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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2024, n. 16874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16874 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA TU nato il [...] avverso l'ordinanza del 19/02/2023 del TRIBUNALE di ANCONA svolta la relazione dal Consigliere Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Pietro MOLINO, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16874 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 07/03/2024 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale civile di Ancona ha dichiarato il difetto di competenza funzionale del Presidente di quell'ufficio giudiziario a conoscere della opposizione avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza di Ancona, nell'ambito di un procedimento ivi pendente, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti presentata nell'interesse di TU ZA. 2. Avverso il provvedimento ha proposto regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 47, cod. proc. civ., la difesa dell'interessato, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione ed errata applicazione dell'art. 38, cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Ancona rilevato tardivamente l'incompetenza funzionale di quell'ufficio giudiziario, richiamando la ratio della norma che è quella di assicurare una rapida individuazione del giudice competente, con conseguente radicamento del procedimento dinnanzi a quel giudice. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, con riferimento all'art. 170, d.P.R. n. 115/2002, rilevando che il Tribunale avrebbe equivocato sul contenuto dell'opposizione: con essa, non si era inteso censurare la mancata liquidazione dei compensi maturati in regime di patrocinio a spese dello Stato, ma il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio, con la conseguenza, secondo la prospettiva difensiva, che la competenza a conoscere dell'opposizione spetterebbe all'autorità giudiziaria individuata. 3. Il procedimento, chiamato davanti alla Seconda sezione civile di questa Corte di cassazione, è stato da questa rimesso, per l'eventuale assegnazione al comparto penale, alla Prima Presidente, la quale ha disposto la trasmissione del medesimo a questa Sezione penale, competente secondo le previsioni delle tabelle organizzative. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Pietro MOLINO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è tardivo e, pertanto, inammissibile. 2. Deve, intanto, precisarsi che, nella specie, oggetto della impugnazione è un provvedimento con il quale è stato definito, con pronuncia in rito, un procedimento di opposizione instaurato avverso il decreto del magistrato di sorveglianza di declaratoria di inammissibilità di una domanda di ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti. Orbene, a norma dell'art. 99, d.P.R. n. 115/2002, avverso tale provvedimento 2 è ammesso ricorso entro venti giorni dalla notizia del provvedimento davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. Nel caso in esame, l'opposizione è stata presentata a giudice funzionalmente incompetente, posto che per giurisprudenza pacifica, il procedimento di sorveglianza è considerato, ai fini in esame, del tutto autonomo, essendo peraltro riconosciuto, sin dall'arresto del giudice delle leggi (Corte cost. 139/1988, con riferimento all'allora vigente art. 15, legge n. 217/1990), che la mancata previsione della fase esecutiva non comportava necessariamente l'esclusione di essa, connotata dall'intervento della difesa tecnica. Quanto alla competenza a decidere in ordine all'istanza di ammissione, ma anche all'eventuale opposizione ai sensi dell'art. 99, d.P.R. n. 115/2002, poi, è pacifico che la stessa riguardi il Presidente di quell'ufficio giudiziario e non del Tribunale del medesimo distretto che non ha alcun potere di interferenza sulle competenze di quel diverso ufficio, tale competenza dovendosi ritenere funzionale e ricavandosi dal combinato disposto degli artt. 99 e 75, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 (sez. 4, n., 43476 del 30/9/2014, Rat, Rv. 260951-01; n. 42852 del 9/10/2008, Traversa, Rv. 241337-01; n. 13152 del 19/3/2019, Amoroso, Rv. 275798-01, in cui si è precisato che l'ammissione al gratuito patrocinio disposta per il giudizio di cognizione non opera in quello dinanzi al tribunale di sorveglianza poiché si tratta di processi diversi e non di fasi di un medesimo processo, essendo pertanto necessaria, per ciascuno di essi, la presentazione di una specifica istanza di ammissione al beneficio a cui consegue un autonomo provvedimento). Del tutto irrilevante, poi, è la circostanza che l'opposizione sia stata assegnata per l'esame a un giudice del Tribunale ordinario, considerato l'esito di quella decisione: con la stessa, infatti, si è correttamente rilevata l'incompetenza funzionale dell'autorità giudiziaria adita con un'opposizione, peraltro, erroneamente proposta ai sensi dell'art. 170, d.P.R. n. 115/2002, stante l'oggetto di essa, l'ammissione al beneficio, cioè, e non la liquidazione dei compensi (sul distinguo, ormai pacifico, Sez. unite civili, n. 19161 del 3/9/2009; sez. 2 civile, n. 12802 del 14/5/2019; sez.
6-2 civile, n. 10136 del 16/4/2021, in riferimento al riparto delle competenze tra le sezioni civile e penali della Corte di cassazione, avuto riguardo all'oggetto dell'opposizione come sopra indicato). Da qui, l'orientamento sopra richiamato, basato sul diverso oggetto del provvedimento opposto (ammissione al beneficio o liquidazione dei compensi) che può dirsi ormai sostanzialmente consolidato nella giurisprudenza di legittimità (si segnala, quale precedente isolato, sez. 4, n. 10009 del 3/12/2021, dep. 2022, Prevete, Rv. 282858-01, in cui si è affermato che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applica la disciplina del rito civile sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis cod. proc. civ., in forza del rinvio di cui all'art. 99, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alle forme del processo speciale previsto per gli onorari di avvocato, pronuncia rimasta però isolata). Si distingue, infatti, tra le controversie sui compensi, nelle quali primeggia il rilievo della natura squisitamente civilistica e patrimoniale della causa, dalle controversie sull'ammissione al diritto alla difesa a spese dello Stato e sulla revoca di tali atti, nelle quali, pur non difettando certamente un profilo patrimoniale, acquista un 3 importante peso il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale (sez. 4, n. 12491 del 2/3/2011, Esposito, Rv. 250134-01; n. 18697 del 21/3/2018, Mari/li, Rv. 273254-01; in motivazione, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, Mucci). 3. Tanto premesso, nella specie, l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto/declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ammissione doveva essere yoylpostq f dinnanzi al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona (ufficio al quale appartiene il magistrato di sorveglianza che ha deciso sull'istanza di ammissione), ai sensi dell'art. 99, d.P.R. n. 115/2002 e secondo i termini ivi previsti. Infatti, è già stato chiarito che il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (sez. 4, n. 29385 del 26/5/2022, Vetrugno, Rv. 283424-01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa della tardività dell'opposizione al decreto reiettivo dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per superamento del termine di giorni venti di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002; n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, Mucci, Rv. 274908-01, in cui si è ritenuta l'abnormità del provvedimento con cui il presidente del tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e il provvedimento del presidente del tribunale comporta l'impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge;
n. 40478 del 27/9/2023, Anyanwu, Rv. 285068-01, in cui si è ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento). Con la ulteriore conseguenza che il ricorso in opposizione di cui all'art. 99, comma 2, d.P.R. n. 115,/2002 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione deve essere notificato all'amministrazione finanziaria, parte necessaria del procedimento, e non anche al Ministero della Giustizia, diversamente da quanto previsto per il procedimento di opposizione alle liquidazioni inerenti attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale il Ministero medesimo deve essere notiziato, ai sensi dell'art. 170 del medesimo d.P.R., in 4 quanto titolare del rapporto di debito oggetto della procedura (sez. 4, n. 39024 del 20/9/2022, Aissani, Rv. 283585-01). 4. Una volta precisato che il procedimento di opposizione è quello previsto dall'art. 99, d.P.R. n. 115/2002, ne deriva, con specifico riferimento al caso in esame, la tardività del ricorso ai sensi dell'art.99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, siccome proposto oltre il termine di giorni venti dalla comunicazione del decreto impugnato (sez. 4, n. 32878 del 28/6/2022, Wiecek, Rv. 283460-01, in cui si è precisato che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, il termine di venti giorni per proporre il ricorso contro il decreto d'inammissibilità dell'istanza decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto comunicazione del provvedimento e non dal suo deposito). Nella specie, il provvedimento di rigetto è stato notificato alla parte il 20 febbraio 2023, laddove il ricorso è stato depositato dopo lo spirare del termine di legge da individuarsi nel 12 marzo 2023. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi motivi di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 marzo 2024.
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Pietro MOLINO, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16874 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 07/03/2024 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale civile di Ancona ha dichiarato il difetto di competenza funzionale del Presidente di quell'ufficio giudiziario a conoscere della opposizione avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza di Ancona, nell'ambito di un procedimento ivi pendente, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti presentata nell'interesse di TU ZA. 2. Avverso il provvedimento ha proposto regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 47, cod. proc. civ., la difesa dell'interessato, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione ed errata applicazione dell'art. 38, cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Ancona rilevato tardivamente l'incompetenza funzionale di quell'ufficio giudiziario, richiamando la ratio della norma che è quella di assicurare una rapida individuazione del giudice competente, con conseguente radicamento del procedimento dinnanzi a quel giudice. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, con riferimento all'art. 170, d.P.R. n. 115/2002, rilevando che il Tribunale avrebbe equivocato sul contenuto dell'opposizione: con essa, non si era inteso censurare la mancata liquidazione dei compensi maturati in regime di patrocinio a spese dello Stato, ma il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio, con la conseguenza, secondo la prospettiva difensiva, che la competenza a conoscere dell'opposizione spetterebbe all'autorità giudiziaria individuata. 3. Il procedimento, chiamato davanti alla Seconda sezione civile di questa Corte di cassazione, è stato da questa rimesso, per l'eventuale assegnazione al comparto penale, alla Prima Presidente, la quale ha disposto la trasmissione del medesimo a questa Sezione penale, competente secondo le previsioni delle tabelle organizzative. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Pietro MOLINO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è tardivo e, pertanto, inammissibile. 2. Deve, intanto, precisarsi che, nella specie, oggetto della impugnazione è un provvedimento con il quale è stato definito, con pronuncia in rito, un procedimento di opposizione instaurato avverso il decreto del magistrato di sorveglianza di declaratoria di inammissibilità di una domanda di ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti. Orbene, a norma dell'art. 99, d.P.R. n. 115/2002, avverso tale provvedimento 2 è ammesso ricorso entro venti giorni dalla notizia del provvedimento davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. Nel caso in esame, l'opposizione è stata presentata a giudice funzionalmente incompetente, posto che per giurisprudenza pacifica, il procedimento di sorveglianza è considerato, ai fini in esame, del tutto autonomo, essendo peraltro riconosciuto, sin dall'arresto del giudice delle leggi (Corte cost. 139/1988, con riferimento all'allora vigente art. 15, legge n. 217/1990), che la mancata previsione della fase esecutiva non comportava necessariamente l'esclusione di essa, connotata dall'intervento della difesa tecnica. Quanto alla competenza a decidere in ordine all'istanza di ammissione, ma anche all'eventuale opposizione ai sensi dell'art. 99, d.P.R. n. 115/2002, poi, è pacifico che la stessa riguardi il Presidente di quell'ufficio giudiziario e non del Tribunale del medesimo distretto che non ha alcun potere di interferenza sulle competenze di quel diverso ufficio, tale competenza dovendosi ritenere funzionale e ricavandosi dal combinato disposto degli artt. 99 e 75, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 (sez. 4, n., 43476 del 30/9/2014, Rat, Rv. 260951-01; n. 42852 del 9/10/2008, Traversa, Rv. 241337-01; n. 13152 del 19/3/2019, Amoroso, Rv. 275798-01, in cui si è precisato che l'ammissione al gratuito patrocinio disposta per il giudizio di cognizione non opera in quello dinanzi al tribunale di sorveglianza poiché si tratta di processi diversi e non di fasi di un medesimo processo, essendo pertanto necessaria, per ciascuno di essi, la presentazione di una specifica istanza di ammissione al beneficio a cui consegue un autonomo provvedimento). Del tutto irrilevante, poi, è la circostanza che l'opposizione sia stata assegnata per l'esame a un giudice del Tribunale ordinario, considerato l'esito di quella decisione: con la stessa, infatti, si è correttamente rilevata l'incompetenza funzionale dell'autorità giudiziaria adita con un'opposizione, peraltro, erroneamente proposta ai sensi dell'art. 170, d.P.R. n. 115/2002, stante l'oggetto di essa, l'ammissione al beneficio, cioè, e non la liquidazione dei compensi (sul distinguo, ormai pacifico, Sez. unite civili, n. 19161 del 3/9/2009; sez. 2 civile, n. 12802 del 14/5/2019; sez.
6-2 civile, n. 10136 del 16/4/2021, in riferimento al riparto delle competenze tra le sezioni civile e penali della Corte di cassazione, avuto riguardo all'oggetto dell'opposizione come sopra indicato). Da qui, l'orientamento sopra richiamato, basato sul diverso oggetto del provvedimento opposto (ammissione al beneficio o liquidazione dei compensi) che può dirsi ormai sostanzialmente consolidato nella giurisprudenza di legittimità (si segnala, quale precedente isolato, sez. 4, n. 10009 del 3/12/2021, dep. 2022, Prevete, Rv. 282858-01, in cui si è affermato che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applica la disciplina del rito civile sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis cod. proc. civ., in forza del rinvio di cui all'art. 99, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alle forme del processo speciale previsto per gli onorari di avvocato, pronuncia rimasta però isolata). Si distingue, infatti, tra le controversie sui compensi, nelle quali primeggia il rilievo della natura squisitamente civilistica e patrimoniale della causa, dalle controversie sull'ammissione al diritto alla difesa a spese dello Stato e sulla revoca di tali atti, nelle quali, pur non difettando certamente un profilo patrimoniale, acquista un 3 importante peso il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale (sez. 4, n. 12491 del 2/3/2011, Esposito, Rv. 250134-01; n. 18697 del 21/3/2018, Mari/li, Rv. 273254-01; in motivazione, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, Mucci). 3. Tanto premesso, nella specie, l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto/declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ammissione doveva essere yoylpostq f dinnanzi al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona (ufficio al quale appartiene il magistrato di sorveglianza che ha deciso sull'istanza di ammissione), ai sensi dell'art. 99, d.P.R. n. 115/2002 e secondo i termini ivi previsti. Infatti, è già stato chiarito che il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (sez. 4, n. 29385 del 26/5/2022, Vetrugno, Rv. 283424-01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa della tardività dell'opposizione al decreto reiettivo dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per superamento del termine di giorni venti di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002; n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, Mucci, Rv. 274908-01, in cui si è ritenuta l'abnormità del provvedimento con cui il presidente del tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e il provvedimento del presidente del tribunale comporta l'impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge;
n. 40478 del 27/9/2023, Anyanwu, Rv. 285068-01, in cui si è ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento). Con la ulteriore conseguenza che il ricorso in opposizione di cui all'art. 99, comma 2, d.P.R. n. 115,/2002 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione deve essere notificato all'amministrazione finanziaria, parte necessaria del procedimento, e non anche al Ministero della Giustizia, diversamente da quanto previsto per il procedimento di opposizione alle liquidazioni inerenti attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale il Ministero medesimo deve essere notiziato, ai sensi dell'art. 170 del medesimo d.P.R., in 4 quanto titolare del rapporto di debito oggetto della procedura (sez. 4, n. 39024 del 20/9/2022, Aissani, Rv. 283585-01). 4. Una volta precisato che il procedimento di opposizione è quello previsto dall'art. 99, d.P.R. n. 115/2002, ne deriva, con specifico riferimento al caso in esame, la tardività del ricorso ai sensi dell'art.99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, siccome proposto oltre il termine di giorni venti dalla comunicazione del decreto impugnato (sez. 4, n. 32878 del 28/6/2022, Wiecek, Rv. 283460-01, in cui si è precisato che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, il termine di venti giorni per proporre il ricorso contro il decreto d'inammissibilità dell'istanza decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto comunicazione del provvedimento e non dal suo deposito). Nella specie, il provvedimento di rigetto è stato notificato alla parte il 20 febbraio 2023, laddove il ricorso è stato depositato dopo lo spirare del termine di legge da individuarsi nel 12 marzo 2023. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi motivi di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 marzo 2024.