Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3506
CASS
Sentenza 10 aprile 1999

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Quando due fondi siano separati da una striscia di terreno inedificata e inedificabile di proprietà aliena che abbia una larghezza inferiore alla distanza legale prescritta fra le costruzioni, non trova applicazione il diritto di prevenzione, dovendo ciascuno dei proprietari costruire sul proprio fondo ad una distanza, rispetto al confine con il terreno di proprietà aliena, che non sia inferiore alla metà della differenza che residua sottraendo dal distacco imposto dalla normativa edilizia la misura dello spazio occupato dalla striscia di terreno interposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3506
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3506
    Data del deposito : 10 aprile 1999

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