Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2002, n. 8539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8539 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
IN0 853 9 /0 2 г ee N E REPUBBLICA ITALIA L TE L R A N I O G V N A DI CASSAZIONE I Oggetto 7 V S 9 " / SEZIONE TRIBUTARIA I 6 Tributaria N / V 1 N 6 G 8 O 9 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: C Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 5344/01 Cron.23552 - Presidente Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 23/01/02 SPAGNA MUSSO -Rel. Consigliere Dott. Bruno Dott. Achille Consigliere MELONCELLI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: RO DI AR ER DI TT NO SNC, in persona dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato GAETANO SEVERINI che lo difende unitamente all'avvocato MARCO BRANCOLI PANTERA, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF PROV IVA LUCCA, AR2002 218 ER NO;
-1- - intimati avverso la sentenza n. 156/99 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 24/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La società La GI di RI ER NO & C. s.n.c. presentava in data 12-3-1990, unita- mente alla dichiarazione Iva per l'anno 1989, al competente Ufficio Iva di Lucca, istanza di rimbor- so di somme pagate in eccedenza, sostenendo di avere applicato come contribuente un'aliquota Iva più alta di quella dovuta, in occasione della vendita di beni alla società Fondiaria Assicurazioni di Firenze. A seguito del diniego dell'Amministrazione la società La GI proponeva ricorso presso la Commissione Tributaria di primo grado di Lucca, che, con decisione n. 1399/95, accoglieva la do- manda. Proponeva appello l'Amministrazione Finanziaria, sostenendo che nella fattispecie in esame si trat- tava non di imposta riguardante la vendita di beni, ma di imposta afferente "appalti relativi alla ri- strutturazione di immobili”. Con la decisione in esame, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l'impugnazione; affermava, in particolare, detta Commissione che al caso in questione non è applicabile l'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, non vertendosi in tema di acquisizione di beni ammortizzabili e non rientrando, quindi, nei casi previsti da detta norma, il recupero della maggiore Iva addebitata erroneamente su fatture di vendita. Ricorre per cassazione, con tre motivi, la società Corona di RI ER NO s.n.c., quale in- corporante la società La GI di RI ER NO & C. s.n.c.; non ha svolto attività difen- siva l'Amministrazione. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 14 del D.L. n. 90/1990 in quanto l'eccedenza Iva in questione era da riferirsi non solo all'acquisto di beni strumentali ammortizzabili ma anche ad operazioni imponibili (come per la cessione di cui al contratto in data 7-7-1989). Col secondo motivo si deduce "insufficiente ed omessa motivazione" in ordine all'affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui “la fattispecie non rientra nel campo di appli- cazione dell'art. 30 in questione". Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione dell'art. 100 c.p.c. per essere stata la sentenza impugnata erroneamente pronunciata anche nei confronti di RI ER NO in proprio. Preliminarmente si dichiara inammissibile la doglianza esposta nel terzo motivo in quanto essa ha ad oggetto un'errata indicazione, nella decisione impugnata, di RI ER NO “in pro- prio", quale resistente: ciò in quanto si configura in proposito un mero errore materiale che non può essere oggetto, nella presente sede di legittimità, di motivo di ricorso ma unicamente dar luogo, su ricorso della parte interessata, alla procedura di correzione di errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c.. Riguardo, poi, ai primi due motivi deve osservarsi che il ricorso è infondato e che entrambe dette doglianze non sono meritevoli di accoglimento. Con logica e sufficiente motivazione, infatti, la Commissione Regionale ha, sulla base della documentazione in atti (non ulteriormente esaminabile nella presente sede di legittimità), affermato l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/72, "non trattandosi di acquisizione di un bene ammortizzabile ma di imposta relativa ad ap- palti per la ristrutturazione di beni immobili". Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata Amministrazione comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase. N 1 V 1
P.Q.M.
E V N T La Corte rigetta il ricorso. I I V G V V I T N T I V 8 R I 9- / 'N V b / 9 1 In Roma, il 23-1-2002 6 8 9 L'estensore Il Presidente B e مردم IL CANCELLIERECT 1 Osvaldo Ascanio