CASS
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 8143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8143 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AF AG CC - 10/12/2025 R.G.N. 28397/2025 AS AL SENTENZA Sul ricorso proposto da: AO AH nato in [...] il [...] avverso il decreto del 17/07/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Brescia vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 17 luglio 2025 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibilei le istanze presentate nell’interesse di AO AH, tese ad ottenere l’applicazione di misure alternative, per assenza della prescritta elezione di domicilio.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - AO AH. Si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La difesa rappresenta – e documenta – l’avvenuto deposito (in data 28 ottobre 2022, presso l’Ufficio di Procura) di istanza tesa all’ottenimento di misure alternative, corredata da elezione di domicilio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. la difesa ha documentato l'avvenuta presentazione, fin dal 2022, di istanza avente ad oggetto le misure alternative, con l'indicazione da parte dell'interessato della domiciliazione (ribadita nella sottostante nomina) in Palazzolo dell'Oglio, Via Isonzo, n. 22. La decisione appare eccentrica rispetto al contenuto degli atti ed è probabilmente frutto di inadeguata fascicolazione. In relazione alla mancata verifica dell'evenienza e della inerenza - o meno - di tale documento all'istanza oggetto di valutazione, emerge la carenza delle condizioni legittimanti l'emissione del decreto inaudita altera parte, in luogo dell'adozione del procedimento ordinario, con la previa instaurazione del contraddittorio. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo Penale Sent. Sez. 1 Num. 8143 Anno 2026 Presidente: IA NC Relatore: AG AF Data Udienza: 10/12/2025 giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia. Così è deciso, 10/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AF AG NC IA 2
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 17 luglio 2025 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibilei le istanze presentate nell’interesse di AO AH, tese ad ottenere l’applicazione di misure alternative, per assenza della prescritta elezione di domicilio.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - AO AH. Si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La difesa rappresenta – e documenta – l’avvenuto deposito (in data 28 ottobre 2022, presso l’Ufficio di Procura) di istanza tesa all’ottenimento di misure alternative, corredata da elezione di domicilio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. la difesa ha documentato l'avvenuta presentazione, fin dal 2022, di istanza avente ad oggetto le misure alternative, con l'indicazione da parte dell'interessato della domiciliazione (ribadita nella sottostante nomina) in Palazzolo dell'Oglio, Via Isonzo, n. 22. La decisione appare eccentrica rispetto al contenuto degli atti ed è probabilmente frutto di inadeguata fascicolazione. In relazione alla mancata verifica dell'evenienza e della inerenza - o meno - di tale documento all'istanza oggetto di valutazione, emerge la carenza delle condizioni legittimanti l'emissione del decreto inaudita altera parte, in luogo dell'adozione del procedimento ordinario, con la previa instaurazione del contraddittorio. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo Penale Sent. Sez. 1 Num. 8143 Anno 2026 Presidente: IA NC Relatore: AG AF Data Udienza: 10/12/2025 giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia. Così è deciso, 10/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AF AG NC IA 2