Art. 9.
Ai sottufficiali provenienti dalla carriera continuativa che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di eta' o di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio e che alla data del 1 luglio 1957 non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1 luglio 1957, l'indennita' speciale prevista dall' art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 .
Ai sottufficiali provenienti dalla carriera continuativa che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di eta' o di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio e che alla data del 1 luglio 1957 non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1 luglio 1957, l'indennita' speciale prevista dall' art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 .