Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 27/12/2025, n. 8427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8427 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08427/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03476/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3476 del 2025, proposto da
AV RL NI LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Parente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CH RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Ovidio Corvino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio serbato dalla Amministrazione Comunale sull'atto di diffida e costituzione in mora trasmesso dal ricorrente a mezzo pec del 23.1.2025 e assunta al prot. n. 1760.
nonchè per la declaratoria
dell'obbligo della Amministrazione comunale di provvedere in merito alla suddetta istanza con conseguente conclusione del procedimento mediante la adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di CH RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. CA ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. Con il ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010, parte ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune resistente sull’atto di significazione, diffida e costituzione in mora trasmesso a mezzo PEC in data 23.1.2025 e acquisito al prot. n. 1760, nonché la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
In punto di fatto, parte ricorrente ha rappresentato di essere comproprietaria (quale erede) della consistenza immobiliare sita in Casal di Principe, Piazza Vittorio Emanuele, identificata in catasto al foglio 21, p.lla 5467, sub 9, sub 19 e sub 11, nonché della relativa corte comune.
Con il citato atto del 23.1.2025 (prot. n. 1760), parte ricorrente ha riferito che, all’interno della corte comune e, in particolare, nel fabbricato identificato catastalmente al foglio 21, p.lla 5467, sub 1, sarebbero in corso lavori di ristrutturazione in difformità dalla SC prot. n. 19329 del 20.7.2023 e in contrasto con le norme di attuazione del PRG vigenti per la ZTO A – Centro Storico.
Parte ricorrente ha esposto che, dalla disamina degli atti tecnici allegati alla predetta SC (acquisiti in seguito a istanza di accesso), sarebbe emerso che il controinteressato avrebbe dichiarato la titolarità dell’immobile in forza di atto di donazione (nel quale i donanti si sarebbero dichiarati proprietari per intervenuta usucapione) e che, a fronte di opere di manutenzione straordinaria segnalate con la SC, sarebbe stato realizzato un ampliamento della porzione di fabbricato con affaccio lato nord.
In particolare, si è dedotto che al piano secondo lato nord sarebbe stato realizzato un incremento volumetrico e di superficie mediante la costruzione di un ballatoio in prolungamento al preesistente solaio con relativa copertura e che al piano primo sarebbe stato inglobato l’originario ballatoio aperto interno alla corte comune (realizzato tra gli anni ’60/’70), con conseguente incremento di superfici e volumi, asseritamente vietato nella zona A – Centro storico; a supporto di tali deduzioni, parte ricorrente ha richiamato e allegato rilievi fotografici ed estratti di immagini (anche comparativi) riferiti agli anni 2023 e 2024.
È stato inoltre rappresentato che l’incremento volumetrico non sarebbe evincibile dalla documentazione allegata alla SC prot. n. 19329 del 20.7.2023, in quanto mancherebbero rilievi fotografici e prospetti del lato nord, e che la planimetria catastale presentata in data 22.9.2023 (raffigurante ballatoi chiusi) non sarebbe conforme allo stato dei luoghi, trattandosi comunque di “atto di parte” privo di valore probatorio.
1.2. Sulla base di tali premesse, con l’atto del 23.1.2025 parte ricorrente ha sollecitato l’esercizio dei poteri di verifica e di autotutela ex art. 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990 in relazione ai lavori di cui alla SC prot. n. 19329 del 20.7.2023, con conseguente ingiunzione al responsabile dell’abuso di ripristinare lo stato legittimo dell’immobile; ha quindi dedotto che tale atto sarebbe rimasto privo di riscontro.
Si è chiesto, altresì, l’accertamento della fondatezza delle argomentazioni poste a base della diffida ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010, sul presupposto della natura vincolata dei poteri repressivi, con conseguente ordine all’Amministrazione di adottare i provvedimenti di rimessione in pristino nei confronti del controinteressato, nonché – in caso di ulteriore inerzia – la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
1.3. Il Comune resistente ha depositato delle difese che, prima facie , si dimostrano inconferenti poiché riferite a un preteso ricorso in tema di accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.) anziché al presente ricorso avverso l’inerzia della P.A. (art. 117 c.p.a.) come, peraltro, ha rilevato la parte ricorrente con la memoria depositata il 4 dicembre 2025.
1.4. In data 16 dicembre 2025, si costituiva il controinteressato RI CH. Il deposito della relativa memoria è, peraltro, tardivo poiché effettuato in violazione dei termini previsti dal combinato disposto degli articoli 87 co. 3 e 73 co. 1 c.p.a. Di tanto è stato dato avviso alle parti nel corso dell’udienza camerale del 18 dicembre 2025 all’esito della quale il ricorso è stato trattenuto in discussione.
2.1. Il ricorso è fondato nei sensi di seguito precisate.
Il ricorrente, quale comproprietario del fabbricato, con la propria diffida del 23 gennaio 2025, ha chiesto all’ente locale di attivare i poteri di vigilanza nel settore dell’edilizia ai sensi dell’art. 19 co. 6 ter della L. 241/1990 in relazione ai lavori di cui alla SC prot. n. 19329 del 20.7.2023 asserendo che tale titolo edilizio recasse inesattezze e falsità e che, comunque, i lavori effettuati integrassero la realizzazione di una nuova volumetria che non era né rappresentata né assentibile in virtù di una mera SC.
2.2. In proposito, giova richiamare il recente arresto di questa Sezione, Sentenza n. 7702 del 27 novembre 2025, che, all’esito di un ampio percorso argomentativo corredato dal richiamo alla Sentenza n. 5423/2025 della sez. II del Consiglio di Stato, ha rammentato come, in simili fattispecie, la giurisprudenza abbia ricondotto la ritenuta sussistenza dell’obbligo di riscontro formale, oltre che alla peculiarità della disciplina dell’autotutela di cui all’art. 19, comma 4, della l. n. 241 del 1990, all’immanenza sulla stessa dei poteri di vigilanza. Ciò, a maggior ragione, alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 45 del 13 marzo 2019) la quale – pur riconoscendo di non potere intervenire sui vuoti normativi esistenti nel sistema – li ha ampiamente evidenziati (Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2022, n. 1737, che richiama id., 13 febbraio 2017, n. 611, nonché sez. VI, 3 novembre 2016, n. 4610).
Si è, in particolare, rilevato che la «[…] prospettiva più ampia e sistemica che tenga conto dell’insieme degli strumenti apprestati […]» invocata dalla Consulta per mitigare le carenze di disciplina fosse basata proprio sugli artt. 27 ss. del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Ai sensi dell’art. 27, co. 1, del d.P.R. 380/2001, infatti, « il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi ».
2.3. Allorché un controinteressato faccia valere la facoltà, riconosciuta dal richiamato art. 19 co. 6 ter della L. 241/1990, in rapporto a dei lavori eseguiti all’esito del perfezionamento di una SC non v’è dubbio, quindi, che il Comune debba offrire un riscontro all’istanza medesima, senza che ciò implichi, peraltro, l’adozione dei provvedimenti richiesti.
In altre parole, il Comune dovrà verificare, ai sensi dell’art. 19 co. 4 della L. 241/1990, la sussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio ‘tardivo’ dei poteri di cui all’art. 19 co. 3 della L. 241/1990.
Inoltre, non viene meno il generale potere di vigilanza nella materia dell’edilizia di tal che l’ente locale dovrà sanzionare le opere eventualmente esorbitanti dalla SC già perfezionata. Giova precisare che, nel caso di specie, la parte ricorrente lamenta la realizzazione di volumi che non sarebbero ricompresi nella documentazione allegata alla SC.
3.1. Alla luce delle considerazioni che precedono, non v’è dubbio che la documentata prospettazione di parte ricorrente nella diffida del 23 gennaio 2025 imponga al Comune di offrire riscontro all’istanza medesima e ciò nel senso che l’ente dovrà: a) verificare se non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 21 nonies L. 241/1990 in cui è possibile intervenire ai sensi dell’art. 19 commi 3 e 4 della medesima legge anche dopo l’avvenuto perfezionamento della SC del 20 luglio 2023; b) verificare se vi siano opere abusive ulteriori rispetto a quanto rappresentato nella SC del 20 luglio 2023.
3.2. Nel caso di inadempienza, si nomina sin da ora, quale commissario ad acta, il Direttore della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania o un funzionario all’uopo da lui delegato, che provvederà, su specifica richiesta del ricorrente, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il commissario, prima del suo insediamento, accerterà se nelle more è stata adottata la determinazione comunale e, in caso di perdurante inadempimento, la adotterà in sostituzione.
Vanno posti a carico del Comune gli oneri per l’eventuale attivazione del commissario con la precisazione che, alla relativa liquidazione, si provvederà con separato provvedimento all’esito della presentazione di apposita relazione da parte del commissario.
4. Non può essere, invece, accolta la domanda relativa all’accertamento della fondatezza della pretesa di parte ricorrente, poiché, residuano dei margini di discrezionalità amministrativa e tecnica in capo all’ente locale sia rispetto alla verifica dell’effettiva rispondenza dei lavori a quanto rappresentato nella SC sia riguardo ai provvedimenti da adottarsi in funzione dell’esito di tale verifica.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge nei confronti del Comune mentre sussistono i presupposti per compensarle nei confronti del controinteressato.
Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990, sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012, convertito nella legge n. 35 del 2012, va disposta la comunicazione della presente decisione – una volta passata in giudicato – alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:
1) ordina al Comune di Casal di Principe di provvedere a fornire riscontro alla diffida del 23 gennaio 2025 entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte o, alternativamente, di chiarire le eventuali ragioni ostative alla formazione del silenzio assenso e definire il procedimento con provvedimento espresso nel medesimo termine;
2) in caso di inesecuzione nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, con facoltà di delega, che provvederà su specifica richiesta del ricorrente nell’ulteriore termine di sessanta giorni;
3) pone a carico del Comune gli oneri per l’eventuale attivazione del commissario con la precisazione che alla relativa liquidazione si provvederà con separato provvedimento all’esito della presentazione di apposita relazione da parte dello stesso;
4) condanna il Comune intimato alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in euro 2.000,00 oltre agli accessori di legge e al contributo unificato nella misura effettivamente versata, con attribuzione;
5) manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990;
6) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO UL, Presidente
CA ES, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA ES | LO UL |
IL SEGRETARIO