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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2023, n. 11579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11579 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA nei confronti di FERONIA S.R.L. avverso la ordinanza in data 19.9.2022 del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore, avv. Guido Camera, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 19.9.2022 il Tribunale di Modena ha accolto l'appello cautelare avverso il provvedimento del Gip che aveva rigettato la richiesta della ER s.r.I., disponendo la revoca del sequestro preventivo sul comparto di discarica dei rifiuti ER O e ER 1 sito nel Comune di Finale Emilia in Penale Sent. Sez. 3 Num. 11579 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 19/01/2023 relazione a plurimi reati collegati alla gestione delle medesime, fra cui il delitto di abuso di ufficio ex art. 323 cod. pen. collegato agli omessi adempimenti previsti dall'art. 244 d. Igs. 152/2006 consistenti nell'adozione delle procedure di prevenzione, caratterizzazione, ripristino e messa in sicurezza dei siti a seguito del rilevato superamento nel periodo tra il 2010 e il 2017 di numerosi parametri di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), sul rilievo della cessazione del periculum in mora. A fondamento della revoca il provvedimento in esame ha evidenziato come all'esito di una conferenza di servizi indetta ai sensi del Titolo V della Parte IV del medesimo decreto legislativo fosse stato accertato, secondo quanto risultante dal relativo verbale redatto in data 8.2.2022, che i superamenti delle CSC in precedenza rilevati dall'ARPA non fossero, "allo stato attuale" correlati a fenomeni di contaminazione provenienti dalle discariche, di talchè si dovevano escludere fattori di rischio per l'ambiente derivanti dal compendio sottoposto alla misura cautelare penale. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale articolando un unico motivo con il quale deduce il vizio di violazione di legge riferito all'art. 242 d. Igs. 152/2006 rilevando che, in assenza del procedimento tipizzato da tale norma, il quale prevede specifiche prescrizioni di ordine tecnico costituite in primis dalla presentazione di un piano di caratterizzazione da redigersi a cura del responsabile dell'inquinamento attraverso la ricostruzione storica delle attività produttive, l'elaborazione di un modello concettuale preliminare, la predisposizione e l'esecuzione di un piano di indagini e, successivamente a tali fasi, l'identificazione dei livelli di concentrazione accettabili nonché l'individuazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza, non potesse ritenersi cessato il pericolo di inquinamento ambientale. Quantunque l'organo legittimato ad accertare la non correlabílità dei superamenti di CSC all'attività di gestione della discarica sia la conferenza dei servizi, trattasi ciò nondimeno, secondo il Procuratore ricorrente, di un accertamento che deve provenire dalla compiuta attuazione di un piano di caratterizzazione con le caratteristiche di cui al Titolo V del decreto legislativo in conformità all'attuazione degli adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 242 citato, e non già a seguito di indagini ordinarie compiute dall'PA o dallo stesso gestore, cosícchè l'esito della suddetta Conferenza poteva al più ritenersi un parere di innocuità della discarica. Adduce in via meramente esemplificativa dell'incompletezza delle indagini che, in relazione ad un'anomalia registrata nel 2020 potenzialmente riconducibile alla presenza di un percolato nella discarica ER 1 al di sotto della geomembrana sottostante, nessun ulteriore accertamento o verifica erano stati effettuati, malgrado le conclusioni raggiunte. Evidenzia la contraddittorietà tra il proposito espresso dalla Conferenza dei servizi "di definire in modo univoco i valori di fondo cui riferire il superamento delle CSC 2 ripercorrendo le varie fasi previste dalla normativa sui siti contaminati a partire dal piano di caratterizzazione" e il giudizio espresso dalla stessa Conferenza in assenza del suddetto piano di caratterizzazione, sottolineando come il ragionamento seguito dall'ordinanza impugnata fosse intrinsecamente viziato dando per certo un dato conseguito in assenza del percorso accertativo previsto ex lege. 3. Con memoria di replica la difesa ha dedotto che la proposta impugnazione si traduce nella sollecitazione di un sindacato dell'operato dell'autorità amministrativa tanto inammissibile, sotto il profilo penale, quanto palesemente infondato, avuto riguardo agli elementi tecnico-scientifici, oltre che normativi extrapenali sottostanti. Muovendo dalla premessa secondo cui in materia di inquinamento ambientale le valutazioni delle autorità preposte sono ampiamente discrezionali e quindi possono essere sindacate in sede di legittimità nei soli casi di risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori"(Cons. Stato, sez. IV, n. 3426/2022), sostiene la difesa che, mentre i superamenti delle CSC erano stati prima di allora sempre gestiti in modo ordinario secondo quanto disciplinato dall'AIA dell'impianto, la convocazione invece della Conferenza dei servizi, attraverso la quale erano stati compiuti i monitoraggi delle acque sottostanti alla discarica e una serie approfondita di indagini, aveva portato ad un vero e proprio piano di caratterizzazione elaborato dall'organo deputato ex lege, ovvero alla completa ricostruzione dello stato ambientale del sito finalizzato a definire l'origine dei superamenti delle CSC ed escludere impatti da parte delle discariche gestite dalla feronia. Rileva pertanto come nessuna violazione delle procedure prescritte dall'art. 242 d. Igs. 152/2006 fosse ravvisabile nel caso di specie tenuto conto che il soggetto obbligato alla caratterizzazione, all'analisi di rischio e alla bonifica o alla messa in sicurezza del sito è, ai sensi della stessa norma, esclusivamente "l'autore del comportamento che ha causato la contaminazione" e che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'anomalia potenzialmente riconducibile alla presenza di percolato nella discarica ER 1 era stata esclusa, essendosi accertato che "i valori di resistività sono molto vicini ai valori delle resistività medie osservate nei rilievi eseguiti nei territori circostanti", presentando l'intero contesto geologico e geochimico locale alte concentrazioni di arsenico, ferro, manganese ed altri metalli. Precisa che, anche per quanto concerne l'analisi di rischio, il tema era stato ampiamente trattato nella conferenza di servizi del 19 marzo 2020, che aveva concluso che pur essendosi cautelativamente ipotizzato che i superamenti delle CSC fossero riconducibili alla presenza delle discariche, l'Analisi di Rischio di secondo livello, integrata con elaborazioni relative alla sorgente secondaria corrispondente all'acquitardo superficiale, "aveva verificato l'accettabilità del 3 rischio sanitario ed ambientale per i recettori potenzialmente esposti alle concentrazioni di inquinanti." CONSIDERATO IN DIRITTO Il presente ricorso, pur invocando formalmente un vizio di violazione di legge consistente nella mancata osservanza dell'art. 242 d. Igs. 156/2006, si risolve invece in una sostanziale censura di ordine motivazionale sulle valutazioni rese dalla Conferenza dei Servizi all'esito delle indagini finalizzate a verificare, nel quadro ambientale dell'area su insistono le due discariche oggetto del disposto sequestro, l'origine della contaminazione del territorio rilevato dall'ARPA stante il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), recepite dal provvedimento impugnato. Il Tribunale di Modena, nel sottolineare come immutato dovesse ritenersi il quadro cautelare in relazione al fumus commissi delicti con conseguente formazione, in mancanza di elementi di novità dedotti dall'appellante, del giudicato cautelare, ha invece rilevato che costituisse un novum, suscettibile di incidere sul periculum relativo alla contaminazione del territorio, il sopravvenuto accertamento da parte della Conferenza dei servizi, ovverosia dell'organismo qualificato ai sensi dello stesso d. Igs. 152/2006, ed appositamente convocata per la verifica delle cause del superamento dei valori-soglia di CSC reiteratamente rilevati dall'ARPA a seguito dei controlli periodicamente effettuati nell'arco temporale indicato nel capo di imputazione, in ordine all'assenza di correlazione tra l'inquinamento pur presente nell'area morfologica di interesse e fenomeni di contaminazione provenienti "allo stato attuale" dalle discariche. All'esito dei risultati di tali indagini, cristallizzate nel verbale redatto dalla Conferenza dei servizi dell'8.2.2022, ha perciò ritenuto venute meno le esigenze cautelari insite nell'aggravamento delle conseguenze del reato costituite dall'effetto inquinante delle discariche. Non ha pregio invocare in questa sede così come fa il Procuratore della Repubblica la mancata osservanza delle specifiche scansioni procedurali disciplinate dall'art 242 d. Igs. 152/2006 atteso che, a fronte di un accertamento in fatto, qual è quello compiuto dai giudici della cautela sulla base delle indagini compiute non già soltanto dalle parti, bensì dell'organo tecnico qualificato ex lege alle valutazioni di natura tecnica sottostanti ad una condotta potenzialmente in grado di contaminare il territorio, deve ritenersi inibito a questa Corte il sindacato cui viene sollecitata dal ricorrente. Analogamente a quanto già affermato in un risalente pregevole arresto in materia di rilascio di titoli abilitativi edilizi (Sez. 3, Sentenza n. 20571 del 4 28/04/2010, Albert', Rv. 247189), deve ritenersi insindacabile in sede di legittimità la regolarità dei procedimenti amministrativi che, postulando la verifica dell'operato della pubblica amministrazione, è istituzionalmente riservata al giudice di merito, mentre il controllo demandato al giudizio di cassazione è esclusivamente circoscritto alla correttezza giuridica dell'accertamento compiuto, senza che neppure rilevino in questa sede eventuali errori interpretativi commessi nel verificare detta regolarità (Sez. 3, Sentenza n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035). Ed invero, essendo le risultanze delle indagini espletate dalla Conferenza dei servizi in conformità a quanto previsto dal Titolo V della parte IV del d. Igs. 152/2006 provvedimenti privi di carattere normativo e dunque non rientranti nel concetto di "legge", le doglianze articolate dal ricorrente in quanto ricomprese nella valutazione del fatto, debordano dal perimetro segnato dall'art. 325 cod. proc. pen. per il ricorso per cassazione, ammesso per i soli vizi di violazione di legge. Pertanto, pur dovendo essere rilevato che i soggetti coinvolti dall'accertamento tecnico in esame risultano essere stati rinviati a giudizio per i reati presupposti concernenti le condotte pregresse, coperti, anche in relazione al disposto sequestro in punto di fumus, dalla preclusione cautelare derivante dalla pronuncia del 30.9.2021 della Quarta Sezione di questa Corte, le doglianze sviluppate su un piano meramente fattuale dal Procuratore della Repubblica in ordine al periculum in mora si destinano, tuttavia, all'inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 19.1.2023
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore, avv. Guido Camera, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 19.9.2022 il Tribunale di Modena ha accolto l'appello cautelare avverso il provvedimento del Gip che aveva rigettato la richiesta della ER s.r.I., disponendo la revoca del sequestro preventivo sul comparto di discarica dei rifiuti ER O e ER 1 sito nel Comune di Finale Emilia in Penale Sent. Sez. 3 Num. 11579 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 19/01/2023 relazione a plurimi reati collegati alla gestione delle medesime, fra cui il delitto di abuso di ufficio ex art. 323 cod. pen. collegato agli omessi adempimenti previsti dall'art. 244 d. Igs. 152/2006 consistenti nell'adozione delle procedure di prevenzione, caratterizzazione, ripristino e messa in sicurezza dei siti a seguito del rilevato superamento nel periodo tra il 2010 e il 2017 di numerosi parametri di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), sul rilievo della cessazione del periculum in mora. A fondamento della revoca il provvedimento in esame ha evidenziato come all'esito di una conferenza di servizi indetta ai sensi del Titolo V della Parte IV del medesimo decreto legislativo fosse stato accertato, secondo quanto risultante dal relativo verbale redatto in data 8.2.2022, che i superamenti delle CSC in precedenza rilevati dall'ARPA non fossero, "allo stato attuale" correlati a fenomeni di contaminazione provenienti dalle discariche, di talchè si dovevano escludere fattori di rischio per l'ambiente derivanti dal compendio sottoposto alla misura cautelare penale. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale articolando un unico motivo con il quale deduce il vizio di violazione di legge riferito all'art. 242 d. Igs. 152/2006 rilevando che, in assenza del procedimento tipizzato da tale norma, il quale prevede specifiche prescrizioni di ordine tecnico costituite in primis dalla presentazione di un piano di caratterizzazione da redigersi a cura del responsabile dell'inquinamento attraverso la ricostruzione storica delle attività produttive, l'elaborazione di un modello concettuale preliminare, la predisposizione e l'esecuzione di un piano di indagini e, successivamente a tali fasi, l'identificazione dei livelli di concentrazione accettabili nonché l'individuazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza, non potesse ritenersi cessato il pericolo di inquinamento ambientale. Quantunque l'organo legittimato ad accertare la non correlabílità dei superamenti di CSC all'attività di gestione della discarica sia la conferenza dei servizi, trattasi ciò nondimeno, secondo il Procuratore ricorrente, di un accertamento che deve provenire dalla compiuta attuazione di un piano di caratterizzazione con le caratteristiche di cui al Titolo V del decreto legislativo in conformità all'attuazione degli adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 242 citato, e non già a seguito di indagini ordinarie compiute dall'PA o dallo stesso gestore, cosícchè l'esito della suddetta Conferenza poteva al più ritenersi un parere di innocuità della discarica. Adduce in via meramente esemplificativa dell'incompletezza delle indagini che, in relazione ad un'anomalia registrata nel 2020 potenzialmente riconducibile alla presenza di un percolato nella discarica ER 1 al di sotto della geomembrana sottostante, nessun ulteriore accertamento o verifica erano stati effettuati, malgrado le conclusioni raggiunte. Evidenzia la contraddittorietà tra il proposito espresso dalla Conferenza dei servizi "di definire in modo univoco i valori di fondo cui riferire il superamento delle CSC 2 ripercorrendo le varie fasi previste dalla normativa sui siti contaminati a partire dal piano di caratterizzazione" e il giudizio espresso dalla stessa Conferenza in assenza del suddetto piano di caratterizzazione, sottolineando come il ragionamento seguito dall'ordinanza impugnata fosse intrinsecamente viziato dando per certo un dato conseguito in assenza del percorso accertativo previsto ex lege. 3. Con memoria di replica la difesa ha dedotto che la proposta impugnazione si traduce nella sollecitazione di un sindacato dell'operato dell'autorità amministrativa tanto inammissibile, sotto il profilo penale, quanto palesemente infondato, avuto riguardo agli elementi tecnico-scientifici, oltre che normativi extrapenali sottostanti. Muovendo dalla premessa secondo cui in materia di inquinamento ambientale le valutazioni delle autorità preposte sono ampiamente discrezionali e quindi possono essere sindacate in sede di legittimità nei soli casi di risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori"(Cons. Stato, sez. IV, n. 3426/2022), sostiene la difesa che, mentre i superamenti delle CSC erano stati prima di allora sempre gestiti in modo ordinario secondo quanto disciplinato dall'AIA dell'impianto, la convocazione invece della Conferenza dei servizi, attraverso la quale erano stati compiuti i monitoraggi delle acque sottostanti alla discarica e una serie approfondita di indagini, aveva portato ad un vero e proprio piano di caratterizzazione elaborato dall'organo deputato ex lege, ovvero alla completa ricostruzione dello stato ambientale del sito finalizzato a definire l'origine dei superamenti delle CSC ed escludere impatti da parte delle discariche gestite dalla feronia. Rileva pertanto come nessuna violazione delle procedure prescritte dall'art. 242 d. Igs. 152/2006 fosse ravvisabile nel caso di specie tenuto conto che il soggetto obbligato alla caratterizzazione, all'analisi di rischio e alla bonifica o alla messa in sicurezza del sito è, ai sensi della stessa norma, esclusivamente "l'autore del comportamento che ha causato la contaminazione" e che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'anomalia potenzialmente riconducibile alla presenza di percolato nella discarica ER 1 era stata esclusa, essendosi accertato che "i valori di resistività sono molto vicini ai valori delle resistività medie osservate nei rilievi eseguiti nei territori circostanti", presentando l'intero contesto geologico e geochimico locale alte concentrazioni di arsenico, ferro, manganese ed altri metalli. Precisa che, anche per quanto concerne l'analisi di rischio, il tema era stato ampiamente trattato nella conferenza di servizi del 19 marzo 2020, che aveva concluso che pur essendosi cautelativamente ipotizzato che i superamenti delle CSC fossero riconducibili alla presenza delle discariche, l'Analisi di Rischio di secondo livello, integrata con elaborazioni relative alla sorgente secondaria corrispondente all'acquitardo superficiale, "aveva verificato l'accettabilità del 3 rischio sanitario ed ambientale per i recettori potenzialmente esposti alle concentrazioni di inquinanti." CONSIDERATO IN DIRITTO Il presente ricorso, pur invocando formalmente un vizio di violazione di legge consistente nella mancata osservanza dell'art. 242 d. Igs. 156/2006, si risolve invece in una sostanziale censura di ordine motivazionale sulle valutazioni rese dalla Conferenza dei Servizi all'esito delle indagini finalizzate a verificare, nel quadro ambientale dell'area su insistono le due discariche oggetto del disposto sequestro, l'origine della contaminazione del territorio rilevato dall'ARPA stante il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), recepite dal provvedimento impugnato. Il Tribunale di Modena, nel sottolineare come immutato dovesse ritenersi il quadro cautelare in relazione al fumus commissi delicti con conseguente formazione, in mancanza di elementi di novità dedotti dall'appellante, del giudicato cautelare, ha invece rilevato che costituisse un novum, suscettibile di incidere sul periculum relativo alla contaminazione del territorio, il sopravvenuto accertamento da parte della Conferenza dei servizi, ovverosia dell'organismo qualificato ai sensi dello stesso d. Igs. 152/2006, ed appositamente convocata per la verifica delle cause del superamento dei valori-soglia di CSC reiteratamente rilevati dall'ARPA a seguito dei controlli periodicamente effettuati nell'arco temporale indicato nel capo di imputazione, in ordine all'assenza di correlazione tra l'inquinamento pur presente nell'area morfologica di interesse e fenomeni di contaminazione provenienti "allo stato attuale" dalle discariche. All'esito dei risultati di tali indagini, cristallizzate nel verbale redatto dalla Conferenza dei servizi dell'8.2.2022, ha perciò ritenuto venute meno le esigenze cautelari insite nell'aggravamento delle conseguenze del reato costituite dall'effetto inquinante delle discariche. Non ha pregio invocare in questa sede così come fa il Procuratore della Repubblica la mancata osservanza delle specifiche scansioni procedurali disciplinate dall'art 242 d. Igs. 152/2006 atteso che, a fronte di un accertamento in fatto, qual è quello compiuto dai giudici della cautela sulla base delle indagini compiute non già soltanto dalle parti, bensì dell'organo tecnico qualificato ex lege alle valutazioni di natura tecnica sottostanti ad una condotta potenzialmente in grado di contaminare il territorio, deve ritenersi inibito a questa Corte il sindacato cui viene sollecitata dal ricorrente. Analogamente a quanto già affermato in un risalente pregevole arresto in materia di rilascio di titoli abilitativi edilizi (Sez. 3, Sentenza n. 20571 del 4 28/04/2010, Albert', Rv. 247189), deve ritenersi insindacabile in sede di legittimità la regolarità dei procedimenti amministrativi che, postulando la verifica dell'operato della pubblica amministrazione, è istituzionalmente riservata al giudice di merito, mentre il controllo demandato al giudizio di cassazione è esclusivamente circoscritto alla correttezza giuridica dell'accertamento compiuto, senza che neppure rilevino in questa sede eventuali errori interpretativi commessi nel verificare detta regolarità (Sez. 3, Sentenza n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035). Ed invero, essendo le risultanze delle indagini espletate dalla Conferenza dei servizi in conformità a quanto previsto dal Titolo V della parte IV del d. Igs. 152/2006 provvedimenti privi di carattere normativo e dunque non rientranti nel concetto di "legge", le doglianze articolate dal ricorrente in quanto ricomprese nella valutazione del fatto, debordano dal perimetro segnato dall'art. 325 cod. proc. pen. per il ricorso per cassazione, ammesso per i soli vizi di violazione di legge. Pertanto, pur dovendo essere rilevato che i soggetti coinvolti dall'accertamento tecnico in esame risultano essere stati rinviati a giudizio per i reati presupposti concernenti le condotte pregresse, coperti, anche in relazione al disposto sequestro in punto di fumus, dalla preclusione cautelare derivante dalla pronuncia del 30.9.2021 della Quarta Sezione di questa Corte, le doglianze sviluppate su un piano meramente fattuale dal Procuratore della Repubblica in ordine al periculum in mora si destinano, tuttavia, all'inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 19.1.2023