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Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2026, n. 11577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11577 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Ancona Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha riformato, relativamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il locale Tribunale aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta per di- strazione. 2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Si denunciano in primo luogo inosservanza di legge e carenza di moti- vazione: secondo il ricorrente la Corte d’Appello si è limitata a prendere atto dell’erogazione di un prestito di euro 250.000 alla NE LA omettendo di con- siderare la sua effettiva idoneità ad incidere sulla garanzia patrimoniale dei credi- tori e, in particolare, trascurando che la situazione economica dell’impresa poi fal- lita, sulla base del bilancio, era all’epoca florida in quanto l’attivo era pari a oltre 2.000.000 di euro e il patrimonio netto superiore al milione di euro. Al riguardo la Penale Sent. Sez. 5 Num. 11577 Anno 2026 Presidente: LL UC Relatore: ER DO Data Udienza: 04/03/2026 2 Corte d’Appello ha semplicemente precisato che la società ha chiesto di accedere al concordato preventivo nel 2006, dunque tre anni dopo l’atto di disposizione, ritenendo tale circostanza sufficiente a provare la creazione di un pericolo per le ragioni creditorie ma trascurando che l’insolvenza si è manifestata solo nel 2014 e non motivando sull’esistenza medio tempore di un qualunque elemento indica- tivo dello stato di crisi. 2.2 Gli stessi vizi vengono prospettati con riferimento al punto della moti- vazione in cui si afferma che l’assenza di garanzia del prestito erogato alla NE LA consentiva di prevedere la possibilità di una mancata restituzione della somma e, dunque, il concretizzarsi di un danno per i creditori sociali. Osserva il ricorrente che la Corte d’Appello non solo non cita nessun indice dal quale si possa concretamente desumere che l’imputato fosse consapevole della pericolosità dell’operazione, ma neanche mostra di prendere in considerazione i precisi ele- menti allegati dalla difesa (la stabilità economica di entrambe le imprese, il loro reciproco e stretto legame operativo, l’ininfluenza del versamento sull’equilibrio patrimoniale della fallita e la provenienza del denaro dal patrimonio personale dell’imputato, circostanza quest’ultima riconosciuta anche dalla sentenza impu- gnata). La Corte d’Appello non ha considerato, inoltre, che si trattava di imprese entrambe legate alla famiglia AR e che quando l’imputato ha finanziato la Incos perché questa a sua volta versasse la somma alla NE LA, era consape- vole che non avrebbe mai ricevuto nulla in restituzione e questo è confermato dalla mancata insinuazione al passivo del fallimento. 3. Il difensore ha in seguito depositato conclusioni scritte insistendo per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata non ha di fatto valutato gli argomenti allegati dalla difesa allo scopo di dimostrare, da un lato, l’assenza di un concreto pericolo per le ragioni dei creditori e, dall’altro, la mancanza in capo all’imputato della consape- volezza di tale pericolo. Nell’atto di appello, al riguardo, era stato prospettato che nell’anno del finanziamento in favore della NE LA s.r.l. (2003) la Incos s.r.l. aveva realizzato utili per euro 50.943, presentava un attivo nettamente superiore al passivo (euro 10.159.598 a fronte di euro 7.790.598) e disponeva inoltre di un patrimonio netto di oltre 1.000.000 di euro;
si era inoltre evidenziato che il pericolo di un vulnus per i diritti dei creditori doveva essere verificato anche alla luce 3 dell’aspetto temporale della vicenda, tenuto conto che tra l’operazione contestata e il fallimento erano decorsi ben dodici anni. Si tratta di elementi che nella sentenza impugnata non risultano presi in considerazione e dei quali, nondimeno, era necessaria una valutazione allo scopo di verificare sia l’effettiva pericolosità della condotta per le ragioni creditorie sia la percezione di essa da parte del AR. La sentenza impugnata, invece, si è limitata a valorizzare le difficoltà finanziarie della NE LA senza però porle in correlazione con quei dati di bilancio che appaiono indicativi, viceversa, della soli- dità patrimoniale della Incos e che costituiscono, come tali, un aspetto rilevante ai fini della valutazione sopra indicata. Parimenti, il pur cospicuo lasso di tempo intercorso tra il finanziamento e la dichiarazione di fallimento non appare preso adeguatamente in considerazione: nella sentenza si valorizza solamente il fatto che la domanda di concordato preventivo per la Incos sia stata proposta tre anni dopo l’operazione de qua, senza però indagare, anche qui, sulla pericolosità ab origine della condotta, sulla sua persistenza nel corso del tempo e sul suo versante soggettivo. Con riguardo a quest’ultimo tema, inoltre, la Corte d’Appello si limita ad affermare che era “possibile rendersi conto del rischio” insito nell’operazione di finanziamento (pagina 5 sentenza impugnata), così sostanzialmente eludendo l’in- dagine sul dolo e sostituendole, di fatto, una valutazione in termini di mera pre- vedibilità dell’evento del reato. Si tratta in conclusione di elementi che, nel loro insieme, impongono un nuovo giudizio sul punto: la sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso, 04/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DO ER UC LL
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha riformato, relativamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il locale Tribunale aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta per di- strazione. 2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Si denunciano in primo luogo inosservanza di legge e carenza di moti- vazione: secondo il ricorrente la Corte d’Appello si è limitata a prendere atto dell’erogazione di un prestito di euro 250.000 alla NE LA omettendo di con- siderare la sua effettiva idoneità ad incidere sulla garanzia patrimoniale dei credi- tori e, in particolare, trascurando che la situazione economica dell’impresa poi fal- lita, sulla base del bilancio, era all’epoca florida in quanto l’attivo era pari a oltre 2.000.000 di euro e il patrimonio netto superiore al milione di euro. Al riguardo la Penale Sent. Sez. 5 Num. 11577 Anno 2026 Presidente: LL UC Relatore: ER DO Data Udienza: 04/03/2026 2 Corte d’Appello ha semplicemente precisato che la società ha chiesto di accedere al concordato preventivo nel 2006, dunque tre anni dopo l’atto di disposizione, ritenendo tale circostanza sufficiente a provare la creazione di un pericolo per le ragioni creditorie ma trascurando che l’insolvenza si è manifestata solo nel 2014 e non motivando sull’esistenza medio tempore di un qualunque elemento indica- tivo dello stato di crisi. 2.2 Gli stessi vizi vengono prospettati con riferimento al punto della moti- vazione in cui si afferma che l’assenza di garanzia del prestito erogato alla NE LA consentiva di prevedere la possibilità di una mancata restituzione della somma e, dunque, il concretizzarsi di un danno per i creditori sociali. Osserva il ricorrente che la Corte d’Appello non solo non cita nessun indice dal quale si possa concretamente desumere che l’imputato fosse consapevole della pericolosità dell’operazione, ma neanche mostra di prendere in considerazione i precisi ele- menti allegati dalla difesa (la stabilità economica di entrambe le imprese, il loro reciproco e stretto legame operativo, l’ininfluenza del versamento sull’equilibrio patrimoniale della fallita e la provenienza del denaro dal patrimonio personale dell’imputato, circostanza quest’ultima riconosciuta anche dalla sentenza impu- gnata). La Corte d’Appello non ha considerato, inoltre, che si trattava di imprese entrambe legate alla famiglia AR e che quando l’imputato ha finanziato la Incos perché questa a sua volta versasse la somma alla NE LA, era consape- vole che non avrebbe mai ricevuto nulla in restituzione e questo è confermato dalla mancata insinuazione al passivo del fallimento. 3. Il difensore ha in seguito depositato conclusioni scritte insistendo per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata non ha di fatto valutato gli argomenti allegati dalla difesa allo scopo di dimostrare, da un lato, l’assenza di un concreto pericolo per le ragioni dei creditori e, dall’altro, la mancanza in capo all’imputato della consape- volezza di tale pericolo. Nell’atto di appello, al riguardo, era stato prospettato che nell’anno del finanziamento in favore della NE LA s.r.l. (2003) la Incos s.r.l. aveva realizzato utili per euro 50.943, presentava un attivo nettamente superiore al passivo (euro 10.159.598 a fronte di euro 7.790.598) e disponeva inoltre di un patrimonio netto di oltre 1.000.000 di euro;
si era inoltre evidenziato che il pericolo di un vulnus per i diritti dei creditori doveva essere verificato anche alla luce 3 dell’aspetto temporale della vicenda, tenuto conto che tra l’operazione contestata e il fallimento erano decorsi ben dodici anni. Si tratta di elementi che nella sentenza impugnata non risultano presi in considerazione e dei quali, nondimeno, era necessaria una valutazione allo scopo di verificare sia l’effettiva pericolosità della condotta per le ragioni creditorie sia la percezione di essa da parte del AR. La sentenza impugnata, invece, si è limitata a valorizzare le difficoltà finanziarie della NE LA senza però porle in correlazione con quei dati di bilancio che appaiono indicativi, viceversa, della soli- dità patrimoniale della Incos e che costituiscono, come tali, un aspetto rilevante ai fini della valutazione sopra indicata. Parimenti, il pur cospicuo lasso di tempo intercorso tra il finanziamento e la dichiarazione di fallimento non appare preso adeguatamente in considerazione: nella sentenza si valorizza solamente il fatto che la domanda di concordato preventivo per la Incos sia stata proposta tre anni dopo l’operazione de qua, senza però indagare, anche qui, sulla pericolosità ab origine della condotta, sulla sua persistenza nel corso del tempo e sul suo versante soggettivo. Con riguardo a quest’ultimo tema, inoltre, la Corte d’Appello si limita ad affermare che era “possibile rendersi conto del rischio” insito nell’operazione di finanziamento (pagina 5 sentenza impugnata), così sostanzialmente eludendo l’in- dagine sul dolo e sostituendole, di fatto, una valutazione in termini di mera pre- vedibilità dell’evento del reato. Si tratta in conclusione di elementi che, nel loro insieme, impongono un nuovo giudizio sul punto: la sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso, 04/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DO ER UC LL