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4 luglio 2026
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Art. 16.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2023, N. 209
(21) ((22)) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha disposto (con l'art. 5, comma 9) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l' articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 , e l' articolo 5, commi 2-bis , 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 . Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data". --------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 ha disposto (con l'art. 225, comma 9) che "Dalla data del 29 dicembre 2023 restano abrogati l' articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 , e l' articolo 5, commi 2-bis , 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 .
Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data".
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2023, N. 209
(21) ((22)) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha disposto (con l'art. 5, comma 9) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l' articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 , e l' articolo 5, commi 2-bis , 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 . Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data". --------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 ha disposto (con l'art. 225, comma 9) che "Dalla data del 29 dicembre 2023 restano abrogati l' articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 , e l' articolo 5, commi 2-bis , 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 .
Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data".
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- 1. Risoluzione del 06/07/2018 n. 51 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento NormativoAgenzia delle Entrate · 6 luglio 2018 · 50.919815
[…] Alfa ritiene di essere in possesso dei requisiti per usufruire dei benefici di cui al comma 2 dell\'articolo 16 del d.lgs n. 147 del 2015, in quanto \è cittadino dell\'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che ha svolto continuativamente un\'attivit\à di lavoro dipendente fuori dall\'Italia per almeno ventiquattro mesi. […] A tal fine, si osserva che l\'art. 16 del d.lgs n. 147 del 2015 non indica espressamente, per i soggetti di cui al comma 2, un periodo minimo di residenza estera, come, […]
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- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 18/10/2023, n. 3591Provvedimento: […] 2021, chiedendo il rimborso della somma di € 4.464,00, beneficiando del regime agevolativo di cui all'art. 16 d.lgs. 147 del 2015. […] Il contribuente soddisfa i requisiti posti dal comma 2 dell'art. 16 D.Lgs. 147/2015 che richiede al contribuente di:Leggi di più...
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