Sentenza 7 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., commesso dal soggetto che abbia falsamente dichiarato che l'energia elettrica è stata prodotta da pannelli solari di provenienza industriale europea per conseguire indebitamente oltre alla "tariffa incentivante" anche la prescritta maggiorazione del 10%, deve essere quantificato nella misura dell'intera somma percepita e non soltanto della anzidetta maggiorazione, in quanto la non veridicità della dichiarazione comporta ex art. 21 D.M. 5 maggio 2011 la decadenza dal diritto all'intero beneficio e non solo all'incremento economico, con ripetizione di quanto già eventualmente incassato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/01/2015, n. 13928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13928 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2015 |
Testo completo
1 39 28/1 5 28 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/01/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRO PETTI - Presidente - SENTENZA N. 12 - Consigliere - Dott. DOMENICO GALLO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO N. 41004/2014 Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LD CO N. IL 07/08/1979 avverso l'ordinanza n. 243/2014 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del 08/08/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Massimo Galli, che he chiresto il rigetto del ricorso;
идевейте rilevate le regelenità degli avvisi dirito;
Udit i difensor Avy, RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Milano, adito ex art. 324 c.p.p., ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso in data 8.7.2014 dal GIP della stessa città nei confronti di CO LD, in atti generalizzato, in riferimento ai reati di cui agli artt. 640-bis e 483 c.p. (come da dettagliate imputazioni provvisorie riportate in epigrafe del provvedimento impugnato). Contro tale provvedimento, l'indagato (personalmente) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: - inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 640-quater c.p. e 321 c.p.p., nonché dell'art. 23, comma 3, D. Lgs. n. 28 del 2011 e dell'art. 21 D.M. 5.5.2011 (c.d. IV Conto Energia), con conseguente erronea quantificazione del profitto sottoponibile a sequestro per equivalente. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va rigettato. Il ricorrente ha espressamente indicato di voler lamentare in questa sede (f. 2 del ricorso) unicamente la fallacia del conteggio del profitto scaturito dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche>>. Al ricorrente si contesta di aver ricevuto la c.d. tariffa incentivante con contributo maggiorato nella misura del 10% per l'energia prodotta da pannelli solari di provenienza industriale europea, laddove sarebbe stata falsamente dichiarata l'origine comunitaria di 18 pannelli. Ciò premesso, il ricorrente lamenta che, ai fini della quantificazione dell'importo da sequestrare in vista della futura confisca per equivalente, si sia tenuto conto dell'intera somma percepita, e non soltanto della maggiorazione in misura pari al 10%, poiché, a suo avviso, la tariffa incentivante di base gli sarebbe comunque allo stato dovuta. In senso contrario, peraltro, il Tribunale ha correttamente (nonostante i contrari e diffusi rilievi difensivi, apprezzabilmente articolati, ma ciononostante infondati) valorizzato quanto previsto dall'art. 21 D.M. 5.5.2011, che prevede, per i casi in cui risulti accertata la non veridicità di dati, documenti o dichiarazioni, resi dai soggetti responsabili ai fini dell'ottenimento delle tariffe incentivanti di cui allo stesso D.M., la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante con ripetizione di quanto in ipotesi già indebitamente percepito: e del resto l'incolpazione è quella di aver, in concorso, posto in essere artifici e raggiri al fine di indurre l'ente pagatore GSE ad erogare la tariffa incentivante e, per 18 sui 26 impianti, anche la maggiorazione del 10%, apparendo chiaro, sulla scorta dell'articolo sopra citato del D.M. 5.5.2011, che la non veridicità di qualsivoglia dato rappresentato, attestato, certificato, nell'ambito della procedura volta all'ottenimento della tariffa incentivante, è destinata a cagionare la perdita del diritto all'intero e non solo alla eventuale maggiorazione>> (ultima pagina della motivazione del provvedimento impugnato, purtroppo non numerata, come sarebbe opportuno per migliore ordine espositivo). Invero, questo essendo l'insieme delle disposizioni applicabili in materia, in fase cautelare la prognosi sulle eventuale future decadenza dal diritto alla tariffa incentivante, coeteris paribus, appare non soltanto legittima, ma doverosa. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza camerale 7 gennaio 2015 Il Componente estensore Il Presidente Ciz. Pet Sergio Beltrani Ciro Petti реші DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 52 APR 2015 IL DICASS IL CANCELLIERE Claudia Pianelli N E I O A Z S 2