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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/2024, n. 12341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12341 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI MI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/10/2022 del TRIB. LIBERTA di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
sentita la requisitoria dei Procuratore generale in persona del dott. LUCA TAMPIERI, che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore Avv. CARMELO OCCHIUTO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 12341 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 28/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina il 19/09/2023 nei confronti di NI MI limitatamente al capo 4) dell'incolpazione provvisoria, con conferma della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui ai capi 9), 26), e 41) dell'incolpazione provvisoria. 2. MI NI è gravemente indiziato della partecipazione a un sodalizio criminoso finalizzato al narcotraffico promosso da AN CH (capo 41) e di avere concorso alla cessione di imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente negli episodi descritti ai capi 4), 9) e 26). 2.1. Le emergenze investigative sulle quali si fonda il provvedimento cautelare, compendiate nell'informativa n. 450247 del 2/08/2022 del Nucleo di Polizia economico -finanziaria della Guardia di Finanza di Messina, consistono in attività di intercettazione su utenze telefoniche e autovettura utilizzate da AN per le trasferte in Calabria funzionali all'approvvigionamento di stupefacente, poi smistato ad alcuni soggetti, tra i quali MI NI, al fine di essere immesso sulla piazza dell'area tirrenica della provincia messinese. 2.2. MI NI è stato ritenuto sodale in quanto ha mostrato di condividere il disegno criminoso dell'associazione occupandosi in modo sistematico, per conto dei sodali, dell'illecito commercio degli stupefacenti, per tale ragione ritenendosi idonea a contenere il pericolo di recidiva la sola misura inframuraria. 3. All'esito della fase di riesame il Tribunale ha sottolineato come le censure difensive si concentrassero essenzialmente sul concorso del NI ai singoli episodi di spaccio a lui contestati e sulla partecipazione al sodalizio, senza che sia stata sollevata alcuna contestazione in merito alla esistenza della compagine associativa di cui al capo 41) della rubrica né in merito all'identificazione del NI quale autore delle condotte di cui all'ipotesi accusatoria. 3.1. Gli elementi sui quali si è fondato il giudizio di gravità indiziaria confermato dal Tribunale consistono in dialoghi intercettati, dai quali i giudici hanno desunto che l'indagato avesse assunto il ruolo di stabile acquirente di n cocaina dal gruppo facente capo a AN CH;
i giudici hanno fatto applicazione del principio interpretativo secondo il quale la veste di partecipe può 2 essere riconosciuta in capo al soggetto che si renda disponibile ad acquistare le sostanze delle quali il sodalizio fa traffico in presenza di un rapporto durevole, ancorché non esclusivo, tale da mutare la relazione tra fornitore e acquirente in un vincolo stabile, sintomatico di affectio societatis. 3.2. L'arco temporale durante il quale si è spiegato l'accordo criminoso, le modalità di azione e collaborazione, la ripetitività delle transazioni e dei contatti sono stati desunti dalla pluralità degli episodi nei quali il NI e altri coindagati, dopo che il AN si era approvvigionato dello stupefacente, avevano proceduto alla distribuzione delle singole partite. Con particolare riferimento al NI, si legge a pag.4 nota 4 la conversazione intercettata il 18 marzo 2022 ore 11:45 progr. 6047 tra Di NA e NI, in cui il primo chiede all'altro se ha bisogno di altre partite di stupefacenti per distribuirle ai clienti, corroborate dalle numerose conversazioni monitorate dopo la fornitura del 7 aprile 2022, nel corso delle quali si assiste a un'incessante attività di spaccio da parte di tutti gli accoliti. Dai contatti tra AN CH, Di NA DA e NI NZ LI si è desunta la gravità indiziaria in merito al fatto che costoro si servissero di MI NI e di TO IO per la distribuzione capillare della cocaina, citando a titolo esemplificativo la conversazione del 9 aprile 2022 ore 18:22 progr. 8721 e la conversazione del 9 aprile 2022 ore 18:23 progr. 8722 nonché la conversazione del 9 aprile 2022 ore 19:31 progr.1933, in cui ZO, che si trova in compagnia di AN, si accorge di cinque confezioni di cocaina già suddivise e precisa che le stesse erano destinate al NI definendolo «il bandito». 3.3. Le acquisizioni investigative hanno rivelato, si legge nell'ordinanza impugnata, un prestabilito e pianificato schema operativo costituito da approvvigionamenti di cocaina da stabili canali con uniformità di condotte e modalità operative, quali ad esempio l'uso di particolari cautele nelle trasferte con l'adozione di un sistema di staffetta e di apripista svolto in talune occasioni dallo stesso NI per il rientro in Sicilia dopo l'approvvigionamento in Calabria o per la bonifica del territorio. A tale proposito, a pag. 5 dell'ordinanza, si richiama la trasferta in Calabria del 17 gennaio 2022 organizzata da AN CH e LO RA, finalizzata all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti con il sistema della staffetta per ridurre al minimo il rischio di controlli. Non ultimo, è stato indicato l'elemento indiziario costituito dall'adozione di strumenti di comunicazione criptati mediante uso di cellulari, forniti da grossisti calabresi che consegnavano i codici di avvio e sblocco degli apparecchi, appositamente impiegati per singole operazioni e poi dismessi. L'attività intercettativa ha dimostrato la protrazione dei traffici per un arco temporale dirTr almeno cinque-sei mesi e l'utilizzo di un luogo comune di occultamento della 3 sostanza presso l'abitazione della LO, la quale distribuiva le sostanze ad intermediari perché ne curassero la capillare distribuzione ad altri pusher, tra i quali MI NI, che provvedeva stabilmente a sua volta alla vendita al dettaglio sia in favore di singoli clienti abituali sia di altrettanti pusher, secondo ruoli prestabiliti. 3.4. Il Tribunale ha ritenuto che il contributo fornito dal NI alla congrega non si sia esaurito nelle vicende descritte nei capi di incolpazione provvisoria concernenti i singoli reati, dunque nello stabile acquisto della cocaina (4 r i 4= 1.7.j dal gruppo, m anche in altre foitné—di ausilio e agevolazione delle attività della congrega, tanto è vero che il 17 gennaio 2022 era stato contattato dal NI e dal Di NA perché li coadiuvasse nell'operazione di staffetta e di bonifica del territorio finalizzata ad assicurare l'arrivo del carico dalla Calabria, come risulta dalla conversazione del 17 gennaio 2022 ore 10:19 progr. 932, tale da dimostrare che il NI rientrava nella cerchia di persone di fiducia del gruppo. E' stata richiamata anche la conversazione del 21 gennaio 2022 ore 15:45 progr.217, in cui il NI interloquiva direttamente con il AN informandolo di avere già incassato parte dei proventi e accordandosi per ricevere un'altra fornitura da destinare alla rivendita. A meno di una settimana dalla data in cui il AN aveva attivato il canale calabrese per rifornire il suo gruppo, il Tribunale ha evidenziato che il NI si era prodigato per la vendita al dettaglio delle singole partite provvedendo alla riscossione dei proventi delle singole transazioni, pronto a ricevere nuove forniture. 3.5. Ulteriori elementi sono stati desunti dal dialogo intrattenuto dal NI con il Di NA il 4 febbraio 2022, segno della fiducia rinnovatagli dal AN in un momento di difficoltà, nonché dalla conversazione monitorata il 25 febbraio 2022 ore 23:55 progr. 261, in cui il AN si era attivato per consegnare al NI un grammo di cocaina non destinata al suo fabbisogno personale ma ritenuta dai giudici destinata allo spaccio, posto che AN domandava chi fossero i clienti a cui sarebbe stata ceduta la sostanza. 3.6. Nell'ordinanza sono stati, inoltre, indicati i dialoghi del 3 marzo, del 18 e del 20 marzo 2022 come dimostrativi di un vincolo che trascendeva le singole operazioni negoziali, essendo indicativo di una reiterazione delle forniture connotata da familiarità e abitualità. A pag. 9 dell'ordinanza sono state richiamate anche le conversazioni monitorate nel mese di aprile 2022, indicative del fatto che l'attività illecita non avesse subito una flessione all'esito dell'arresto del 10 maggio 2022 della LO, avendo persistito il NI nell'incessante attività di vendita al dettaglio, dimostrata da una conversazione intercorsa il 9 aprile 2022, ossia due giorni dopo una consegna al AN di un nuovo carico di cocaina. Ulteriori operazioni di vendita poste in essere dal NI 4 risultavano anche nel mese di maggio 2022, sulla base di una intercettazione del 7 maggio 2022. Il Tribunale ha ritenuto non persuasiva l'obiezione difensiva secondo la quale il giudice estensore dell'ordinanza genetica avrebbe travisato il contenuto delle conversazioni intercettate, posto che da una conversazione delle 19:41 del giorno in cui la LO era stata arrestata il Di NA lo informava del problema del «corriere» (10 marzo 2022 ore 19:41 progr. 15105). 4. Con riguardo al reato-fine di cui al capo 9) dell'ipotesi accusatoria, sollecitato a riesaminare il compendio intercettativo in quanto indicativo, secondo la difesa, della finalità dell'acquisto per uso personale, il Tribunale ha replicato a pag.8, affermando di aver tratto la conferma della destinazione della sostanza allo spaccio dalla lettura complessiva del dialogo in cui il AN, dopo essersi attivato per consegnare al NI un grammo di cocaina, aveva domandato chi fossero i clienti ai quali sarebbe stata ceduta la sostanza. 5. Con riguardo al reato-fine di cui al capo 26) dell'ipotesi accusatoria, inerente alla illecita cessione in concorso di sostanza stupefacente di tipo e quantitativo imprecisato a DI SI il 9 aprile 2022, il Tribunale ha messo in evidenza che tale cessione si è verificata appena due giorni dopo che il calabrese AS aveva consegnato al AN un nuovo carico di cocaina per il corrispettivo di euro 20.000,00; MI NI aveva contattato Di NA per poter concludere la transazione con il DI e nel pomeriggio del medesimo giorno ZO NZ LI, ricevuto dal Di NA l'ordine del NI, aveva preparato cinque dosi «per lui, il bandito» (pag.9 nota 18). 6. MI NI propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con il primo motivo, per violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza di legge e travisamento della prova nonché omessa motivazione in relazione al capo 9). A sostegno del giudizio di gravità indiziaria relativo a tale capo di imputazione i giudici hanno menzionato il contenuto dell'intercettazione del 25 febbraio 2022 ore 23:55 progr. 261, sebbene la difesa avesse rappresentato come dal contenuto di tale conversazione potesse evincersi che la sostanza ncn fosse destinata a terzi ma a uso personale e come nessuna conversazione fosse intervenuta tra il AN e il NI con riguardo alla cessione, in quanto solo dopo la conclusione della videochiamata con il NI il AN aveva invitato il Di NA a chiedere al primo a chi fosse destinata la dose. Secondo la difesa il contenuto di tale conversazione è stato travisato, così fondandosi il giudizio di gravità indiziaria in materia di c.d. droga «parlata» su una valutazione non particolarmente rigorosa, in contrasto con quanto richiesto 5 da consolidato orientamento giurisprudenziale;
difetterebbero, in particolare, ulteriori elementi idonei a confermare il giudizio di probabilità richiesto a fini cautelari, non essendovi sequestri né perquisizioni o ulteriori elementi investigativi Le altre due intercettazioni indicate nell'ordinanza genetica erano state ritenute dalla difesa indicative di sospetti più che di gravi indizi di colpevolezza, non essendo stato acquisito il messaggio al quale faceva riferimento il ZO per accertare dosi o quantità, qualità o tipo di sostanza, rendendo indeterminata l'accusa. Su tale punto il Tribunale del riesame ha omesso qualsiasi motivazione. L'accusa è indeterminata in quanto da tali intercettazioni non è possibile ricavare modalità, tempi, quantità e qualità della sostanza stupefacente. 6.1. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza di legge e omessa motivazione in relazione al capo 26). La difesa non condivide il giudizio di gravità indiziaria espresso dal giudice di riesame, in quanto per la consumazione dei reati di vendita, cessione, acquisto e ricezione di sostanze stupefacenti non basta l'accordo tra le parti ma occorre anche la consegna e, per quanto riguarda la vendita e l'acquisto, anche la corresponsione del relativo prezzo. Gli elementi posti a fondamento del provvedimento appaiono, si assume, insufficienti a dimostrare la cessione a terzi di sostanza stupefacente, non essendo sufficiente l'accordo. Il giudice del riesame ha omesso qualsiasi motivazione in punto di diversa qualificazione giuridica della condotta quale ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup., potendosi ascrivere al solo ricorrente la fattispecie lieve secondo la recente pronuncia delle Sezioni Unite del 14 dicembre 2023. 6.2. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione al reato di partecipazione all'associazione. Il Tribunale del riesame ha desunto gravi indizi di colpevolezza sulla base di due episodi di reati-fine in soli due mesi, ma le intercettazioni richiamate nell'ordinanza alle pagg.7,8 e 9, diverse da quelle per le quali è stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria, non sono tali da consentire di inferirne un ruolo di stabile acquirente. In particolare, nonostante l'attività illecita avesse avuto inizio già dal 2020, al ricorrente si ascrivono in termini di gravità indiziaria solo due ipotesi di cessione. La difesa contesta l'assunto secondo il quale la condotta di partecipazione non si sarebbe esaurita nelle due ipotesi di cessione in quanto dal contenuto della conversazione del 17 gennaio richiamata nell'ordinanza non è desumibile se non un contenuto neutro;
la conversazione, si assume, non dimostrerebbe che il ricorrente fosse a conoscenza del momento in cui sarebbe stato trasportato lo stupefacente o dell'aiuto che avrebbe dovuto fornire. La risposta fornita dal', NI si pone in antitesi con il ragionamento logico del Tribunale del riesame. 6 Le altre intercettazioni erano state ritenute dallo stesso Tribunale o dal Giudice per le indagini preliminari talmente vaghe e generiche da non poter essere sussunte nell'alveo dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 73 T.U. Stup. (pag. 8 intercettazione del 4 febbraio 2022 capo 4, intercettazione del 20 marzo 2022 capo 20 e intercettazione del 7 maggio 2022 capo 35). Le eventuali sporadiche cessioni a terzi da parte del ricorrente, limitate a modiche quantità, non dimostrano il carattere continuativo o il consistente contenuto economico utili a risultare funzionali all'esistenza dell'associazione. Manca nella motivazione dell'ordinanza impugnata l'indicazione di elementi di valutazione che conducano a ritenere che l'acquisto di droga dei sodali non si sia ridotto a mero accordo contrattuale. 6.3. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 292 cod. proc. pen. Con memoria e motivi nuovi la difesa aveva eccepito la nullità dell'ordinanza genetica in quanto il giudice della cautela aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari in relazione agli approvvigionamenti di droga e ai collegamenti con gli ambienti criminali di spessore senza distinguere il capo, gli organizzatori e i meri partecipi. Le ragioni spiegate nell'ordinanza genetica non erano in grado di individualizzare la posizione del ricorrente, che non poteva essere accomunato al promotore organizzatore o ai grossisti. Il giudice del riesame non ha, dunque, fatto corretta applicazione dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la motivazione relativa alle caratteristiche della personalità degli indagati concorrenti in un medesimo reato non può essere oggetto di valutazione globale e complessiva, ma deve essere vagliata con riferimento a ciascuna posizione senza ricorso a formule stereotipate. Nel caso di specie, il ruolo del pusher non è analogo a quello del capo dell'associazione né a quello dell'organizzatore o del corriere, né il ricorrente ha intrattenuto rapporti con ambienti criminali calabresi o catanesi per reperire sostanza stupefacente. 6.4. Con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per omessa motivazione in relazione all'adeguatezza della misura cautelare. Sebbene per l'addebito provvisorio di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/1990 operi la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura inframuraria, tale presunzione è relativa per cui il tribunale avrebbe dovuto fornire motivazione con riferimento alla possibilità di adottare la misura degli arresti domiciliari rafforzati dal controllo elettronico in luogo della custodia cautelare in carcere. Manca una motivazione che spieghi perché la misura cautelare domestica assistita da presidi elettronici non sia grado di scongiurare il pericolo di recidiva. 7 7. Con istanza in data 25 gennaio 2024 il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale della causa;
all'odierna udienza, svolta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In funzione di premessa va rammentato che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 - dep. 24/06/2019, Mazzelli, Rv. 27697601). 2. In particolare, il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità che, tuttavia, non ha sindacato sul significato di un indizio o di una prova valutati nel contesto in cui sono inseriti. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 - 01; Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006, dep. 2007, Romagnolo, Rv. 235733 - 01) 8 3. Poste tali premesse in merito al sindacato consentito alla Corte di legittimità in tema di motivazione del provvedimento di merito, ivi incluso il merito cautelare, è evidente che il primo motivo di ricorso, relativo al capo 9), proponga una diversa lettura tanto dell'intercettazione del 25 febbraio 2022 ore 23:55 progr.261 quanto di quelle del 3 marzo 2022; una lettura che è soltanto alternativa a quella, coerente con il tenore della conversazione, indicata nell'ordinanza impugnata a pag.
8. Manifesta è, dunque, l'infondatezza del dedotto vizio di omessa motivazione, avendo il tribunale riesaminato esattamente le conversazioni richiamate nel ricorso (pag.8 note 11 e 12). 3.1. E' bene, in ogni caso, sottolineare che si tratta di un'ipotesi accusatoria che contempla la condotta concorsuale di MI NI, unitamente a AN CH, Di NA DA e ZO NZ LI, nella cessione continuata a fine di spaccio di quantità indeterminate di sostanza stupefacente di diversa qualità (tra cui cocaina) a RI AR OS e ad altri soggetti non individuati dal 25 febbraio 2022 al 4 marzo 2022 e che la gravità indiziaria risulta fondata, come si evince dalla lettura delle pagg.58-59 dell'ordinanza genetica, su un più ampio complesso di intercettazioni. 3.2. Altrettanto deve dirsi con riguardo al profilo di censura inerente alla violazione dell'art.192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al particolare rigore che deve essere osservato nella valutazione della gravità indiziaria in presenza di mere dichiarazioni captate. Si tratta di censura infondata, posto che nel caso in esame i giudici delle fasi di merito cautelare non si sono sottratti a una approfondita e scrupolosa disamina del compendio intercettativo a loro disposizione, desumendo con il dovuto rigore il giudizio di gravità indiziaria da conversazioni plurime, inequivoche e continuative nel tempo, tutte finalizzate a organizzare la diffusione sul territorio di partite di sostanza stupefacente, identificata in cocaina dal riferimento al costo per ogni grammo (pag.58 ordinanza genetica). 4. Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale ha ritenuto non sostenibile, per escludere la gravità indiziaria, che non si sia raggiunta la prova della materiale consegna dello stupefacente, ritenendo sufficiente la sussistenza di gravi indizi sul perfezionamento dell'accordo, in linea con quanto affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramentozzi, Rv. 284984 - 01; Sez. 4, n.14276 del 02/12/2022, dep. 2023, A., Rv. 284604 - 01; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 259284 - 01). In merito alla omessa replica all'istanza di qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U. Stup. va rilevata la carenza di interesse dell'indagato, 9 posto che dalla diversa qualificazione giuridica del fatto, data la contestuale ipotesi accusatoria ai sensi dell'art.74 T.U. Stup., non conseguirebbe alcuna concreta utilità in relazione alla misura cautelare applicata, peraltro neppure allegata. 5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Sebbene nella rubrica della censura sia indicata la violazione dell'art.273 cod. proc. pen., nel corpo del motivo sono rinvenibili argomenti che tendono a proporre una diversa lettura del compendio investigativo, non consentita in fase di legittimità, nonché una serie di massime giurisprudenziali che non si attagliano al giudizio svolto dal Tribunale del riesame, analiticamente esposto al par.3 del «Ritenuto in fatto», a meno di non volere esaminare il provvedimento in maniera parcellizzata. La difesa ritiene inidoneo il ragionamento del giudice del riesame a offrire convincente rappresentazione del salto di qualità che segna il confine tra compartecipazione ai singoli traffici e costituzione di un vincolo associativo, ma tale allegazione si fonda sulla, inammissibile, pretesa rivisitazione del significato attribuito al corposo compendio investigativo, con argomenti specificamente diretti a dimostrare la gravità indiziaria dell'affectio societatis, dal giudice della cautela. 6. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili in quanto aspecifici. 6.1. La difesa si duole dell'erronea valutazione delle esigenze cautelari e dell'omessa valutazione di adeguatezza di misura diversa dalla custodia cautelare in carcere trascurando di allegare sulla base di quali concreti elementi il Tribunale del riesame avrebbe dovuto ritenere superata la presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria. L'elemento dell'incensuratezza è stato, peraltro, espressamente preso in esame dal Tribunale per ritenerlo inidoneo a superare la profonda conoscenza delle logiche criminali manifestata dal NI;
né corrisponde al vero che i giudici della cautela non abbiano preso in esame la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, avendo espressamente ritenuto che la sola misura inframuraria sia idonea a recidere la rete di conoscenze intessuta da tale indagato. 6.2. Ci si duole della mancanza di un giudizio individualmente attinente alla posizione del NI, sostanzialmente reiterando la doglianza già sottoposta al Tribunale del riesame, senza considerare che alle pagg.10-11 dell'ordinanza, all'esito di una dettagliata descrizione del ruolo che il NI avrebbe assunto nella compagine associativa, si è fatto riferimento al complesso delle emergenze indiziarie, all'epoca recentissima delle vicende in esame, al contributo fornito dal 10 igliefe estensore NI anche dopo l'arresto della LO e sino al mese di maggio 2022, consentendo alla congrega di continuare a realizzare il programma criminale, al fatto che il ricorrente, a conoscenza dei nominativi dei clienti ai quali cedere lo stupefacente, potrebbe autonomamente porre in essere condotte reiterative. 6.3. Giova ricordare che in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ai sensi dell'art. 74 T.U. Stup., la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 3, n.16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; Sez. 4, n.3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435 - 01) 7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. c.p.p. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Presidente
sentita la requisitoria dei Procuratore generale in persona del dott. LUCA TAMPIERI, che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore Avv. CARMELO OCCHIUTO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 12341 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 28/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina il 19/09/2023 nei confronti di NI MI limitatamente al capo 4) dell'incolpazione provvisoria, con conferma della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui ai capi 9), 26), e 41) dell'incolpazione provvisoria. 2. MI NI è gravemente indiziato della partecipazione a un sodalizio criminoso finalizzato al narcotraffico promosso da AN CH (capo 41) e di avere concorso alla cessione di imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente negli episodi descritti ai capi 4), 9) e 26). 2.1. Le emergenze investigative sulle quali si fonda il provvedimento cautelare, compendiate nell'informativa n. 450247 del 2/08/2022 del Nucleo di Polizia economico -finanziaria della Guardia di Finanza di Messina, consistono in attività di intercettazione su utenze telefoniche e autovettura utilizzate da AN per le trasferte in Calabria funzionali all'approvvigionamento di stupefacente, poi smistato ad alcuni soggetti, tra i quali MI NI, al fine di essere immesso sulla piazza dell'area tirrenica della provincia messinese. 2.2. MI NI è stato ritenuto sodale in quanto ha mostrato di condividere il disegno criminoso dell'associazione occupandosi in modo sistematico, per conto dei sodali, dell'illecito commercio degli stupefacenti, per tale ragione ritenendosi idonea a contenere il pericolo di recidiva la sola misura inframuraria. 3. All'esito della fase di riesame il Tribunale ha sottolineato come le censure difensive si concentrassero essenzialmente sul concorso del NI ai singoli episodi di spaccio a lui contestati e sulla partecipazione al sodalizio, senza che sia stata sollevata alcuna contestazione in merito alla esistenza della compagine associativa di cui al capo 41) della rubrica né in merito all'identificazione del NI quale autore delle condotte di cui all'ipotesi accusatoria. 3.1. Gli elementi sui quali si è fondato il giudizio di gravità indiziaria confermato dal Tribunale consistono in dialoghi intercettati, dai quali i giudici hanno desunto che l'indagato avesse assunto il ruolo di stabile acquirente di n cocaina dal gruppo facente capo a AN CH;
i giudici hanno fatto applicazione del principio interpretativo secondo il quale la veste di partecipe può 2 essere riconosciuta in capo al soggetto che si renda disponibile ad acquistare le sostanze delle quali il sodalizio fa traffico in presenza di un rapporto durevole, ancorché non esclusivo, tale da mutare la relazione tra fornitore e acquirente in un vincolo stabile, sintomatico di affectio societatis. 3.2. L'arco temporale durante il quale si è spiegato l'accordo criminoso, le modalità di azione e collaborazione, la ripetitività delle transazioni e dei contatti sono stati desunti dalla pluralità degli episodi nei quali il NI e altri coindagati, dopo che il AN si era approvvigionato dello stupefacente, avevano proceduto alla distribuzione delle singole partite. Con particolare riferimento al NI, si legge a pag.4 nota 4 la conversazione intercettata il 18 marzo 2022 ore 11:45 progr. 6047 tra Di NA e NI, in cui il primo chiede all'altro se ha bisogno di altre partite di stupefacenti per distribuirle ai clienti, corroborate dalle numerose conversazioni monitorate dopo la fornitura del 7 aprile 2022, nel corso delle quali si assiste a un'incessante attività di spaccio da parte di tutti gli accoliti. Dai contatti tra AN CH, Di NA DA e NI NZ LI si è desunta la gravità indiziaria in merito al fatto che costoro si servissero di MI NI e di TO IO per la distribuzione capillare della cocaina, citando a titolo esemplificativo la conversazione del 9 aprile 2022 ore 18:22 progr. 8721 e la conversazione del 9 aprile 2022 ore 18:23 progr. 8722 nonché la conversazione del 9 aprile 2022 ore 19:31 progr.1933, in cui ZO, che si trova in compagnia di AN, si accorge di cinque confezioni di cocaina già suddivise e precisa che le stesse erano destinate al NI definendolo «il bandito». 3.3. Le acquisizioni investigative hanno rivelato, si legge nell'ordinanza impugnata, un prestabilito e pianificato schema operativo costituito da approvvigionamenti di cocaina da stabili canali con uniformità di condotte e modalità operative, quali ad esempio l'uso di particolari cautele nelle trasferte con l'adozione di un sistema di staffetta e di apripista svolto in talune occasioni dallo stesso NI per il rientro in Sicilia dopo l'approvvigionamento in Calabria o per la bonifica del territorio. A tale proposito, a pag. 5 dell'ordinanza, si richiama la trasferta in Calabria del 17 gennaio 2022 organizzata da AN CH e LO RA, finalizzata all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti con il sistema della staffetta per ridurre al minimo il rischio di controlli. Non ultimo, è stato indicato l'elemento indiziario costituito dall'adozione di strumenti di comunicazione criptati mediante uso di cellulari, forniti da grossisti calabresi che consegnavano i codici di avvio e sblocco degli apparecchi, appositamente impiegati per singole operazioni e poi dismessi. L'attività intercettativa ha dimostrato la protrazione dei traffici per un arco temporale dirTr almeno cinque-sei mesi e l'utilizzo di un luogo comune di occultamento della 3 sostanza presso l'abitazione della LO, la quale distribuiva le sostanze ad intermediari perché ne curassero la capillare distribuzione ad altri pusher, tra i quali MI NI, che provvedeva stabilmente a sua volta alla vendita al dettaglio sia in favore di singoli clienti abituali sia di altrettanti pusher, secondo ruoli prestabiliti. 3.4. Il Tribunale ha ritenuto che il contributo fornito dal NI alla congrega non si sia esaurito nelle vicende descritte nei capi di incolpazione provvisoria concernenti i singoli reati, dunque nello stabile acquisto della cocaina (4 r i 4= 1.7.j dal gruppo, m anche in altre foitné—di ausilio e agevolazione delle attività della congrega, tanto è vero che il 17 gennaio 2022 era stato contattato dal NI e dal Di NA perché li coadiuvasse nell'operazione di staffetta e di bonifica del territorio finalizzata ad assicurare l'arrivo del carico dalla Calabria, come risulta dalla conversazione del 17 gennaio 2022 ore 10:19 progr. 932, tale da dimostrare che il NI rientrava nella cerchia di persone di fiducia del gruppo. E' stata richiamata anche la conversazione del 21 gennaio 2022 ore 15:45 progr.217, in cui il NI interloquiva direttamente con il AN informandolo di avere già incassato parte dei proventi e accordandosi per ricevere un'altra fornitura da destinare alla rivendita. A meno di una settimana dalla data in cui il AN aveva attivato il canale calabrese per rifornire il suo gruppo, il Tribunale ha evidenziato che il NI si era prodigato per la vendita al dettaglio delle singole partite provvedendo alla riscossione dei proventi delle singole transazioni, pronto a ricevere nuove forniture. 3.5. Ulteriori elementi sono stati desunti dal dialogo intrattenuto dal NI con il Di NA il 4 febbraio 2022, segno della fiducia rinnovatagli dal AN in un momento di difficoltà, nonché dalla conversazione monitorata il 25 febbraio 2022 ore 23:55 progr. 261, in cui il AN si era attivato per consegnare al NI un grammo di cocaina non destinata al suo fabbisogno personale ma ritenuta dai giudici destinata allo spaccio, posto che AN domandava chi fossero i clienti a cui sarebbe stata ceduta la sostanza. 3.6. Nell'ordinanza sono stati, inoltre, indicati i dialoghi del 3 marzo, del 18 e del 20 marzo 2022 come dimostrativi di un vincolo che trascendeva le singole operazioni negoziali, essendo indicativo di una reiterazione delle forniture connotata da familiarità e abitualità. A pag. 9 dell'ordinanza sono state richiamate anche le conversazioni monitorate nel mese di aprile 2022, indicative del fatto che l'attività illecita non avesse subito una flessione all'esito dell'arresto del 10 maggio 2022 della LO, avendo persistito il NI nell'incessante attività di vendita al dettaglio, dimostrata da una conversazione intercorsa il 9 aprile 2022, ossia due giorni dopo una consegna al AN di un nuovo carico di cocaina. Ulteriori operazioni di vendita poste in essere dal NI 4 risultavano anche nel mese di maggio 2022, sulla base di una intercettazione del 7 maggio 2022. Il Tribunale ha ritenuto non persuasiva l'obiezione difensiva secondo la quale il giudice estensore dell'ordinanza genetica avrebbe travisato il contenuto delle conversazioni intercettate, posto che da una conversazione delle 19:41 del giorno in cui la LO era stata arrestata il Di NA lo informava del problema del «corriere» (10 marzo 2022 ore 19:41 progr. 15105). 4. Con riguardo al reato-fine di cui al capo 9) dell'ipotesi accusatoria, sollecitato a riesaminare il compendio intercettativo in quanto indicativo, secondo la difesa, della finalità dell'acquisto per uso personale, il Tribunale ha replicato a pag.8, affermando di aver tratto la conferma della destinazione della sostanza allo spaccio dalla lettura complessiva del dialogo in cui il AN, dopo essersi attivato per consegnare al NI un grammo di cocaina, aveva domandato chi fossero i clienti ai quali sarebbe stata ceduta la sostanza. 5. Con riguardo al reato-fine di cui al capo 26) dell'ipotesi accusatoria, inerente alla illecita cessione in concorso di sostanza stupefacente di tipo e quantitativo imprecisato a DI SI il 9 aprile 2022, il Tribunale ha messo in evidenza che tale cessione si è verificata appena due giorni dopo che il calabrese AS aveva consegnato al AN un nuovo carico di cocaina per il corrispettivo di euro 20.000,00; MI NI aveva contattato Di NA per poter concludere la transazione con il DI e nel pomeriggio del medesimo giorno ZO NZ LI, ricevuto dal Di NA l'ordine del NI, aveva preparato cinque dosi «per lui, il bandito» (pag.9 nota 18). 6. MI NI propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con il primo motivo, per violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza di legge e travisamento della prova nonché omessa motivazione in relazione al capo 9). A sostegno del giudizio di gravità indiziaria relativo a tale capo di imputazione i giudici hanno menzionato il contenuto dell'intercettazione del 25 febbraio 2022 ore 23:55 progr. 261, sebbene la difesa avesse rappresentato come dal contenuto di tale conversazione potesse evincersi che la sostanza ncn fosse destinata a terzi ma a uso personale e come nessuna conversazione fosse intervenuta tra il AN e il NI con riguardo alla cessione, in quanto solo dopo la conclusione della videochiamata con il NI il AN aveva invitato il Di NA a chiedere al primo a chi fosse destinata la dose. Secondo la difesa il contenuto di tale conversazione è stato travisato, così fondandosi il giudizio di gravità indiziaria in materia di c.d. droga «parlata» su una valutazione non particolarmente rigorosa, in contrasto con quanto richiesto 5 da consolidato orientamento giurisprudenziale;
difetterebbero, in particolare, ulteriori elementi idonei a confermare il giudizio di probabilità richiesto a fini cautelari, non essendovi sequestri né perquisizioni o ulteriori elementi investigativi Le altre due intercettazioni indicate nell'ordinanza genetica erano state ritenute dalla difesa indicative di sospetti più che di gravi indizi di colpevolezza, non essendo stato acquisito il messaggio al quale faceva riferimento il ZO per accertare dosi o quantità, qualità o tipo di sostanza, rendendo indeterminata l'accusa. Su tale punto il Tribunale del riesame ha omesso qualsiasi motivazione. L'accusa è indeterminata in quanto da tali intercettazioni non è possibile ricavare modalità, tempi, quantità e qualità della sostanza stupefacente. 6.1. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza di legge e omessa motivazione in relazione al capo 26). La difesa non condivide il giudizio di gravità indiziaria espresso dal giudice di riesame, in quanto per la consumazione dei reati di vendita, cessione, acquisto e ricezione di sostanze stupefacenti non basta l'accordo tra le parti ma occorre anche la consegna e, per quanto riguarda la vendita e l'acquisto, anche la corresponsione del relativo prezzo. Gli elementi posti a fondamento del provvedimento appaiono, si assume, insufficienti a dimostrare la cessione a terzi di sostanza stupefacente, non essendo sufficiente l'accordo. Il giudice del riesame ha omesso qualsiasi motivazione in punto di diversa qualificazione giuridica della condotta quale ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup., potendosi ascrivere al solo ricorrente la fattispecie lieve secondo la recente pronuncia delle Sezioni Unite del 14 dicembre 2023. 6.2. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione al reato di partecipazione all'associazione. Il Tribunale del riesame ha desunto gravi indizi di colpevolezza sulla base di due episodi di reati-fine in soli due mesi, ma le intercettazioni richiamate nell'ordinanza alle pagg.7,8 e 9, diverse da quelle per le quali è stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria, non sono tali da consentire di inferirne un ruolo di stabile acquirente. In particolare, nonostante l'attività illecita avesse avuto inizio già dal 2020, al ricorrente si ascrivono in termini di gravità indiziaria solo due ipotesi di cessione. La difesa contesta l'assunto secondo il quale la condotta di partecipazione non si sarebbe esaurita nelle due ipotesi di cessione in quanto dal contenuto della conversazione del 17 gennaio richiamata nell'ordinanza non è desumibile se non un contenuto neutro;
la conversazione, si assume, non dimostrerebbe che il ricorrente fosse a conoscenza del momento in cui sarebbe stato trasportato lo stupefacente o dell'aiuto che avrebbe dovuto fornire. La risposta fornita dal', NI si pone in antitesi con il ragionamento logico del Tribunale del riesame. 6 Le altre intercettazioni erano state ritenute dallo stesso Tribunale o dal Giudice per le indagini preliminari talmente vaghe e generiche da non poter essere sussunte nell'alveo dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 73 T.U. Stup. (pag. 8 intercettazione del 4 febbraio 2022 capo 4, intercettazione del 20 marzo 2022 capo 20 e intercettazione del 7 maggio 2022 capo 35). Le eventuali sporadiche cessioni a terzi da parte del ricorrente, limitate a modiche quantità, non dimostrano il carattere continuativo o il consistente contenuto economico utili a risultare funzionali all'esistenza dell'associazione. Manca nella motivazione dell'ordinanza impugnata l'indicazione di elementi di valutazione che conducano a ritenere che l'acquisto di droga dei sodali non si sia ridotto a mero accordo contrattuale. 6.3. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 292 cod. proc. pen. Con memoria e motivi nuovi la difesa aveva eccepito la nullità dell'ordinanza genetica in quanto il giudice della cautela aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari in relazione agli approvvigionamenti di droga e ai collegamenti con gli ambienti criminali di spessore senza distinguere il capo, gli organizzatori e i meri partecipi. Le ragioni spiegate nell'ordinanza genetica non erano in grado di individualizzare la posizione del ricorrente, che non poteva essere accomunato al promotore organizzatore o ai grossisti. Il giudice del riesame non ha, dunque, fatto corretta applicazione dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la motivazione relativa alle caratteristiche della personalità degli indagati concorrenti in un medesimo reato non può essere oggetto di valutazione globale e complessiva, ma deve essere vagliata con riferimento a ciascuna posizione senza ricorso a formule stereotipate. Nel caso di specie, il ruolo del pusher non è analogo a quello del capo dell'associazione né a quello dell'organizzatore o del corriere, né il ricorrente ha intrattenuto rapporti con ambienti criminali calabresi o catanesi per reperire sostanza stupefacente. 6.4. Con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per omessa motivazione in relazione all'adeguatezza della misura cautelare. Sebbene per l'addebito provvisorio di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/1990 operi la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura inframuraria, tale presunzione è relativa per cui il tribunale avrebbe dovuto fornire motivazione con riferimento alla possibilità di adottare la misura degli arresti domiciliari rafforzati dal controllo elettronico in luogo della custodia cautelare in carcere. Manca una motivazione che spieghi perché la misura cautelare domestica assistita da presidi elettronici non sia grado di scongiurare il pericolo di recidiva. 7 7. Con istanza in data 25 gennaio 2024 il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale della causa;
all'odierna udienza, svolta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In funzione di premessa va rammentato che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 - dep. 24/06/2019, Mazzelli, Rv. 27697601). 2. In particolare, il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità che, tuttavia, non ha sindacato sul significato di un indizio o di una prova valutati nel contesto in cui sono inseriti. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 - 01; Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006, dep. 2007, Romagnolo, Rv. 235733 - 01) 8 3. Poste tali premesse in merito al sindacato consentito alla Corte di legittimità in tema di motivazione del provvedimento di merito, ivi incluso il merito cautelare, è evidente che il primo motivo di ricorso, relativo al capo 9), proponga una diversa lettura tanto dell'intercettazione del 25 febbraio 2022 ore 23:55 progr.261 quanto di quelle del 3 marzo 2022; una lettura che è soltanto alternativa a quella, coerente con il tenore della conversazione, indicata nell'ordinanza impugnata a pag.
8. Manifesta è, dunque, l'infondatezza del dedotto vizio di omessa motivazione, avendo il tribunale riesaminato esattamente le conversazioni richiamate nel ricorso (pag.8 note 11 e 12). 3.1. E' bene, in ogni caso, sottolineare che si tratta di un'ipotesi accusatoria che contempla la condotta concorsuale di MI NI, unitamente a AN CH, Di NA DA e ZO NZ LI, nella cessione continuata a fine di spaccio di quantità indeterminate di sostanza stupefacente di diversa qualità (tra cui cocaina) a RI AR OS e ad altri soggetti non individuati dal 25 febbraio 2022 al 4 marzo 2022 e che la gravità indiziaria risulta fondata, come si evince dalla lettura delle pagg.58-59 dell'ordinanza genetica, su un più ampio complesso di intercettazioni. 3.2. Altrettanto deve dirsi con riguardo al profilo di censura inerente alla violazione dell'art.192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al particolare rigore che deve essere osservato nella valutazione della gravità indiziaria in presenza di mere dichiarazioni captate. Si tratta di censura infondata, posto che nel caso in esame i giudici delle fasi di merito cautelare non si sono sottratti a una approfondita e scrupolosa disamina del compendio intercettativo a loro disposizione, desumendo con il dovuto rigore il giudizio di gravità indiziaria da conversazioni plurime, inequivoche e continuative nel tempo, tutte finalizzate a organizzare la diffusione sul territorio di partite di sostanza stupefacente, identificata in cocaina dal riferimento al costo per ogni grammo (pag.58 ordinanza genetica). 4. Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale ha ritenuto non sostenibile, per escludere la gravità indiziaria, che non si sia raggiunta la prova della materiale consegna dello stupefacente, ritenendo sufficiente la sussistenza di gravi indizi sul perfezionamento dell'accordo, in linea con quanto affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramentozzi, Rv. 284984 - 01; Sez. 4, n.14276 del 02/12/2022, dep. 2023, A., Rv. 284604 - 01; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 259284 - 01). In merito alla omessa replica all'istanza di qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U. Stup. va rilevata la carenza di interesse dell'indagato, 9 posto che dalla diversa qualificazione giuridica del fatto, data la contestuale ipotesi accusatoria ai sensi dell'art.74 T.U. Stup., non conseguirebbe alcuna concreta utilità in relazione alla misura cautelare applicata, peraltro neppure allegata. 5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Sebbene nella rubrica della censura sia indicata la violazione dell'art.273 cod. proc. pen., nel corpo del motivo sono rinvenibili argomenti che tendono a proporre una diversa lettura del compendio investigativo, non consentita in fase di legittimità, nonché una serie di massime giurisprudenziali che non si attagliano al giudizio svolto dal Tribunale del riesame, analiticamente esposto al par.3 del «Ritenuto in fatto», a meno di non volere esaminare il provvedimento in maniera parcellizzata. La difesa ritiene inidoneo il ragionamento del giudice del riesame a offrire convincente rappresentazione del salto di qualità che segna il confine tra compartecipazione ai singoli traffici e costituzione di un vincolo associativo, ma tale allegazione si fonda sulla, inammissibile, pretesa rivisitazione del significato attribuito al corposo compendio investigativo, con argomenti specificamente diretti a dimostrare la gravità indiziaria dell'affectio societatis, dal giudice della cautela. 6. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili in quanto aspecifici. 6.1. La difesa si duole dell'erronea valutazione delle esigenze cautelari e dell'omessa valutazione di adeguatezza di misura diversa dalla custodia cautelare in carcere trascurando di allegare sulla base di quali concreti elementi il Tribunale del riesame avrebbe dovuto ritenere superata la presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria. L'elemento dell'incensuratezza è stato, peraltro, espressamente preso in esame dal Tribunale per ritenerlo inidoneo a superare la profonda conoscenza delle logiche criminali manifestata dal NI;
né corrisponde al vero che i giudici della cautela non abbiano preso in esame la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, avendo espressamente ritenuto che la sola misura inframuraria sia idonea a recidere la rete di conoscenze intessuta da tale indagato. 6.2. Ci si duole della mancanza di un giudizio individualmente attinente alla posizione del NI, sostanzialmente reiterando la doglianza già sottoposta al Tribunale del riesame, senza considerare che alle pagg.10-11 dell'ordinanza, all'esito di una dettagliata descrizione del ruolo che il NI avrebbe assunto nella compagine associativa, si è fatto riferimento al complesso delle emergenze indiziarie, all'epoca recentissima delle vicende in esame, al contributo fornito dal 10 igliefe estensore NI anche dopo l'arresto della LO e sino al mese di maggio 2022, consentendo alla congrega di continuare a realizzare il programma criminale, al fatto che il ricorrente, a conoscenza dei nominativi dei clienti ai quali cedere lo stupefacente, potrebbe autonomamente porre in essere condotte reiterative. 6.3. Giova ricordare che in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ai sensi dell'art. 74 T.U. Stup., la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 3, n.16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; Sez. 4, n.3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435 - 01) 7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. c.p.p. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Presidente