Art. 21. Indagini geologiche
E' prorogato di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il termine di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 1981, emanato in applicazione dell' articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 .
E' prorogato di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il termine di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 1981, emanato in applicazione dell' articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 .