Sentenza 4 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2004, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INTERDOMUS S.R.L. corr. in Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore ND AN, rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIO TONIOLO per delega in calce al ricorso per Cassazione, non elettivamente domiciliata in Roma;
- ricorrente -
contro
Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
- intimato controricorrente -
avverso la sentenza n. 1060 in data 3.6.99 della Corte di Appello di Venezia, depositata in data 12.7.99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 LUGLIO 2003 dal Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione notificata il 15.3.96, la s.r.l. US conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, onde conseguire la restituzione delle tasse annuali di concessione governativa sulle società, a causa del ritenuto contrasto tra la norma impositiva italiana e la normativa comunitaria. Si costituiva l'Amministrazione Finanziaria dello Stato e, premesse diverse eccezioni pregiudiziali e procedurali, nel merito si opponeva all'accoglimento della domanda. Il Tribunale, ritenuto che per alcune delle annualità richieste si era verificata la decadenza triennale, accoglieva in parte la domanda attrice e condannava l'Amministrazione Finanziarla dello Stato a pagare all'US lit. 14 milioni oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
2. Proponeva appello la s.r.l. US per sostenere che alcuna decadenza si era verificata.
Proponeva appello incidentale l'Amministrazione Finanziaria dello Stato. La Corte di Appello, con la sentenza oggi impugnata, riteneva applicabile l'art. 11 della Legge n. 448.98 quale "ius superveniens". Pertanto accoglieva per quanto di ragione i due appelli, principale ed incidentale, con condanna dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato a pagare lit. 15.500.000 con interessi al tasso vigente all'1.1.99 a far data dalle istanze amministrative di rimborso. La Corte di Appello così motivava:
- la norma sopravvenuta non si pone in contrasto col diritto comunitario e pertanto da ogni annualità da rimborsare va detratta la tassa forfetaria annuale stabilita dall'art. 11 della Legge n. 448.98;
- la US non ha prodotto istanze di rimborso per gli anni 1985, 1986 e 1987;
- quelle successive, valutate secondo la data di ricevimento da parte dell'Amministrazione, sono tempestive e pertanto compete il rimborso a partire dal 1988;
- va esclusa la prescrizione, dedotta con l'appello incidentale, posto che la richiesta di rimborso ne interrompe il termine;
- gli interessi vanno riconosciuti dalle date delle istanze di rimborso, ma il tasso è minore.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione la s.r.l. US, deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., degli artt. 11 della Legge n. 448.98 e del Diritto Comunitario, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C.. Invero, detto art. 11 si pone in contrasto col diritto comunitario e va disapplicato.
4. Il motivo è fondato e va accolto. Questa Corte ha infatti ritenuto, con precedenti sentenze in termini, che la tassa di concessione governativa per l'Iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo a quello di prima iscrizione è illegittima, ponendosi in contrasto con la Direttiva CE n. 335.69; tale incompatibilità non è venuta meno con l'art. 11 della Legge n. 448.98: vedi in tal senso Cass.
9.7.99 n. 7176. Infatti, pur con la riduzione degli importi stabiliti, anche in relazione alla norma sopravvenuta si pone il problema della sua conformità alla normativa comunitaria, posto che la tassa è prevista non già a fronte di un servizio reso in concreto, ma per il semplice mantenimento dell'iscrizione, a prescindere dalla circostanza che il contribuente usufruisca del servizio. Per conseguenza, stante il persistente contrasto con la fonte comunitaria indicata, la norma interna va disapplicata. Con la sentenza in data 10.9.2002 nelle cause C 216 e C 222/99, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha confermato che "le tasse di concessione forfetarie annuali retroattive" sono illegittime, sia che la società possa ripetere altre imposte pagate per l'iscrizione di atti diversi da quello costitutivo, sia che non possa ottenere tale ripetizione, in quanto non siano calcolate in base al solo costo delle formalità e le spese generate da operazioni minori. Ove il costo sia stato coperto dai diritti di cancelleria, tali tasse non possono considerarsi remunerative. "A fortiori" le tasse di concessione forfetarie annuali non possono avere carattere remunerativo qualora si riferiscano ad anni un cui non si è proceduto all'iscrizione di atti diversi dall'atto costitutivo. Vedi, tra le altre, Cass. 12.5.2003 n. 7207.
5. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., dell'art. 11 Legge n. 448.98, in relazione all'avvenuto accoglimento di una domanda "nuova e diversa" rispetto all'oggetto del contendere.
6. Il motivo, anche se assorbito dall'accoglimento del primo motivo, va dichiarato infondato, perché la Corte di Appello ha applicato, sulla scorta dello "ius superveniens", il principio della "quanti minoris", detraendo dall'importo da rimborsare l'importo che la legge sopravvenuta prescriveva di detrarre retroattivamente. La Corte di Appello non ha dubitato della legittimità comunitaria di tale legge ed ha deciso di conseguenza.
7. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., dell'art. 11 della Legge n. 448.98 in ordine al tasso di interesse praticato, in quanto la Corte di Appello ha violato il principio di equivalenza.
8. Il motivo è fondato a va accolto. La Legge n. 448.98 ha riconosciuto un interesse minore di quello che spetta ai contribuenti in genere quando hanno diritto al rimborso di imposte indebite. Con ciò, ha violato il principio di "equivalenza", che la Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza 10.9.2002 - PR e ER - ha così determinato: "Il diritto comunitario osta a che uno stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile col diritto comunitario...a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi. Nel par. 78 della motivazione la Corte di Giustizia della Comunità Europea precisa che tra le "condizioni" di cui parla sono compresi gli interessi. Nel senso che la norma relativa agli interessi di cui alla Legge n. 448.98 va disapplicata, vedasi "ex multis" Cass. 12.5.2003 n. 7207: "...il tasso di interesse stabilito dall'art. 11 comma 3 della Legge n. 448.98 (pari al 2,50% annuo, vigente alla data di entrata in vigore della legge) è inferiore alla misura (pari, alla stessa data, al 2,5% semestrale) fissata, in via generale, dall'art. 5 della Legge n. 29.1961, per la restituzione delle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari non dovute. Così disponendo, detto art. 11 si pone in contrasto con la normativa comunitaria e va pertanto disapplicato, atteso che questa, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea - sentenza del 10.9.2002 nelle cause riunite C 216.99 e C 222.99 - osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile col diritto comunitario a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero - in mancanza di tali norme - alla restituzione del tributo di cui trattasi.
9. Con il quarto motivo del ricorso, la ricorrente US chiede la rimessione del processo alla Corte di Giustizia della Comunità Europea. Motivo infondato, in quanto questa Corte di Cassazione si uniforma alle pronunce della Corte di Giustizia suddetta e non vi è spazio per ulteriori dubbi interpretativi.
10. Col quinto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., degli artt. 13 del D.P.R. n. 641.72, 5 Legge n. 29.61 e 2 del D.P.R. n. 1199.71. La Corte di Appello ha stabilito la decorrenza degli interessi dalla ricezione delle domande di rimborso e non dalla spedizione. 11. Il motivo è fondato. Posto che, con orientamento ormai univoco, questa Corte di Cassazione ha ritenuto l'effetto interattivo della decadenza coincidente con la spedizione e non con la ricezione della richiesta di rimborso, non vi è ragione per negare a parte ricorrente il diritto a percepire gli interessi sulle somme da rimborsare a partire dalle date in cui le domande stesse sono o si considerano presentate, vale a dire dalla data di spedizione della raccomandata con la richiesta di restituzione. Va dunque accertata la data di spedizione - e non di ricezione - di ogni singola raccomandata.
12. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello, la quale provvederà anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004