nell'ambito di un paniere d'investimenti approvato preventivamente da e sulla base di linee CP_1
di investimento già stabilite. Per stessa ammissione della convenuta, peraltro, era emerso in atti che essa chiamata:
aveva sempre rispettato le linee d'investimento;
aveva sempre suggerito la possibilità di collocazione degli attivi compatibili con la linea scelta dal cliente;
gli investimenti non garantivano la restituzione del capitale.
Ad ogni modo la terza chiamata aveva provveduto a depositare, unitamente al proprio atto di costituzione, anche i bilanci certificati del fondo Go Global
Opportunity Fund od Funds dal 2009 al 2013, che smentivano qualsivoglia contestazione relativa alla scarsa liquidità dei prodotti segnalati.
Da tale documentazione risultava che il fondo, nel momento in cui era stato suggerito da essa chiamata, aveva delle buone performances e generava utili.
In ogni caso essa chiamata era l'Investment Advisor (il consulente dell'investimento del fondo), mentre i gestori dei fondi erano altri soggetti, ovvero società
[...]
(EAM), per stessa ammissione della . Controparte_11 CP_1
Essa chiamata, quindi, si occupava soltanto di segnalare gli investimenti sulla base di una linea d'investimento scelta dal contraente.
Non vi era stato mai alcun rapporto diretto tra essa chiamata e l'attore, contrariamente a quanto affermato dalla . CP_1
Successivamente alla costituzione di essa chiamata, all'udienza del 12.06.2023, parte attrice aveva chiesto estendersi gli effetti della domanda nei confronti di essa chiamata e della nonché la concessione dei termini di cui Controparte_4
all'art. 183 cpc, sesto comma, cpc.
La contestava la comparsa di costituzione di , nella parte in cui CP_1 CP_2
veniva eccepita l'inammissibilità della chiamata in causa;
chiedeva, altresì, che venisse dichiarata la contumacia della , alla quale l'atto di citazione per chiamata di terzo era stato notificato in data 14.01.2023.
La terza chiamata, riportatasi alla propria comparsa di costituzione e CP_2
risposta, insisteva nelle eccezioni preliminari ivi formulate e nel difetto di legittimazione della stessa.
Con riferimento all'estensione della domanda, proposta dall'attrice, chiedeva concedersi i termini a difesa. Il Giudice, preliminarmente, dichiarava la contumacia di e Controparte_4
rinviava la causa, per gli stessi incombenti, all'udienza del 5.02.2024, concedendo termine di Legge alla parte attrice per la notifica dell'atto di estensione della domanda alla contumace e del verbale d'udienza.
Riservava all'esito ogni ulteriore provvedimento.
Successivamente, con comparsa integrativa, in replica alla richiesta di estensione della domanda dell'attore, rilevava la genericità ed inammissibilità CP_2
della stessa, in quanto, in realtà, l'attore aveva introdotto domande nuove, ampliando l'iniziale contraddittorio, fatto non ammesso dal codice di rito.
Quindi, all'udienza del 5 febbraio 2024, parte attrice dava atto che la notifica dell'atto di estensione della domanda a non era andata a buon Controparte_4
fine, atteso che la società risultava cancellata dal registro delle imprese, in data 16 Agosto 2023 e, pertanto, dichiarava di rinunciare all'estensione della domanda nei confronti della e, come già indicato in precedente nota Controparte_4
di deposito telematica, chiedeva la separazione del processo, ex art. 103 comma 2 cpc, relativamente alle domande svolte nei confronti della terza chiamata, contumace, . Controparte_4
La convenuta si opponeva alla richiesta di separazione contenuta CP_1
nella nota di deposito.
Il Giudice, su istanza congiunta delle parti, concedeva termine per le memorie istruttorie ex art. 183 cpc.
All'udienza del 17 Giugno 2024, il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita su base documentale, non ravvisandosi la necessità di ammettere CTU di natura contabile;
ritenuta inammissibile la richiesta ex art. 213 c.p.c. sui contenuti delle investigazioni penali, relativi ad altro procedimento, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 01 Aprile 2025.
A quest'ultima udienza, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli di p.c., depositati telematicamente.
Il Giudice, dato atto, tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la estinzione del processo in riferimento alla estensione della domanda nei confronti della avendovi rinunciato la parte Controparte_4
attrice.
Nel merito ritiene il Giudicante che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito compendiate:
1) in primis meritevole di accoglimento è l'eccezione di difetto di legittimazione della in quanto gli inadempimenti contestati dall'attore si riferiscono CP_1
alla violazione di disposizioni normative, afferenti alla fase precontrattuale e/o informativa, in quanto tali, non applicabili alla predetta società, mera emittente della polizza in oggetto.
La polizza Signature Bond Plus n. 137748L, infatti, come risulta dal Modulo di proposta sottoscritto dall'attore, è stata stipulata dal medesimo nel mese di maggio del 2013, per il tramite della società d'intermediazione assicurativa (broker)
regolarmente iscritta ed autorizzata all'esercizio Controparte_4
di tale attività in Italia ed iscritta in apposito registro dell'IVASS.
Nel modulo di proposta allegato in atti, inoltre, il contraente espressamente indicava il nome del consulente per gli investimenti ( “Asset Manager”), ovvero la società di diritto svizzero (di seguito “ ”). CP_2 CP_2
Quindi, ricevuti i documenti relativi alla polizza, il Sig. ne confermava Pt_1
l'avvenuta ricezione, lettura e comprensione, con la sottoscrizione di apposita dichiarazione, versata in atti, attestante tale circostanza.
L'Asset Manager ) era il soggetto indipendente da ed incaricato di CP_2 CP_1
gestire gli attivi del fondo personale, collegato alla polizza.
Segnatamente, secondo la lettera dell'art. 5 delle Condizioni Generali di polizza, il consulente per gli investimenti è il soggetto cui è affidata “la responsabilità esclusiva di scegliere e gestire gli attivi, che rappresentano la linea di investimento del Fondo
Personale”.
Pertanto, muovendo le contestazioni di parte attrice dall'asserita violazione di disposizioni del TUF, relative alla fase dell'informativa precontrattuale, nonché alla gestione degli investimenti effettuati, le stesse risultano rivolte nei confronti di soggetto, la , carente di legittimazione. CP_1
Al riguardo, giova precisare che la società convenuta, ricevuto il Modulo di Proposta, inviava al contraente una comunicazione, nella quale, riepilogate le principali condizioni, accettava la Proposta, con conseguente conclusione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1326 c.c.
Nella scheda sintetica, inoltre, era precisato che il grado di rischio dell'investimento era qualificabile come medio-alto e che la linea d'investimento prevedeva un'allocazione del capitale in via principale in OICR non armonizzati, appartenenti alla categoria degli “Hedge Fund”.
La scelta degli investimenti effettuati ( negli “asset” o “attivi” Go Global Opportunity
Fund of Funds e Global Quality Selection Fund of Funds EA 7 %), è stata effettuata soltanto successivamente alla sottoscrizione della polizza e sulla base delle indicazioni fornite dal contraente nel Modulo di Proposta.
Rispetto alle scelte d'investimento, ad ogni modo, l'istante ha espressamente dichiarato, nel Modulo di Proposta, che la nomina dell'Asset Manager è stata effettuata, con esclusione di qualsivoglia forma di responsabilità della società emittente per gli atti o le omissioni dell'Asset Manager.
Conseguentemente, non può essere mossa alcuna censura nei confronti della convenuta, in ordine alla scelta dei Parte_2
2) Del pari infondata, per le medesime ragioni, risulta la domanda attorea di nullità della PO, per un'asserita violazione dell'art. 23 del TUF.
La tesi attorea muove dall'assunto secondo cui le polizze “Unit linked” sarebbero sottoposte alla disciplina del TUF, ovvero al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 23 del TUF.
Poiché, secondo quest'ultima norma, vi sarebbe l'obbligo di preventiva sottoscrizione di un contratto quadro, assente nel caso in oggetto, la polizza oggetto di causa sarebbe affetta da nullità.
Al riguardo, in via assorbente, è da rilevare che l'articolo 23 richiamato, quand'anche ritenuto applicabile al caso de quo, non prevede l'obbligo di sottoscrizione del preventivo “accordo quadro”, ma unicamente il rispetto della forma scritta “ad substantiam”, obbligo rispettato dalla società convenuta, come si evince dalla documentazione prodotta (Modulo di Proposta, relativa accettazione, Scheda sintetica).
La previsione relativa al contenuto del contratto quadro scritto è contenuta, invero, unicamente nella disposizione di cui all'art. 37 Regolamento Intermediari, non applicabile ad , che non è un intermediario, avendo meramente emesso CP_1
la polizza in contestazione.
Quand'anche volesse ritenersi il contrario, ovvero la sussumibilità della società convenuta nel novero dei soggetti contemplati dall'art. 37 Regolamento intermediari, difetterebbero comunque i presupposti oggettivi necessari ai fini dell'applicabilità, alla presente fattispecie, delle disposizioni del TUF richiamate.
Al riguardo, invero, appare dirimente rilevare che le polizze “Unit Linked”, nel novero delle quali è sussumibile la “Signature Bond Plus”, oggetto di causa, non possono essere definite prodotti finanziari “Tout Court”.
Segnatamente, tali contratti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1, comma 1, lettera W-bis del TUF (nella versione applicabile al momento dell'emissione delle Polizze) e dell'art. 2 del codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs 209/05), sono qualificabili come “prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione”, ovvero quali contratti di assicurazione sulla vita, caratterizzantisi, rispetto alle assicurazioni tradizionali, per il fatto che la prestazione eseguita dall'assicuratore è direttamente collegata, in tutto o in parte, al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero ad indici o ad altri valori di riferimento.
Tale definizione si rinviene nell'articolo 2 del Regolamento ISVAP 35/2010, secondo cui il contratto “Unit linked” è un contratto di assicurazione sulla vita, in cui le prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno o al valore di OICR.
In virtù di tale collegamento, quindi, la prestazione dell'assicurato non è certa né determinata, in quanto commisurata al rendimento di un fondo, ovvero aleatoria, con conseguente allocazione del rischio dell'investimento a carico dell'assicurato. Le considerazioni svolte, peraltro, trovano l'avallo della giurisprudenza nazionale, nonché della disciplina regolamentare europea e del Giudice sovranazionale. In particolare, la Corte di Cassazione ( cfr. ex multis, Cass. Civ. 5 Marzo 2019
n. 6319) ha affermato la natura mista delle polizze Unit Linked, caratterizzate da una componente causale finanziaria ed assicurativa.
Da tale statuizione l ha inferito il postulato per cui, anche Parte_3
qualora sia prevalente la componente finanziaria, l'esistenza di una congrua copertura assicurativa, connessa al cosiddetto rischio demografico, varrebbe a qualificare il contratto come assicurazione sulla vita.
Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Roma, con le note sentenze gemelle del 28 Maggio 2021, nonché il Tribunale di Milano, con sentenza del 30 settembre 2021 e la Corte d'Appello di Milano, ( sentenza n. 2044 Agosto 2020), escludendo la qualificazione delle polizze Unit Linked quali strumenti finanziari “tout court” e ritenendo, conseguentemente, inapplicabili, a tali tipologie di contratti, le disposizioni del TUF, in materia di investimenti in prodotti finanziari.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo il Regolamento Europeo 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio o assicurativi, all'articolo 4, definisce il prodotto d'investimento assicurativo come “un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto, in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato”.
Sulla scorta di tali fonti normative sovranazionali la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con la sentenza del 31 Maggio 2018, C- 542/16 e n. 1, del marzo 2012, C -
166/11, ha affermato che le polizze Unit Linked devono considerarsi contratti di assicurazione sulla vita, anche qualora sia prevalente la causa finanziaria, rispetto a quella assicurativa, restando soggette alla disciplina specifica mutuata dal Codice delle Assicurazioni Private (CAP) e dai relativi Regolamenti e circolari IVASS.
Ne deriva l'inapplicabilità, alla polizza per cui è causa delle disposizioni di cui agli art. 21 e 23 del TUF e del Regolamento Intermediari finanziari, dovendosi applicare la disciplina di cui al Codice delle Assicurazioni private (CAP) e la regolamentazione
IVASS.
Alle medesime conclusioni, peraltro, è dato pervenire, pur invocando la novella legislativa introdotta con la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (Legge sul risparmio), che ha introdotto l'articolo 25 bis del TUF. Quest'ultima disposizione, infatti, ha inteso estendere l'applicabilità degli articoli 21 e
23 del TUF solo alle ipotesi in cui i prodotti finanziari assicurativi vengano distribuiti : direttamente dalla compagnia assicurativa o per il tramite di intermediari finanziari (ex art. 1, comma 1 lett. r) del TUF, quali banche e SIM.
Nel caso oggetto di causa, invero, la polizza è stata distribuita da un intermediario assicurativo (“broker”), in quanto tale non sottoposto alla vigilanza di Consob, bensì dell'IVASS.
Del resto è la stessa Consob ad affermare l'applicabilità degli articoli 21 e 23 TUF ai soli soggetti abilitati e non ai broker, nei Documenti di consultazione, pubblicati dall'Autorità in data 23 febbraio e 30 ottobre 2007, richiamati dall'attore e confermati dalla recente prassi della Consob e dell'IVASS.
Recependo tali prassi il Legislatore nazionale, con il Decreto del 21 Maggio 2018, n. 68, attuativo della Direttiva UE 2016/97 (“Insurance Distribution Directive”), ha introdotto l'art. 25 ter del TUF, in forza del quale: “la distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) e dalla normativa europea direttamente applicabile”.
Pertanto, superando la previgente situazione normativa (sistema del “doppio binario”), che prevedeva l'applicazione di regole differenti in ragione dei soggetti coinvolti nella fase distributiva del medesimo prodotto, il legislatore ha ricondotto tutta la disciplina dell'intermediazione delle polizze UnIt linked nell'ambito della disciplina assicurativa del Codice delle Assicurazioni e del Controllo dell'IVASS.
Anche alla luce della novella legislativa, pertanto, appare evidente come la normativa invocata dalla parte esponente non possa trovare applicazione dovendo essere considerato che la non ha effettuato la vendita diretta della CP_1
PO, che è stata intermediata da un soggetto diverso da quelli abilitati all'intermediazione finanziaria, ovvero per il tramite di un intermediario assicurativo (
“Broker”).
Il contratto sottoscritto dall'attore con la deve ritenersi valido ed efficace, in CP_1
quanto concluso ai sensi dell'art. 1326 c.c., mediante la comunicazione tra le parti della proposta e della relativa accettazione ed avendo parte attrice manifestato la volontà di concluderlo e di accettarne tutte le condizioni generali. 5) Non può essere ascritta alla alcuna responsabilità contrattuale CP_1
e/o precontrattuale, per difetto d'informativa, in relazione alle scelte degli investimenti effettuati ed alla gestione del fondo personale.
In proposito appare dirimente rilevare che il Sig. ha scelto Pt_1
la linea di investimento, la Premium Income ed ha nominato un proprio gestore,
, ovvero l'Asset Manager, responsabile della selezione e gestione CP_2
degli attivi, che rappresentano la linea d'investimento del Fondo Personale.
La nomina dell'Asset Manager, peraltro, è stata effettuata con l'espresso intendimento che il contraente non avrebbe ritenuto responsabile la Società per gli atti o le omissioni del primo.
Per quanto, evidentemente, l'attività di collocamento implichi un rapporto contrattuale tra l'emittente e l'Asset Manager, tale circostanza non consente di estendere al primo la responsabilità della condotta del secondo, sul presupposto, non provato, che questi costituisse un'articolazione organizzativa della compagnia assicuratrice.
Analoghe considerazioni, peraltro, risultano valevoli in merito ai rapporti tra la società emittente ed il broker (intermediario assicurativo).
In ultima analisi la NI di assicurazione Hansard è risultata totalmente estranea alla scelta degli investimenti effettuati, così come alla scelta del gestore patrimoniale, non potendosi ritenere responsabile, in alcun modo, delle vicende legate ai fondi, nei quali l'Asset Manager ha deciso di investire, in base alle scelte d'investimento operate dal Sig. Pt_1
Del tutto infondata, del resto, è l'affermazione resa da parte attrice, secondo cui i nei quali l'Asset Manager ha investito i premi di polizza, non sarebbero Parte_2
mai esistiti o mai sarebbero stati operativi.
Tale assunto, oltre ad essere generico e privo di qualsiasi evidenza, risulta smentito dalla documentazione prodotta dalla convenuta ( Contract notes), avente ad oggetto le operazioni di acquisto e di vendita dei titoli, nonché dall'estratto Bloomberg nel quale sono palesati i prezzi degli asset nel corso degli anni.
Parimenti priva di giuridico pregio è la deduzione secondo la quale la scelta dell'Asset
Manager sarebbe stata effettuata dalla . CP_1 Al contrario, come emerge inequivocabilmente dalle evidenze versate in atti, tale scelta è stata operata dall'attore, che ha individuato in il soggetto gestore CP_2
dei fondi d'investimento, con il quale la non ha avuto ( né l'attore ha reso in CP_1
atti la relativa prova) alcun conflitto d'interessi.
6) Pur ritenendo la legittimità della chiamata in causa operata dalla convenuta, tuttavia, non appare riconducibile alcuna responsabilità all'operato della CP_2
Preliminarmente, al riguardo, è da rilevare l'irritualità e l'inammissibilità dell'estensione della domanda attorea, nei confronti delle terze chiamate, all'udienza del 12.06.2023.
In realtà, tale estensione si concretizza in una mutatio libelli, non semplicemente in una emendatio libelli, ovvero nella proposizione di una domanda nuova, non in una semplice modificazione della domanda, in quanto tale, non consentita dal codice di rito.
In ordine a tale profilo dirimente appare la statuizione delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. Civ. n. 12310/2015), secondo cui la modifica di domande, eccezioni e conclusioni è consentita entro i limiti dello “Ius variandi”, tracciati dalla disposizione di cui all'art. 183, cpc, commi 5 e 6.
L'attore, invero, avrebbe dovuto incardinare un autonomo procedimento, nei confronti delle terze chiamate, salvo poi, successivamente, se del caso, domandare la riunione dei giudizi.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo, l'estensione della domanda attorea, nei confronti delle terze chiamate, avvenuta all'udienza del 12.06.2023, risulta prescritta, pur applicando l'ordinario termine di prescrizione decennale, in tema di rapporti contrattuali, in quanto la polizza oggetto di causa è stata sottoscritta nel mese di maggio 2013.
Quand'anche si volesse prescindere (come non si può), da tali rilievi (ovvero inammissibilità dell'estensione della domanda attorea alle terze chiamate ed estinzione per prescrizione), giova evidenziare che la stessa sarebbe, comunque, destituita di giuridico pregio.
Al riguardo valga rilevare che:
i) la società ha depositato i bilanci certificati del fondo Go Global Opportunity
Fund of Funds dal 2009 al 2013, a riprova della circostanza per cui, quando il fondo era stato suggerito da , aveva buone performances e generava CP_2
utili;
ii) l'attore non ha offerto alcuna prova dell'asserito conflitto d'interessi, in ragione del quale avrebbe avuto un interesse rispetto ai fondi nei CP_2
quali avrebbe consigliato d'investire;
iii) dalla documentazione versata in atti emerge inequivocabilmente che l'attore ha investito in un prodotto avente una chiara connotazione speculativa, che non garantiva la restituzione del capitale investito e che aveva un orizzonte minimo temporale consigliato di 20 anni, ovvero i cui Assets non erano congegnati per essere liquidati nel breve termine;
iv) in base al modulo di proposta sottoscritto dal Sig. le tipologie di attivi Pt_1
legate alla linea d'investimento, altamente speculativa, scelta dall'attore, erano tali da far si che i fondi proposti da fossero perfettamente conformi alla CP_2
linea d'investimento scelta dall'attore.
Non è pertanto ascrivibile alcun inadempimento alla , CP_2
non potendosi attribuire alla stessa alcuna responsabilità in ordine alla circostanza per cui i fondi, dopo una fase iniziale, in cui avevano avuto buone performances, hanno poi risentito di una crisi di liquidità.
Il profilo di rischio tracciato dal Sig. , al momento della sottoscrizione Pt_1
della PO, invero, era medio alto, con la conseguenza che non può trovare applicazione, a tutela dell'attore, la normativa invocabile a favore degli investitori con profilo di rischio medio basso e non potendosi attribuire all'Asset
Manager la responsabilità per la scarsa liquidità dei fondi, nei quali, il contraente aveva scientemente deciso di investire.
Del resto, sulla base dei documenti prodotti, si evince che il Sig. Pt_1
conosceva nel dettaglio tutti i fondi, in cui era stato sviluppato l'investimento. Al riguardo, in ogni caso, dirimente risulta il documento n. 4, depositato da parte convenuta, in quanto tramite la welcome letter, l'istante veniva invitato a registrarsi sul portale di , aprendo una propria posizione a livello CP_1
informatico, che gli consentiva di controllare h 24 il proprio investimento. Pertanto, qualora il Sig. avesse ritenuto che l'investimento non fosse Pt_1
confacente al suo profilo di rischio, avrebbe potuto modificarlo in qualsiasi momento ed avrebbe anche potuto sostituire l'Asset Manager.
I fondi, infatti, comunicavano mensilmente alla le performances CP_1
raggiunte, con la conseguenza che l'assicurato, registrandosi sul web, avrebbe potuto accedere da remoto in qualsiasi momento a tutti i dati relativi all'investimento.
Tali circostanze varrebbero a ritenere la fondatezza, in astratto, dell'eccezione di concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., avendo il contraente il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, la modifica dell'investimento e, se del caso, la sostituzione dell'Asset Manager.
L'attore, infatti, ha accettato un prodotto che non forniva alcuna garanzia di restituzione del capitale investito ed ha sottoscritto le clausole contenute nelle condizioni generali, a tenore delle quali se, al momento del riscatto anticipato, il fondo non avesse avuto liquidità sufficiente per pagare il riscatto, l'assicurato avrebbe accettato di attendere le tempistiche necessarie per ottenere la liquidità necessaria.
La circostanza che il Sig. a fronte delle comunicazioni inviategli, Pt_1
in ordine alla scarsa liquidità dei fondi, abbia preteso il riscatto anticipato, non risulta, conseguentemente, ascrivibile alla convenuta né CP_1
alla , che si è limitata a suggerire degli attivi, nell'ambito CP_2
di un paniere d'investimenti e sulla base di linee d'investimento approvate preventivamente dal contraente.
In particolare, l'attività della si è esaurita nella mera segnalazione CP_2
degli Assets in cui investire, mentre la gestione degli stessi è avvenuta di concerto e con la supervisione della , per stessa Controparte_11
ammissione della
[...]
in capo alla non è configurabile alcuna Controparte_13 CP_2
tipologia di responsabilità (contrattuale e/o precontrattuale) per violazione di obblighi informativi e/o di profilatura del cliente. Un tale profilo di responsabilità avrebbe potuto, in ipotesi, ravvisarsi in capo alla , quale intermediario assicurativo, Controparte_4
nei confronti della quale, peraltro, parte attrice ha rinunciato all'estensione della domanda, che sarebbe risultata, comunque, inammissibile, per le motivazioni svolte, in ordine alla portata applicativa dell'art. 183 cpc .
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la estinzione del processo in relazione alla estensione degli effetti della domanda attorea nei confronti della chiamata in causa, . Controparte_4
- respinge la domanda attorea;
- dichiara la inammissibilità della estensione della domanda nei confronti della chiamata in causa, che, comunque, respinge;
CP_2
condanna il Sig. alla refusione, in favore della Parte_1 Controparte_5
e della delle spese di lite, che si quantificano, in favore di ciascuna parte processuale,
[...] CP_2
in € 6.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, 15 % compenso, i.v.a. e c.p.a. come per Legge.
Roma, 9 luglio 2025,
Il Giudice
Dott. AU NZ