Sentenza 23 giugno 2005
Massime • 1
Il conducente di un veicolo che abbia l'obbligo di precedenza prima di immettersi nella sede stradale non può limitarsi a verificare che altro conducente gli abbia concesso la precedenza, ma deve verificare con la massima diligenza, per andare esente da colpa, che non vi siano altri veicoli favoriti e procedere nella manovra solo quando abbia acquisito la certezza che questi veicoli non esistono o che i loro conducenti abbiano con sicurezza consentito l'attraverso del percorso. (Nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo a seguito di incidente stradale pronunciata a carico del conducente di un veicolo che, avendo l'obbligo di dare la precedenza, si era immesso nella sede stradale, grazie alla precedenza attribuitagli di fatto da altro veicolo favorito, omettendo però di controllare il sopraggiungere di altri veicoli, dietro quest'ultimo, pure aventi diritto di precedenza: onde si era verificato un incidente con un motoveicolo che, pur improvvidamente, superando sulla sinistra il veicolo che si era fermato, aveva finito con il collidere con il veicolo dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2005, n. 39391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39391 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 23/06/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1066
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 039635/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MA SS.NI responsabile civile;
nel procedimento
contro
:
NE BI N. IL 13/01/1967;
avverso SENTENZA del 18/11/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Luigi Ciampoli che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito, per la parte civile, l'avv. RAINONE Achille, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del responsabile civile avv. SAPONARO Michele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
La Corte:
OSSERVA
1) La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 18 novembre 2002, ha affermato la responsabilità, ai soli fini civili, di NE BI per il reato di omicidio colposo in danno di RI BI deceduto in seguito ad un incidente stradale. La Corte ha accolto l'appello delle parti civili contro la sentenza 7 giugno 2001 del Tribunale di Latina (che aveva assolto l'imputato dal reato ascrittogli), ha ritenuto che NE fosse da ritenere responsabile dell'incidente e lo ha condannato, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili ritenendo un concorso di colpa della vittima pari al sessanta per cento. I giudici di merito hanno ricostruito l'incidente in modo non divergente;
RI percorreva, ad elevata velocità, una strada con diritto di precedenza in Latina alla guida di un motociclo;
giunto in prossimità di un incrocio veniva a collisione con l'autovettura condotta dall'imputato che si era inoltrata nell'area di incrocio approfittando della circostanza che altra autovettura con diritto di precedenza, che proveniva dalla sua sinistra, si era fermata per consentirgli di attraversare l'incrocio. Il motociclista superava sulla sinistra l'auto ferma e andava a urtare contro l'autovettura condotta dall'imputato che si trovava ferma all'incrocio. Il primo giudice si era limitato ad escludere la colpa del conducente dell'autovettura, senza peraltro spiegare le ragioni di tale convincimento, mentre il giudice d'appello ha ritenuto che, pur in presenza di una colpa preponderante del motociclista, non potesse escludersi quella dell'automobilista perché era stato da lui violato l'obbligo di dare la precedenza a tutti i veicoli che provenivano dal senso di marcia favorito e senza accertarsi dell'eventuale presenza di altri veicoli sopraggiungenti dalla medesima direzione;
condotta che aveva creato un grave intralcio compromettendo anche il già precario equilibrio del motociclista che procedeva a velocità assai elevata.
2) Contro la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso il responsabile civile MA Assicurazioni che ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
- l'inammissibilità dell'appello proposto dalle parti civili in quanto, con l'impugnazione, gli appellanti avrebbero chiesto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato mentre la loro impugnazione non poteva che essere limitata ai capi riguardanti gli effetti civili;
- la carenza e l'illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza dell'elemento soggettivo per non avere, i giudici di appello, considerato che l'automobilista aveva ottenuto la precedenza di fatto da parte degli automobilisti con diritto di precedenza;
non esisterebbe quindi alcuna violazione del diritto di precedenza da parte di NE e non potrebbe essere a lui attribuita neppure la colpa a titolo generico in mancanza dei requisiti di prevedibilità ed evitabilità dell'evento anche perché RI non solo aveva superato l'autovettura ferma ma si era addirittura spostato nell'altra corsia riservata ai veicoli che provenivano dall'opposto senso di marcia;
l'inesistenza del rapporto di causalità tra la condotta dell'automobilista e l'evento riconducibile esclusivamente alla condotta estremamente imprudente del motociclista. Hanno replicato con memoria le parti civili che hanno ribadito la correttezza delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e hanno concluso per il rigetto del ricorso.
3) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Il primo motivo di ricorso deve anzi essere ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato.
Nell'atto di appello della parte civile non ci si limitava infatti a chiedere l'affermazione della responsabilità penale di NE ma veniva chiesta anche la condanna di questi al risarcimento del danno. Ciò vale a rendere ammissibile l'appello a nulla rilevando che vi fosse, nell'impugnazione, anche la richiesta di condanna penale peraltro giustificata dalla circostanza che, comunque, l'affermazione dell'esistenza della responsabilità penale, sia pure non comportando alcun effetto di natura penale, costituisce il presupposto per l'accoglimento dell'azione civile nel giudizio penale. 4) Infondati sono invece il secondo e il terzo motivo di gravame. Quanto al secondo, riferito all'elemento soggettivo, si osserva che non può, in questa sede, essere rivalutato l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito che ha ritenuto accertata la violazione dell'art. 145 del codice della strada per avere, l'automobilista, omesso di dare la precedenza. Va infatti rilevato che ad escludere questa omissione non è sufficiente che il conducente di un autoveicolo favorito conceda la precedenza a chi ha l'obbligo di rispettarla dovendo, quest'ultimo, accertarsi con particolare diligenza che non vi siano altri veicoli favoriti che stiano sopraggiungendo sul percorso e che non intendano concedere la precedenza.
E neppure possono essere condivise le critiche che la ricorrente svolge nei confronti della sentenza impugnata per quanto attiene ai requisiti della prevedibilità ed evitabilità dell'evento da parte dell'automobilista.
Su entrambi questi punti infatti la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché, con criterio di valutazione ex ante, l'automobilista non avrebbe dovuto confidare sulla precedenza ottenuta dal conducente favorito ma avrebbe dovuto accertare l'assenza di altri veicoli favoriti essendo normalmente prevedibile il sopraggiungere di altri veicoli ed in particolare di motociclisti per la maggior facilità, da parte di costoro, di inserirsi in spazi ristretti cosi come sono prevedibili manovre imprudenti da parte di conducenti in prossimità degli incroci soprattutto se si tratti di conducenti aventi il diritto di precedenza.
Deve dunque ribadirsi il principio secondo cui il conducente che abbia l'obbligo di precedenza prima di immettersi nella sede stradale non possa limitarsi a verificare che altro conducente gli abbia concesso la precedenza, ma deve verificare con la massima diligenza, per andare esente da colpa, che non vi siano sul percorso altri veicoli favoriti e procedere nella manovra solo quando abbia acquisito la certezza che questi veicoli non esistono o che i loro conducenti abbiano con sicurezza consentito l'attraversamento del percorso.
Analoghe considerazioni vanno fatte per quanto riguarda l'evitabilità dell'evento: attenendo questo requisito all'elemento soggettivo va anch'esso verificato con criterio di valutazione ex ante e, da questo punto di vista, non può non rilevarsi che corretta appare la ricostruzione dei giudici di merito che hanno ritenuto l'incidente evitabile sol che NE avesse compiuto quell'accurata ispezione della sede stradale richiesta dalle condizioni di tempo e di luogo omettendo quindi di immettersi nel crocevia e provocando la grave situazione di pericolo in concreto verificatasi. 5) Infine infondate devono ritenersi le critiche, contenute nel terzo motivo di ricorso, che si riferiscono all'esistenza del rapporto di causalità e che devono ritenersi riferite non alla causalità materiale (che non viene in considerazione ovvio essendo che la morte del motociclista è stata provocata dall'urto contro l'autovettura così come è pacifico che l'urto sia stato oggettivamente cagionato anche dalla condotta dell'automobilista) ma alla c.d. "causalità della colpa"; accertamento che riguarda l'esistenza di una violazione della regola cautelare cui sia direttamente riconducibile, in termini causali, il verificarsi dell'evento.
Orbene anche sull'esistenza di questo elemento della fattispecie la motivazione della sentenza impugnata è esente dalle critiche formulate dalla ricorrente avendo, i giudici di merito, accertato che fu proprio la mancata ispezione della strada e il mancato accertamento dell'esistenza di veicoli favoriti sopraggiungenti a provocare il fatale urto tra i due veicoli sia pure in termini di concausalità con la condotta colposa della vittima e anche se è stata ritenuta prevalente la colpa del motociclista. 6) Per le considerazioni svolte il ricorso deve conseguentemente essere rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente responsabile civile al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile che vengono liquidate d'ufficio (essendo stata richiesta la liquidazione nella memoria depositata) pur non essendo stata presentata la relativa nota (in tal senso v. Cass., sez. un., 27 ottobre 1999 n. 20, Fraccari).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite liquidate ex actis in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2005