Art. 3.
Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, potra' autorizzare l'istituzione di corsi di specializzazione nei vari settori dell'assistenza infermieristica e medico-sociale, ai quali potranno accedere soltanto coloro che siano in possesso del diploma di Stato di infermiera professionale o di quello di assistente sanitaria visitatrice.
Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, potra' autorizzare l'istituzione di corsi di specializzazione nei vari settori dell'assistenza infermieristica e medico-sociale, ai quali potranno accedere soltanto coloro che siano in possesso del diploma di Stato di infermiera professionale o di quello di assistente sanitaria visitatrice.