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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 22/12/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco IA, nella causa iscritta al n. 508/2023 promossa da c.f. Parte_1 C.F._1
(avv. Sandra Biglioli) contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova) ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara inammissibili le domande di riconoscimento di prestazioni a favore della ricorrente a seguito del decesso di proposte con la nota Persona_1 del 4.7.2025; dichiara inammissibile la domanda di accertamento del nesso causale fra il decesso di e la patologia per la quale è stato riconosciuto Persona_1 soggetto equiparato a vittima del dovere;
accerta che aveva diritto al riconoscimento della maggior Persona_1 invalidità complessiva del 100% a decorrere dal 16.1.2017; dichiara pertanto tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a corrispondere alla ricorrente quale erede Parte_1 di i ratei dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio Persona_1 già spettanti per legge al medesimo quale soggetto equiparato Persona_1 alle vittime del dovere, da quantificarsi secondo legge e con le perequazioni di legge con decorrenza dalla stabilizzazione (16.1.2017) e fino alla data del decesso, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali se maggiori dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa del 30.6.2017 o dalla scadenza dei singoli ratei se successiva;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere alla ricorrente la
[...] restante metà che liquida, già in frazione, in € 1645,50 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Sandra
Biglioli; pone a carico definitivo del le spese di CTU, come Controparte_1 separatamente liquidate.
Fissa termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
La Spezia, 22/12/2025
Il giudice
Marco IA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco IA, nella causa iscritta al n. 508/2023 promossa da c.f. Parte_1 C.F._1
(avv. Sandra Biglioli) contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova) ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara inammissibili le domande di riconoscimento di prestazioni a favore della ricorrente a seguito del decesso di proposte con la nota Persona_1 del 4.7.2025; dichiara inammissibile la domanda di accertamento del nesso causale fra il decesso di e la patologia per la quale è stato riconosciuto Persona_1 soggetto equiparato a vittima del dovere;
accerta che aveva diritto al riconoscimento della maggior Persona_1 invalidità complessiva del 100% a decorrere dal 16.1.2017; dichiara pertanto tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a corrispondere alla ricorrente quale erede Parte_1 di i ratei dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio Persona_1 già spettanti per legge al medesimo quale soggetto equiparato Persona_1 alle vittime del dovere, da quantificarsi secondo legge e con le perequazioni di legge con decorrenza dalla stabilizzazione (16.1.2017) e fino alla data del decesso, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali se maggiori dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa del 30.6.2017 o dalla scadenza dei singoli ratei se successiva;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere alla ricorrente la
[...] restante metà che liquida, già in frazione, in € 1645,50 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Sandra
Biglioli; pone a carico definitivo del le spese di CTU, come Controparte_1 separatamente liquidate.
Fissa termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
La Spezia, 22/12/2025
Il giudice
Marco IA