Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
Quando due fondi siano separati da una striscia di terreno inedificata e inedificabile di proprietà aliena che abbia una larghezza inferiore alla distanza legale prescritta fra le costruzioni, non trova applicazione il diritto di prevenzione, dovendo ciascuno dei proprietari costruire sul proprio fondo ad una distanza, rispetto al confine con il terreno di proprietà aliena, che non sia inferiore alla metà della differenza che residua sottraendo dal distacco imposto dalla normativa edilizia la misura dello spazio occupato dalla striscia di terreno interposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3506 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. IU BOSELLI - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO PE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato ELIO RIPOLI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SP GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.SEVERI 73, presso lo studio dell'avvocato MARIO SALERNI, che lo difende unitamente all'avvocato PIETRO BORROMETI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
1998 avverso la sentenza n. 87/96 del Tribunale di MODICA, depositata il 13/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Elio RIPOLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Mario SALERNI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 luglio 1993 il PR di Modica - adito da IU PP, proprietario di un fondo in quella città - condannò il convenuto GI RO ad arretrare un edificio, di cui aveva intrapreso la costruzione in una sua area, fino alla distanza di cinque metri dal confine con una stradella appartenente in comune a lui e all'attore, interposta tra i loro rispettivi terreni. A tale pronuncia il PR pervenne rilevando che il locale piano regolatore generale imponeva in quella zona il rispetto della distanza di dieci metri tra pareti finestrate, senza escludere la possibilità di costruzioni in aderenza, ne' quindi l'applicabilità del criterio della prevenzione;
che tuttavia, nella specie, il prescritto distacco doveva ugualmente essere osservato, a causa della presenza della stradella;
che essa apparteneva anche all'attore, per cui non poteva farsi ricorso al principio giurisprudenziale, riferito al caso di proprietà di terzi, secondo cui il preveniente può "lucrare" lo spazio intermedio, costruendo a una distanza pari alla metà di quella consentita, dal confine del fondo del prevenuto con l'area intermedia;
che tale distanza, pertanto, doveva essere calcolata con riferimento alla linea di demarcazione tra il terreno del convenuto e la stradella.
Impugnata da GI RO, la decisione è stata riformata dal Tribunale di Modica, che con sentenza del 13 marzo 1996 ha rigettato l'originaria domanda del PP, ritenendo: che il fabbricato dell'appellante distava dalla proprietà dell'altra parte tra 5,03 e 5,71 metri circa, compresa la larghezza della stradella;
che questa era divenuta di proprietà comune dopo il rilascio della concessione edilizia e l'inizio dei lavori;
che l'interposizione tra le costruzioni di un terreno altrui non incide sul diritto di prevenzione;
che la metà della distanza da osservare. in simili casi, va calcolata rispetto al confine tra il fondo del prevenuto e la striscia intermedia, non importa se di terzi o di proprietà comune.
Contro la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione da IU PP, in base a quattro motivi. GI RO ha resistito con controricorso. Ognuna delle parti ha depositato una propria memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella sua memoria il resistente ha eccepito pregiudizialmente l'inammissibilità dell'impugnazione, sostenendo che il mandato conferito da IU PP al suo difensore è privo del requisito della specialità prescritto dall'art. 365 c.p.c., in quanto "non fa alcun riferimento specifico al giudizio di Cassazione ed è invece riferibile a procedimenti di merito cognitivi ed esecutivi".
L'eccezione non può essere accolta.
La procura in questione (nella quale testualmente si. legge:
"Delego a rappresentarmi e assistermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase e grado, di cognizione o di esecuzione, .l'Avv. Elio Ripoli ed eleggo domicilio presso di lui in Roma, P.le Clodio n. 22") è apposta a margine del ricorso (che a sua volta è intestato a LO IU ... rappr. e difeso dall'avv. Elio Ripoli ed elett. dom.to a Roma P.le Clodio 22 per delega a margine"). Per il giudizio di legittimità, espressioni come "rappresentarmi", "ogni sua fase e grado", "di esecuzione", sono effettivamente inappropriate. Ma l'inserimento dei due atti in uno stesso corpo documentale e i reciproci loro richiami ("per delega a margine", "nel presente procedimento") consentono di ritenere senz'altro l'uno riferito all'altro, tanto più che nel contesto del primo difettano elementi univocamente rivelatori di una volontà diversa: cfr. Cass. s.u. 27 ottobre 1995 n. 11178, con cui è stato composto il contrasto di giurisprudenza insorto nell'ambito di questa Corte, con riguardo alle ipotesi di impiego di formule polivalenti come quella in considerazione, nonché, da ultimo, Cass. s.u. 10 marzo 1998 n. 2642, che ha ribadito i principi ai quali il collegio ritiene di aderire e conformarsi - enunciati nella citata precedente pronuncia. Con il primo motivo di ricorso IU PP sostiene che il Tribunale è incorso in extrapetizione, dato che ha sovvertito la pronuncia del primo giudice circa l'individuazione del confine dal quale doveva essere computata la distanza da rispettare nella specie, anche se "l'appellante non aveva censurato affatto [tale] unico e necessario presupposto logico giuridico della decisione impugnata, ma anzi assumeva il medesimo presupposto a fondamento della propria doglianza , vertente sulla misura da osservare da quel confine indicato dal PR".
La tesi non è fondata.
Risulta dall'atto di appello - che questa Corte può
direttamente esaminare, stante la natura del vizio denunciato - che GI RO aveva bensì dedotto di aver diritto a mantenere il proprio fabbricato nel sito in cui ne era stata iniziata la costruzione, poiché aveva presentato una richiesta di variante della concessione edilizia, per poter trasformare in "cieca" la parete inizialmente progettata come "finestrata", con conseguente applicabilità, a suo dire, della distanza di m. 1,50 ordinariamente prescritta dal codice civile, in luogo di quella di m. 5 stabilita dallo strumento urbanistico locale. Tuttavia aveva implicitamente anche contestato che il distacco, quale che ne fosse l'entità, dovesse essere misurato dal confine tra il suo fondo e l'area interposta, richiamando la giurisprudenza di questa Corte relativa al pari sacrificio cui sono tenuti in simili ipotesi i frontisti, giurisprudenza che ora lo stesso PP invoca nel terzo e quarto motivo del ricorso. D'altra parte il giudicato, se può "coprire" anche questioni di diritto, oltre che di fatto, non si forma però sull'individuazione delle norme giuridiche che disciplinano la fattispecie e sulla loro interpretazione: in proposito il giudice di appello è svincolato dalle valutazioni compiute in primo grado, pur in mancanza di specifiche istanze della parte interessata (v., tra le più recenti, proprio in materia di distanze, Cass.20, marzo 1998 n. 2965). Essendo stato richiesto il rigetto della domanda proposta dall'originario attore, in totale riforma della sentenza di primo grado, al Tribunale quindi non era precluso decidere, difformemente dal PR, ne' che in ipotesi lo RO fosse tenuto a rispettare la distanza legale anziché la regolamentare, ne' che la misurazione dovesse partire dal confine della stradella con il fondo del PP, invece che da quello con l'altro terreno o da una ancora diversa linea.
Per analoghe ragioni va rigettato il secondo motivo di ricorso, con il quale si afferma che l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per "l'assenza di motivi specifici di impugnazione", in quanto "l'intera censura ruotava intorno ad una nuova prospettazione dei fatti, ad un nuovo tema di indagine estraneo al fatto costitutivo ed alla causa petendi dedotti in giudizio ed assunti a presupposto della decisione impugnata", per cui "il Giudice d'appello ha sostenuto, d'ufficio, la decisione con ragioni diverse da quelle dedotte dall'appellante".
Quanto alla "novità" dell'assunto relativo alla progettata trasformazione della parete, è sufficiente osservare che in appello non è vietato far valere, come ragione di rigetto delle pretese avversarie, circostanze di fatto ulteriori, eventualmente sopravvenute, rispetto a quelle che erano state dedotte in precedenza (v., per tutte, Cass. 22 gennaio 1998 n. 599).D'altra parte, come già si è rilevato, in realtà GI RO aveva sollevato in sede di gravame la questione, oltre che dell'entità del distacco da osservare, anche della linea da cui misurarlo. Ma altrimenti il problema avrebbe dovuto essere affrontato ugualmente dal Tribunale:
avendo respinto (implicitamente) la tesi secondo cui era applicabile il distacco "codicistico" di m. 1,50, il giudice di appello necessariamente doveva stabilire il modo di calcolo di quello di m. 5 fissato dal piano regolatore, per verificare se effettivamente sussistesse il diritto ad ottenere l'arretramento del fabbricato del vicino, che il PP aveva "azionato" nel promuovere il giudizio e del quale lo RO, anche in secondo grado, aveva continuato a contestare radicalmente la configurabilità.
Appunto a tale problema attengono gli ulteriori due motivi di ricorso, tra loro strettamente connessi e da esaminare quindi congiuntamente. Con l'uno IU PP si duole della rilevanza attribuita dal Tribunale al fatto che la comproprietà della stradella fosse stata da lui acquistata dopo che lo RO aveva ottenuto la concessione edilizia e iniziato i lavori di costruzione:
il che, secondo il ricorrente, è inesatto e comunque ininfluente. Con l'altro viene denunciata la violazione del principio secondo il quale la larghezza di un'area interposta tra due fondi, sia altrui o comune alle parti, non può essere computata, ai fini delle distanze, a vantaggio esclusivo di alcuno dei proprietari e quindi neppure del primo costruttore, come invece è stato fatto in sostanza dal giudice di secondo grado.
Queste censure sono fondate, per quanto di ragione.
Allorché due terreni finitimi sono separati da una striscia intermedia, inedificata e inedificabile a causa delle sue dimensioni, o dei vincoli da cui è gravata, o per altra ragione, non opera il criterio della prevenzione, in base al quale chi si attiva per primo può costruire sul confine o discostarsene di meno della metà della distanza legale o regolamentare: in tali casi l'istituto troverebbe applicazione in maniera monca, poiché il vicino, essendogli inibita l'utilizzazione dell'area interposta, resterebbe privato della possibilità, prevista dagli art. 875 e 877 c.c., di fabbricare in appoggio o in aderenza all'altro edificio. In questo senso si è orientata la più recente giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass. 20 aprile 1996 n. 3769), dalla quale non vi è ragione di discostarsi, in quanto si conforma a quel principio di giusto equilibrio tra i proprietari, cui è ispirata tutta la disciplina dei rapporti di vicinato e che verrebbe gravemente alterato, se si aderisse al precedente contrario indirizzo (seguito da Cass. 15 ottobre 1982 n. 5349 e 27 marzo 1990 n. 2463): il "diritto di prevenzione" darebbe luogo a un ingiustificato vantaggio per una delle parti, non bilanciato dalla possibilità, per l'altra, di esercitare quelle facoltà, che ne costituiscono il contrappeso. Del resto il Tribunale, pur citando quella precedente, ha aderito in sostanza alla menzionata più recente giurisprudenza: ha rigettato infatti l'originaria domanda del PP, non nel presupposto che lo RO fosse svincolato, come preveniente, dall'osservanza di qualsiasi distanza, bensì ritenendo che egli avesse rispettato quella di 5 metri, imposta dal piano regolatore di Modica.
La difformità dalla decisione di primo grado è dipesa soltanto dalla diversità del modo di calcolo: partendo dal profilo esterno del fabbricato in corso di costruzione, il PR si è arrestato al confine del fondo del convenuto con la "vanella" comune, invece il Tribunale è arrivato fino alla linea di demarcazione tra la stessa stradella e il terreno dell'attore.
Nessuno dei due criteri è però esatto, poiché entrambi danno luogo a ingiustificate disparità, a vantaggio dell'una o dell'altra parte, come risulta evidente dai risultati della loro applicazione pratica: in base alla pronuncia di primo grado lo RO e il PP potrebbero occupare con costruzioni i loro fondi, rispettivamente, fino a 5 e a 1,80 metri dai relativi confini con l'area interposta (supposto che sia larga circa m. 3,20, come è detto nella sentenza del Tribunale, mentre nel ricorso si parla di m. 3) e alla stregua della decisione di appello la situazione si invertirebbe specularmente, ma comunque, nei due casi, soltanto una delle parti "lucrerebbe", a proprio esclusivo beneficio, tutta l'estensione lineare dell'area intermedia. Questa pertanto deve essere "neutralizzata". utilizzando il metodo che già altra volta questa Corte ha stabilito doversi applicare in tali ipotesi (V. Cass.28 giugno 1993 n. 7129): dalla distanza legale o regolamentare viene sottratta la fascia interposta e si divide il risultato per due, ottenendo così la misura del distacco i proprietari, pariteticamente, sono tenuti a osservare, ognuno rispetto al confine del suo fondo.
Infine, va osservato che secondo il Tribunale l'inizio della costruzione è stato anteriore all'acquisto, da parte del PP, della comproprietà della stradella (che per la quota di metà già apparteneva allo RO), ma non è ben chiaro se tale circostanza sia stata ritenuta decisiva, poiché la motivazione della sentenza impugnata sul punto non è del tutto perspicua: infatti vi si legge, anche, che "la metà della distanza va calcolata a partire dal confine tra il fondo del prevenuto e la striscia intermedia, non importa se di terzi o di proprietà comune". Si deve comunque riconoscere che è esatto il rilievo formulato, in proposito, dal ricorrente: che l'area interposta appartenga a terzi, oppure ai proprietari dei terreni limitrofi, in comune tra loro o con estranei, non è influente, poiché in tutti i casi si verifica quella impossibilità di costruire in appoggio o in aderenza, che esclude l'applicabilità del principio della prevenzione e impone di calcolare le distanze secondo il criterio che si è sopra precisato. In conclusione, rigettati il primo e il secondo motivo di ricorso, debbono essere accolti per quanto di ragione gli altri due, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nel Tribunale di Ragusa, al quale viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso e accoglie gli altri per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa al Tribunale di Ragusa, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 18 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999