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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 307/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9119/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 550016 TRIB PATERNO'
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 550016, meglio indicato in epigrafe, emesso dalla società AREA s.r.l. Il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo, in ragione della violazione dell'art. 86 co 2 d.p.r. 602/73.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato. La Società_1 si costituiva in giudizio. La Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta inammissibile.
Invero, dalla copia della documentazione allegata dalla resistente alle proprie controdeduzioni, risulta che il preavviso di fermo amministrativo n. 550016 impugnato è stato notificato in data 14.02.2024.
Il ricorso, tuttavia, è stato notificato in data 31.10.2024 e, pertanto, oltre il termine di sessanta giorni, ex art. 21 co 1 d.lgs. 546/92.
Le spese del giudizio possono essere compensate, trattandosi di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Magistrato
(dott. Salvatore Meli)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9119/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 550016 TRIB PATERNO'
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 550016, meglio indicato in epigrafe, emesso dalla società AREA s.r.l. Il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo, in ragione della violazione dell'art. 86 co 2 d.p.r. 602/73.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato. La Società_1 si costituiva in giudizio. La Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta inammissibile.
Invero, dalla copia della documentazione allegata dalla resistente alle proprie controdeduzioni, risulta che il preavviso di fermo amministrativo n. 550016 impugnato è stato notificato in data 14.02.2024.
Il ricorso, tuttavia, è stato notificato in data 31.10.2024 e, pertanto, oltre il termine di sessanta giorni, ex art. 21 co 1 d.lgs. 546/92.
Le spese del giudizio possono essere compensate, trattandosi di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Magistrato
(dott. Salvatore Meli)