Versione
18 maggio 1957
18 maggio 1957
Art. 9.
Ai sottufficiali provenienti dalla carriera continuativa che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di eta' o di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio e che alla data del 1 luglio 1957 non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1 luglio 1957, l'indennita' speciale prevista dall' art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 .
Ai sottufficiali provenienti dalla carriera continuativa che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di eta' o di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio e che alla data del 1 luglio 1957 non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1 luglio 1957, l'indennita' speciale prevista dall' art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 .