Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 18/12/2025, n. 22913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22913 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22913/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13473/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13473 del 2025, proposto da AO ER BA, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Irtuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Crotone, via S. Paternostro, 6;
contro
il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con cui è stato comunicato - mediante pubblicazione sul portale Formez in data 28.10.2025 - l'esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell'Area assistenti (Codice 02), svoltasi in data 21/10/2025, con il quale la ricorrente ha conseguito il punteggio di 20,75/30 ed è stata dichiarata "NON SUPERATA".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AL AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, sostenendo che il quiz n. 1 [così formulato: “ Individuare, tra i seguenti, un sinonimo di "propedeutico": scolastico; introduttivo (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione) ; preliminare (risposta indicata dalla ricorrente”)] contenesse due risposte esatte;
- in particolare, secondo la prospettazione di parte ricorrente i termini “introduttivo” e “preliminare” sarebbero entrambi sinonimi del termine “propedeutico”, come desumibile dalla consultazione di numerosi dizionari della lingua italiana richiamati nel ricorso e da un articolo pubblicato dall’Accademia della CR allegato in atti;
- le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno eccepito il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e della Commissione Interministeriale Ripam, concludendo per il rigetto del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 2 dicembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che:
- l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale è infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con la quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti compiuti, mentre la Commissione Interministeriale Ripam è l’Ente competente ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali ex art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/01, ai sensi del quale: « a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici »;
Ritenuto nel merito che:
- il ricorso è fondato;
- i dizionari della lingua italiana citati dalla ricorrente e, soprattutto, il parere dell’Accademia della CR (e le numerose fonti ivi menzionate), comprovano che i sostantivi “introduttivo” e “preliminare” sono entrambi sinonimi di “propedeutico” e che, pertanto, anche la risposta fornita dalla medesima ricorrente deve considerarsi corretta;
- di contro, non può condividersi la posizione assunta dalla Commissione d’esame che, chiamata a pronunciarsi su alcuni quesiti oggetto di richieste di riesame da parte di alcuni candidati, nel verbale n. 10 del 7 novembre 2025 ha sostenuto che in base all’etimologia del termine “propedeutico” l’unica risposta corretta al quesito n. 1 è “introduttivo”: detto quiz, invero, non conteneva alcun indicazione in merito all’origine storica del termine, né tantomeno quest’ultimo era inserito nel contesto di una frase che avrebbe potuto “suggerire” l’utilizzo di un sinonimo più adatto alla fattispecie concreta;
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso va accolto, con onere a carico delle Amministrazioni di rivalutare la posizione della ricorrente, assegnandole 0,75 punti per la risposta corretta data al quesito n. 1 con contestuale elisione della decurtazione di 0,25 punti;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6- bis .1, d.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA TR, Presidente
Monica Gallo, Referendario
AL AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AT | TA TR |
IL SEGRETARIO