CASS
Sentenza 22 settembre 2022
Sentenza 22 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2022, n. 35464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35464 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: RO OB, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 03/12/2021 del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere IU GA;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AF AR, che ha chiesto chiedendo dichiararsi l'incompetenza del giudice procedente e la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria di Milano;
sentiti i difensori, avv. Sergio Cola e Francesco Cedrangolo, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino, in sede di riesame di misure cautelari coercitive, confermava l'ordinanza del 15 ottobre del 2021 con la quale il GIP del medesimo Tribunale aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35464 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 14/07/2022 in carcere in ordine a 5 reati di riciclaggio (capi 8-12 della contestazione provvisoria). Secondo l'ordinanza impugnata, RO aveva concorso ad ampie operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da reati di truffa nella percezione di cospicui incentivi per l'efficientamento energetico che transitavano nelle casse di società beneficiarie fittizie (cosiddette Esco) per poi essere trasferiti all'estero a società del pari fittizie e poi in Italia attraverso prelievi di contante ed utilizzo di ulteriori soggetti che li recapitavano ai capi dell'organizzazione criminale contestata ad alcuni coindagati al capo 6, tra i quali, per quel che più interessa, EC RI. Il ricorrente, secondo l'imputazione, aveva fatto parte di uno dei gruppi di riciclatori, quello definito "campano", collaborando con altri correi, come MA DO e IN UC nella materiale esecuzione delle operazioni bancarie necessarie per ostacolare l'identificazione della provenienza delle somme. 2. Ricorre per cassazione RO OB, deducendo: 1) violazione delle norme regolatrici della competenza territoriale e conseguente nullità dell'ordinanza impugnata e di quella genetica. Il Tribunale avrebbe ritenuto la competenza territoriale della autorità giudiziaria di Torino facendo riferimento al momento in cui il danaro ripulito, dopo vari passaggi, era stato consegnato, in Torino, ai "vertici del sodalizio", momento nel quale poteva dirsi che i reati di riciclaggio erano stati portati a definitiva consumazione, con applicazione della regola di cui all'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. riferibile al reato più grave indicato in quello di cui al capo 8 in quanto avente ad oggetto la somma di danaro più alta pari ad oltre un milione di euro. Tuttavia, secondo il ricorrente, le risultanze investigative non avrebbero documentato né i movimenti del danaro dalle società estere e nemmeno le consegne a Torino, rimaste allo stato di mere ipotesi. La consumazione del reato avrebbe dovuto essere collegata all'atto del primo bonifico operato dai conti correnti delle società Esco alle società estere, avvenuto in Milano, sempre a voler considerare l'avvenuta consumazione in Italia e non all'estero, con consequenziale applicazione dell'art. 10 cod. proc. pen. ed il ricorso al criterio del luogo di residenza della maggior parte degli indagati;
2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In generale, nel ricorso si sostiene la sostanziale irrilevanza del contributo del ricorrente alla consumazione dei reati, non avendo egli partecipato a nessuna delle fasi del complesso iter criminoso, snodatosi attraverso la costituzione delle società che ripulivano il danaro, il reperimento dei contanti, la consegna delle somme agli ideatori del programma illecito posti a monte dei soggetti riciclatori e consegnatari delle somme che ricevevano una percentuale degli introiti. 2 Quanto al capo 8, non vi sarebbe nessuno specifico riferimento alla persona dell'indagato, a prescindere da una conversazione telefonica dal contenuto non decifrabile, non idonea a rappresentare un concreto contributo alla realizzazione del reato e la sussistenza del dolo. I passaggi delle operazioni che si assumono illecite a partire dall'accreditamento dell'incentivo alla Esco (Optima Servizi srls) non sarebbero documentati se non attraverso congetture. Quanto al capo 9, il Tribunale avrebbe offerto una motivazione contraddittoria in ordine al ruolo del ricorrente, dal momento che le somme provenienti dalla società estera Vis Tex ed a questa accreditate dalla Esco, non erano state consegnate ai vertici del sodalizio ma ad altra persona, TT SI, per la compromissione di un immobile della medesima avvenuta nel 2019, immobile poi ceduto nel 2021 ad una società riconducibile al ricorrente, la G&M Solution. Da altre conversazioni interessanti i correi EC e AL risulterebbe, infatti, che nessuna consegna di danaro era stata effettuata al primo, posto ai vertici dell'organizzazione. La telefonata tra il coindagato MA ed il ricorrente, avrebbe avuto altra causale e si riferiva ad altra somma di danaro da bonificare ad altra società. Non si comprenderebbero i termini della condotta illecita del RO, se effettuata attraverso attività di consulenza o di appoggio ad altri coindagati o direttamente afferente a ripulitura del danaro attraverso proprie società. Quanto al capo 10, anche in questo caso le indagini non avrebbero rivelato i passaggi di danaro dalla Esco PowerQ srls alla società compiacenti e come si sarebbe pervenuti alla costituzione della provvista di danaro contante da consegnare agli associati di comando. Le due conversazioni tra gli indagati MA e IN (quest'ultimo in compagnia del RO in una occasione) poste a base del ritenuto coinvolgimento del ricorrente in tale attività illecita, si riferirebbero ad altri argomenti (fg. 21 del ricorso) ed il RO non avrebbe avuto alcun ruolo definito, l'unico dato essendo la contestualità temporale tra le conversazioni e l'accreditamento di somme alla Esco. Quanto al capo 11, il ricorso, sulla falsariga dei precedenti addebiti, ritiene non provate le movimentazioni di danaro dalle Esco Optima Servizi e Project Consulting alle società compiacenti. Il colloquio interessante il RO non sarebbe collegato, neanche cronologicamente, alla consegna di danaro al EC, avendo ad oggetto una compravendita immobiliare estranea agli addebiti. Anche in questo caso, non si comprenderebbe quale condotta illecita avrebbe commesso il ricorrente. 3 Quanto al capo 12, non vi sarebbero conversazioni di significato indiziante coinvolgenti il ricorrente e le indagini soffrirebbero delle stesse lacune dei precedenti addebiti, questa volta con riguardo alle movimentazioni delle Esco Project Consulting e PowerQ. Nessun legame vi sarebbe tra i bonifici alle società compiacenti e le consegne di danaro al EC, non rilevando l'intercettazione n. 8712 del 21 gennaio 2020, la stessa utilizzata per rappresentare il reato di cui al capo 11 e che aveva ad oggetto la compravendita immobiliare;
3) vizio della motivazione in merito alla adeguatezza della massima misura coercitiva a discapito di quella degli arresti donniciliari, nonostante l'incensuratezza del ricorrente che non avrebbe potuto far presumere la violazione degli obblighi connessi alla meno grave misura e l'impossibilità obbiettiva di reiterare i reati contestati dall'interno delle mura domestiche. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una nota difensiva con allegata l'ordinanza genetica impositiva della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1.In ordine alla questione sulla competenza territoriale, deve rilevarsi che dalle varie imputazioni provvisorie formulate a carico del ricorrente e di altri, risulta che i reati di riciclaggio venivano commessi, oltre che in parte all'estero, in tempi e luoghi differenti situati sul territorio nazionale, da soggetti diversi e con ruoli diversi ed attraverso un nugolo di operazioni di volta in volta poste in essere, analoghe nelle loro modalità ma differenti negli importi oggetto di reato e nel riferimento alle singole ipotesi di truffa compiute attraverso l'ottenimento di più elargizioni di incentivi pubblici non dovute. Ognuna di queste operazioni di ripulitura di danaro proveniente dai reati di truffa - dei quali in questa sede non si contesta la sussistenza - costituisce un reato di riciclaggio autonomo, il cui collegamento con gli altri reati, sia all'interno dello stesso capo di imputazione che con riguardo ai diversi addebiti contestati, è dato dalla medesimezza del disegno criminoso, che rappresenta uno dei casi di connessione previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., esattamente quello previsto dal comma 1, lett. b, della norma e che risulta in fatto contestato nei capi di imputazione attraverso il richiamo alla molteplicità delle operazioni compiute ed alla loro diversa natura, finalizzata al raggiungimento del risultato finale descritto anche in termini illeciti di tipo associativo, sebbene al ricorrente non sia stato contestato il reato di cui all'art. 416 cod. pen. descritto al capo 6. 4 Ne consegue che, per determinare la competenza per territorio, deve farsi applicazione delle regole di cui all'art. 16 cod. proc. pen. Orbene, la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati;
quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40537 del 2009, Orlandelli;
Sez. 1, n. 35861 del 19/06/2019, Tribunale Palermo, Rv. 276812). Da ciò discende che, dovendosi fare riferimento - in assenza di altri parametri certi di riferimento in forza di quanto prima precisato sulle particolari modalità delle condotte illecite contestate nel caso di specie - per stabilire la competenza per territorio determinata dalla connessione (art. 16 cod. proc. pen.), alle regole suppletive di cui all'art. 9 commi secondo e terzo cod. proc. pen., l'unico criterio che, allo stato degli atti, risulta applicabile per la determinazione del reato più grave è quello del luogo in cui ha sede l'ufficio del Pubblico Ministero che per primo ha provveduto ad iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., dovendosi per tale intendere la notizia di reato che ha dato luogo all'odierno procedimento cautelare che il ricorso vorrebbe attribuire al Tribunale di Milano. Infatti, la determinazione del reato più grave operata dal Tribunale non è affidabile, in quanto si fonda su una errata interpretazione in ordine al momento consumativo del reato di riciclaggio, che non può essere collegato alla percezione finale, da parte dei "vertici del sodalizio", delle somme riciclate. Infatti, come è stato più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità, il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648 bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio "ripulito" sia restituito a chi l'aveva movimentato;
ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria (Fattispecie in tema di conflitto di competenza tra giudice del luogo della monetizzazione di assegni illeciti e giudice del luogo di ultimo transito verso l'estero del denaro ottenuto) (Sez. 1, n. 32491 del 30/06/2015, Ghini, Rv. 264497; vedi anche Sez. 1, n. 43315 del 5 27/10/2021, GIP Milano, Rv. 282314, secondo cui, in tema di riciclaggio di denaro tramite movimentazione transfrontaliera di valuta, il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si è realizzato il trasporto con modalità dissimulatorie, idonee ad ostacolare la rilevazione del transito ad opera delle autorità preposte ai valichi di confine e, conseguentemente, la provenienza illecita di tali provviste). Trattandosi di questione giuridica, la soluzione qui adottata rimane indifferente alle diversa prospettiva adottata dal Tribunale ed alle conseguenti critiche difensive che su tale prospettiva si erano correttamente radicate. 2. Il secondo motivo è, del pari, infondato. 2.1. Secondo l'orientamento della Corte di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n.56 del 07/12/2011, Siciliano;
Sez. 6" sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840). 2.2. Fatta questa premessa di ordine generale, occorre aggiungere che il ricorrente richiede in questa sede una impossibile rivisitazione di tutto il materiale indiziario, peraltro contestando in ricorso, con riguardo ai singoli capi di imputazione, soltanto alcuni degli elementi investigativi sottolineati nella corposa motivazione del provvedimento impugnato, basata, oltre che su prove documentali, sul contenuto di intercettazioni che il ricorso in parte non richiama, mentre di quelle richiamate si vorrebbe offrire una diversa interpretazione di merito, viziata dal fatto di essere selettiva rispetto all'insieme dei dati raccolti ed enucleati nel provvedimento impugnato. In punto di diritto, si ricordi che in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). 6 2.3. Solo per citare gli esempi più significativi, deve sottolinearsi che il Tribunale, per ogni reato contestato, ha evidenziato la concomitanza temporale delle conversazioni che vedevano coinvolto, direttamente o indirettamente, il ricorrente ed altri correi, con i bonifici delle somme provenienti dalle truffe al GSE presso le società Esco, dai quali si diramavano, di volta in volta, le attività di riciclaggio contestate. Questa sinergia ed il fatto che essa fosse stata rilevata in ogni occasione, è un elemento di valutazione del compendio indiziario sul quale il ricorso ha sorvolato ma che, invece, si pone alla base degli assunti accusatori recepiti dal Tribunale ed enucleati, reato per reato, dai fogli 22 e seguenti del provvedimento impugnato. Interpretando il contenuto delle varie conversazioni intercettate - alcune delle quali, lo si ribadisce, neanche citate in ricorso - l'ordinanza impugnata ha potuto mettere in luce che gli argomenti trattati nei dialoghi, anche direttamente dal ricorrente, erano inerenti ai bonifici ed alle somme accreditate alle società Esco che andavano movimentate e ripulite. Risulta decisivo ed anch'esso obliterato in ricorso, il collegamento diretto del ricorrente, rilevato attraverso i dialoghi, con il coindagato MA DO, soggetto al quale erano riferibili le società che ricevevano i bonifici dalle Esco e che si premurava di effettuare le operazioni di riciclaggio attraverso l'ottenimento del danaro e la consegna ad emissari che dovevano farlo pervenire ai vertici del sodalizio, ricevendo la collaborazione del RO anche in forza del collegamento di quest'ultimo con altri coindagati come TI IU e IN UC. Spicca la conversazione n. 5152 del 4/11/2019, tra MA e TI, nella quale il primo fa riferimento al fatto che il ricorrente doveva procurargli somme rivenienti dalle attività di riciclaggio compiute in prima persona, a dimostrazione che il suo ruolo nella vicenda, oltre che di supporto a MA, era anche più direttamente collegato alla esecuzione diretta delle varie operazioni di riciclaggio attraverso società a lui pacificamente riconducibili e che il Tribunale ha sottolineato essere risultate coinvolte in alcune delle operazioni illecite (vedi fg. 59 dell'ordinanza impugnata). E' stato valorizzato, in proposito, in senso si potrebbe dire decisivo e trascurato in ricorso, il fatto che RO fosse al corrente della contabilità illecita del MA (conversazione indicata n. 5183 indicata ai fgg. 39 e 40 del ricorso), con quanto il Tribunale ne ha fatto logicamente conseguire in termini di sussistenza anche dell'elemento soggettivo del reato. Altrettanto decisivo ed altrettanto obliterato in ricorso è stato il dato che al ricorrente era riferibile il conto corrente di una delle società Esco clonate da 7 quelle originali per consentire ulteriori operazioni illecite che le prime non potevano compiere. Su tale conto egli aveva ricevuto la somma di 100.000 euro di provenienza non giustificata. Altra conversazione, segnalata a fg. 51, dimostrava come il ricorrente si confrontasse con MA e IN per trovare un IBAN dove triangolare uno dei tanti cespiti in danaro provenienti dalle truffe al GSE (nello stesso senso la conversazione trasfusa ai fgg. 52-54 n. 8712). Infine, il Tribunale ha segnalato la convergenza con i dati acquisiti sia delle movimentazioni patrimoniali del ricorrente, effettuate con somme pertinenti a società coinvolte nei riciclaggi, sia gli esiti delle perquisizioni, con il rinvenimento di cospicue somme di danaro contante nella disponibilità del ricorrente, anch'esse da lui non giustificate e di documentazione relativa alle vicende illecite (cfr. fgg. 60-64 dell'ordinanza impugnata). Tanto supera ed assorbe ampiamente ogni diversa, comunque generica, deduzione difensiva. 3. E' infondato anche il terzo motivo. Il Tribunale ha ampiamente argomentato, con motivazioni immuni da vizi logico- giuridici rilevabili in questa sede, in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla adeguatezza della misura, rapportandosi alla estrema gravità dei fatti, denotanti professionalità nell'agire da parte di soggetto tutt'altro che sprovveduto, che ha operato per un notevole lasso temporale, con comportamenti diversi e che ha dimostrato di essere in contatto con un gruppo di soggetti dediti altrettanto professionalmente all'attività di riciclaggio, in parte commessa all'estero ed anche attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici, facilmente manovrabili anche da casa attraverso i comuni canali internet. Di fronte a tali elementi di valutazione, le deduzioni del ricorrente risultano generiche e rimangono relegate al merito delle scelte operate dal Tribunale. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14 luglio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente 8 IU GA Geppino Rag OEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 2 2_ SET. 2022 9
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere IU GA;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AF AR, che ha chiesto chiedendo dichiararsi l'incompetenza del giudice procedente e la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria di Milano;
sentiti i difensori, avv. Sergio Cola e Francesco Cedrangolo, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino, in sede di riesame di misure cautelari coercitive, confermava l'ordinanza del 15 ottobre del 2021 con la quale il GIP del medesimo Tribunale aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35464 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 14/07/2022 in carcere in ordine a 5 reati di riciclaggio (capi 8-12 della contestazione provvisoria). Secondo l'ordinanza impugnata, RO aveva concorso ad ampie operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da reati di truffa nella percezione di cospicui incentivi per l'efficientamento energetico che transitavano nelle casse di società beneficiarie fittizie (cosiddette Esco) per poi essere trasferiti all'estero a società del pari fittizie e poi in Italia attraverso prelievi di contante ed utilizzo di ulteriori soggetti che li recapitavano ai capi dell'organizzazione criminale contestata ad alcuni coindagati al capo 6, tra i quali, per quel che più interessa, EC RI. Il ricorrente, secondo l'imputazione, aveva fatto parte di uno dei gruppi di riciclatori, quello definito "campano", collaborando con altri correi, come MA DO e IN UC nella materiale esecuzione delle operazioni bancarie necessarie per ostacolare l'identificazione della provenienza delle somme. 2. Ricorre per cassazione RO OB, deducendo: 1) violazione delle norme regolatrici della competenza territoriale e conseguente nullità dell'ordinanza impugnata e di quella genetica. Il Tribunale avrebbe ritenuto la competenza territoriale della autorità giudiziaria di Torino facendo riferimento al momento in cui il danaro ripulito, dopo vari passaggi, era stato consegnato, in Torino, ai "vertici del sodalizio", momento nel quale poteva dirsi che i reati di riciclaggio erano stati portati a definitiva consumazione, con applicazione della regola di cui all'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. riferibile al reato più grave indicato in quello di cui al capo 8 in quanto avente ad oggetto la somma di danaro più alta pari ad oltre un milione di euro. Tuttavia, secondo il ricorrente, le risultanze investigative non avrebbero documentato né i movimenti del danaro dalle società estere e nemmeno le consegne a Torino, rimaste allo stato di mere ipotesi. La consumazione del reato avrebbe dovuto essere collegata all'atto del primo bonifico operato dai conti correnti delle società Esco alle società estere, avvenuto in Milano, sempre a voler considerare l'avvenuta consumazione in Italia e non all'estero, con consequenziale applicazione dell'art. 10 cod. proc. pen. ed il ricorso al criterio del luogo di residenza della maggior parte degli indagati;
2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In generale, nel ricorso si sostiene la sostanziale irrilevanza del contributo del ricorrente alla consumazione dei reati, non avendo egli partecipato a nessuna delle fasi del complesso iter criminoso, snodatosi attraverso la costituzione delle società che ripulivano il danaro, il reperimento dei contanti, la consegna delle somme agli ideatori del programma illecito posti a monte dei soggetti riciclatori e consegnatari delle somme che ricevevano una percentuale degli introiti. 2 Quanto al capo 8, non vi sarebbe nessuno specifico riferimento alla persona dell'indagato, a prescindere da una conversazione telefonica dal contenuto non decifrabile, non idonea a rappresentare un concreto contributo alla realizzazione del reato e la sussistenza del dolo. I passaggi delle operazioni che si assumono illecite a partire dall'accreditamento dell'incentivo alla Esco (Optima Servizi srls) non sarebbero documentati se non attraverso congetture. Quanto al capo 9, il Tribunale avrebbe offerto una motivazione contraddittoria in ordine al ruolo del ricorrente, dal momento che le somme provenienti dalla società estera Vis Tex ed a questa accreditate dalla Esco, non erano state consegnate ai vertici del sodalizio ma ad altra persona, TT SI, per la compromissione di un immobile della medesima avvenuta nel 2019, immobile poi ceduto nel 2021 ad una società riconducibile al ricorrente, la G&M Solution. Da altre conversazioni interessanti i correi EC e AL risulterebbe, infatti, che nessuna consegna di danaro era stata effettuata al primo, posto ai vertici dell'organizzazione. La telefonata tra il coindagato MA ed il ricorrente, avrebbe avuto altra causale e si riferiva ad altra somma di danaro da bonificare ad altra società. Non si comprenderebbero i termini della condotta illecita del RO, se effettuata attraverso attività di consulenza o di appoggio ad altri coindagati o direttamente afferente a ripulitura del danaro attraverso proprie società. Quanto al capo 10, anche in questo caso le indagini non avrebbero rivelato i passaggi di danaro dalla Esco PowerQ srls alla società compiacenti e come si sarebbe pervenuti alla costituzione della provvista di danaro contante da consegnare agli associati di comando. Le due conversazioni tra gli indagati MA e IN (quest'ultimo in compagnia del RO in una occasione) poste a base del ritenuto coinvolgimento del ricorrente in tale attività illecita, si riferirebbero ad altri argomenti (fg. 21 del ricorso) ed il RO non avrebbe avuto alcun ruolo definito, l'unico dato essendo la contestualità temporale tra le conversazioni e l'accreditamento di somme alla Esco. Quanto al capo 11, il ricorso, sulla falsariga dei precedenti addebiti, ritiene non provate le movimentazioni di danaro dalle Esco Optima Servizi e Project Consulting alle società compiacenti. Il colloquio interessante il RO non sarebbe collegato, neanche cronologicamente, alla consegna di danaro al EC, avendo ad oggetto una compravendita immobiliare estranea agli addebiti. Anche in questo caso, non si comprenderebbe quale condotta illecita avrebbe commesso il ricorrente. 3 Quanto al capo 12, non vi sarebbero conversazioni di significato indiziante coinvolgenti il ricorrente e le indagini soffrirebbero delle stesse lacune dei precedenti addebiti, questa volta con riguardo alle movimentazioni delle Esco Project Consulting e PowerQ. Nessun legame vi sarebbe tra i bonifici alle società compiacenti e le consegne di danaro al EC, non rilevando l'intercettazione n. 8712 del 21 gennaio 2020, la stessa utilizzata per rappresentare il reato di cui al capo 11 e che aveva ad oggetto la compravendita immobiliare;
3) vizio della motivazione in merito alla adeguatezza della massima misura coercitiva a discapito di quella degli arresti donniciliari, nonostante l'incensuratezza del ricorrente che non avrebbe potuto far presumere la violazione degli obblighi connessi alla meno grave misura e l'impossibilità obbiettiva di reiterare i reati contestati dall'interno delle mura domestiche. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una nota difensiva con allegata l'ordinanza genetica impositiva della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1.In ordine alla questione sulla competenza territoriale, deve rilevarsi che dalle varie imputazioni provvisorie formulate a carico del ricorrente e di altri, risulta che i reati di riciclaggio venivano commessi, oltre che in parte all'estero, in tempi e luoghi differenti situati sul territorio nazionale, da soggetti diversi e con ruoli diversi ed attraverso un nugolo di operazioni di volta in volta poste in essere, analoghe nelle loro modalità ma differenti negli importi oggetto di reato e nel riferimento alle singole ipotesi di truffa compiute attraverso l'ottenimento di più elargizioni di incentivi pubblici non dovute. Ognuna di queste operazioni di ripulitura di danaro proveniente dai reati di truffa - dei quali in questa sede non si contesta la sussistenza - costituisce un reato di riciclaggio autonomo, il cui collegamento con gli altri reati, sia all'interno dello stesso capo di imputazione che con riguardo ai diversi addebiti contestati, è dato dalla medesimezza del disegno criminoso, che rappresenta uno dei casi di connessione previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., esattamente quello previsto dal comma 1, lett. b, della norma e che risulta in fatto contestato nei capi di imputazione attraverso il richiamo alla molteplicità delle operazioni compiute ed alla loro diversa natura, finalizzata al raggiungimento del risultato finale descritto anche in termini illeciti di tipo associativo, sebbene al ricorrente non sia stato contestato il reato di cui all'art. 416 cod. pen. descritto al capo 6. 4 Ne consegue che, per determinare la competenza per territorio, deve farsi applicazione delle regole di cui all'art. 16 cod. proc. pen. Orbene, la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati;
quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40537 del 2009, Orlandelli;
Sez. 1, n. 35861 del 19/06/2019, Tribunale Palermo, Rv. 276812). Da ciò discende che, dovendosi fare riferimento - in assenza di altri parametri certi di riferimento in forza di quanto prima precisato sulle particolari modalità delle condotte illecite contestate nel caso di specie - per stabilire la competenza per territorio determinata dalla connessione (art. 16 cod. proc. pen.), alle regole suppletive di cui all'art. 9 commi secondo e terzo cod. proc. pen., l'unico criterio che, allo stato degli atti, risulta applicabile per la determinazione del reato più grave è quello del luogo in cui ha sede l'ufficio del Pubblico Ministero che per primo ha provveduto ad iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., dovendosi per tale intendere la notizia di reato che ha dato luogo all'odierno procedimento cautelare che il ricorso vorrebbe attribuire al Tribunale di Milano. Infatti, la determinazione del reato più grave operata dal Tribunale non è affidabile, in quanto si fonda su una errata interpretazione in ordine al momento consumativo del reato di riciclaggio, che non può essere collegato alla percezione finale, da parte dei "vertici del sodalizio", delle somme riciclate. Infatti, come è stato più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità, il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648 bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio "ripulito" sia restituito a chi l'aveva movimentato;
ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria (Fattispecie in tema di conflitto di competenza tra giudice del luogo della monetizzazione di assegni illeciti e giudice del luogo di ultimo transito verso l'estero del denaro ottenuto) (Sez. 1, n. 32491 del 30/06/2015, Ghini, Rv. 264497; vedi anche Sez. 1, n. 43315 del 5 27/10/2021, GIP Milano, Rv. 282314, secondo cui, in tema di riciclaggio di denaro tramite movimentazione transfrontaliera di valuta, il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si è realizzato il trasporto con modalità dissimulatorie, idonee ad ostacolare la rilevazione del transito ad opera delle autorità preposte ai valichi di confine e, conseguentemente, la provenienza illecita di tali provviste). Trattandosi di questione giuridica, la soluzione qui adottata rimane indifferente alle diversa prospettiva adottata dal Tribunale ed alle conseguenti critiche difensive che su tale prospettiva si erano correttamente radicate. 2. Il secondo motivo è, del pari, infondato. 2.1. Secondo l'orientamento della Corte di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n.56 del 07/12/2011, Siciliano;
Sez. 6" sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840). 2.2. Fatta questa premessa di ordine generale, occorre aggiungere che il ricorrente richiede in questa sede una impossibile rivisitazione di tutto il materiale indiziario, peraltro contestando in ricorso, con riguardo ai singoli capi di imputazione, soltanto alcuni degli elementi investigativi sottolineati nella corposa motivazione del provvedimento impugnato, basata, oltre che su prove documentali, sul contenuto di intercettazioni che il ricorso in parte non richiama, mentre di quelle richiamate si vorrebbe offrire una diversa interpretazione di merito, viziata dal fatto di essere selettiva rispetto all'insieme dei dati raccolti ed enucleati nel provvedimento impugnato. In punto di diritto, si ricordi che in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). 6 2.3. Solo per citare gli esempi più significativi, deve sottolinearsi che il Tribunale, per ogni reato contestato, ha evidenziato la concomitanza temporale delle conversazioni che vedevano coinvolto, direttamente o indirettamente, il ricorrente ed altri correi, con i bonifici delle somme provenienti dalle truffe al GSE presso le società Esco, dai quali si diramavano, di volta in volta, le attività di riciclaggio contestate. Questa sinergia ed il fatto che essa fosse stata rilevata in ogni occasione, è un elemento di valutazione del compendio indiziario sul quale il ricorso ha sorvolato ma che, invece, si pone alla base degli assunti accusatori recepiti dal Tribunale ed enucleati, reato per reato, dai fogli 22 e seguenti del provvedimento impugnato. Interpretando il contenuto delle varie conversazioni intercettate - alcune delle quali, lo si ribadisce, neanche citate in ricorso - l'ordinanza impugnata ha potuto mettere in luce che gli argomenti trattati nei dialoghi, anche direttamente dal ricorrente, erano inerenti ai bonifici ed alle somme accreditate alle società Esco che andavano movimentate e ripulite. Risulta decisivo ed anch'esso obliterato in ricorso, il collegamento diretto del ricorrente, rilevato attraverso i dialoghi, con il coindagato MA DO, soggetto al quale erano riferibili le società che ricevevano i bonifici dalle Esco e che si premurava di effettuare le operazioni di riciclaggio attraverso l'ottenimento del danaro e la consegna ad emissari che dovevano farlo pervenire ai vertici del sodalizio, ricevendo la collaborazione del RO anche in forza del collegamento di quest'ultimo con altri coindagati come TI IU e IN UC. Spicca la conversazione n. 5152 del 4/11/2019, tra MA e TI, nella quale il primo fa riferimento al fatto che il ricorrente doveva procurargli somme rivenienti dalle attività di riciclaggio compiute in prima persona, a dimostrazione che il suo ruolo nella vicenda, oltre che di supporto a MA, era anche più direttamente collegato alla esecuzione diretta delle varie operazioni di riciclaggio attraverso società a lui pacificamente riconducibili e che il Tribunale ha sottolineato essere risultate coinvolte in alcune delle operazioni illecite (vedi fg. 59 dell'ordinanza impugnata). E' stato valorizzato, in proposito, in senso si potrebbe dire decisivo e trascurato in ricorso, il fatto che RO fosse al corrente della contabilità illecita del MA (conversazione indicata n. 5183 indicata ai fgg. 39 e 40 del ricorso), con quanto il Tribunale ne ha fatto logicamente conseguire in termini di sussistenza anche dell'elemento soggettivo del reato. Altrettanto decisivo ed altrettanto obliterato in ricorso è stato il dato che al ricorrente era riferibile il conto corrente di una delle società Esco clonate da 7 quelle originali per consentire ulteriori operazioni illecite che le prime non potevano compiere. Su tale conto egli aveva ricevuto la somma di 100.000 euro di provenienza non giustificata. Altra conversazione, segnalata a fg. 51, dimostrava come il ricorrente si confrontasse con MA e IN per trovare un IBAN dove triangolare uno dei tanti cespiti in danaro provenienti dalle truffe al GSE (nello stesso senso la conversazione trasfusa ai fgg. 52-54 n. 8712). Infine, il Tribunale ha segnalato la convergenza con i dati acquisiti sia delle movimentazioni patrimoniali del ricorrente, effettuate con somme pertinenti a società coinvolte nei riciclaggi, sia gli esiti delle perquisizioni, con il rinvenimento di cospicue somme di danaro contante nella disponibilità del ricorrente, anch'esse da lui non giustificate e di documentazione relativa alle vicende illecite (cfr. fgg. 60-64 dell'ordinanza impugnata). Tanto supera ed assorbe ampiamente ogni diversa, comunque generica, deduzione difensiva. 3. E' infondato anche il terzo motivo. Il Tribunale ha ampiamente argomentato, con motivazioni immuni da vizi logico- giuridici rilevabili in questa sede, in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla adeguatezza della misura, rapportandosi alla estrema gravità dei fatti, denotanti professionalità nell'agire da parte di soggetto tutt'altro che sprovveduto, che ha operato per un notevole lasso temporale, con comportamenti diversi e che ha dimostrato di essere in contatto con un gruppo di soggetti dediti altrettanto professionalmente all'attività di riciclaggio, in parte commessa all'estero ed anche attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici, facilmente manovrabili anche da casa attraverso i comuni canali internet. Di fronte a tali elementi di valutazione, le deduzioni del ricorrente risultano generiche e rimangono relegate al merito delle scelte operate dal Tribunale. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14 luglio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente 8 IU GA Geppino Rag OEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 2 2_ SET. 2022 9