Sentenza 7 gennaio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/1999, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Giovanni MAZZARELLA rel. Consigliere
Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere
ha pronunciato in camera di consiglio la seguente:
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
DI SI AS
rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Russo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, piazzale delle Belle Arti, n. 03, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
LGM TRADING s.r.l.
già Deicasa s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., sig. Diego Capponi, rapp.to e difeso dall'avv. Ettore Paparazzo, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Boezio, n. 06, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per la revocazione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 0 8483/96 del 19.04/25.09.1996, non notificata. Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio il 03.11.1998 dal relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, in data 23 giugno 1998, allegate agli atti, che ha chiesto "che la Corte di Cassazione respinga il ricorso, con le conseguenze di legge".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza non definitiva del Pretore di Roma in data 03 febbraio 1995 la Deicasa s.r.l. chiedeva dichiararsi, in ordine al ricorso contro di essa proposto da MA Di IO per pretese somme a vario titolo richieste per il rapporto di lavoro subordinato dal giugno 1991, la competenza per territorio del Pretore, in funzione di giudice del lavoro, di Bergamo, quest'ultimo quale luogo di perfezionamento del contratto di assunzione del giugno 1992 presso la sede sociale dell'azienda e dove quest'ultima, peraltro, aveva avuto conoscenza dell'accettazione del Di IO, in luogo di quella propria, implicitamente ritenuta dal Pretore di Roma, quale giudice del lavoro del luogo di origine del rapporto.
Questa Corte, con la sentenza n. 0 8483/96, oggi gravata di ricorso per revocazione, accoglieva il ricorso e "dichiara(va) la competenza del Pretore di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro"; spese del giudizio a carico del Di IO.
Osservava la Corte: nel processo del lavoro la scelta di uno dei fori alternativi di cui all'art. 413 c.p.c. deve essere corroborata dagli elementi di fatto integranti la fattispecie legale invocata, e tali elementi debbono risultare dagli atti o indicati dal ricorrente;
nel caso di specie la competenza del Pretore di Roma era ricondotta al luogo di origine del rapporto;
tuttavia, la dipendenza della società operante in Roma risultava chiusa oltre sei mesi prima della instaurazione del giudizio;
il luogo di assunta stipulazione del contratto, "non accompagnata da nessuna ulteriore indicazione in tal senso" e in mancanza di relativa documentazione "poiché non risultavano depositati i fascicoli di parte relativi al giudizio di primo grado", quale criterio della competenza per territorio, non è praticabile;
"deve, quindi, dichiararsi la competenza per territorio del Pretore del lavoro di Bergamo (sezione distaccata di Clusone), quale giudice del luogo ove la società convenuta ha la sede". Ricorre per la revocazione della detta sentenza il Di IO percorrendo le linee di un unico motivo di censura.
La Società LGM Trading a r.l., già Deicasa s.r.l., si è costituita con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso il Di IO denunzia, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., errore di fatto per avere la Corte affermato "che i documenti delle parti, contenuti nel fascicoli, non fossero presenti nel giudizio di Cassazione e che quindi non potevasi accertare ed affermare l'esattezza di quanto ritenuto dal Pretore nella sentenza de qua": l'affermazione è contraria alla verità sostanziale perché il fascicolo di ufficio del processo pretorile, contenente i due fascicoli di parte, è pervenuto alla Suprema Corte, è stato regolarmente registrato con specifica annotazione sui detti due fascicoli di parte e quindi anche restituito;
la Corte non ha fatto alcun cenno neanche alle argomentazioni del Pretore in ordine alla dichiarata sua competenza per territorio in ragione della conclusione del contratto di assunzione in Roma;
i fascicoli di parte non erano stati ritirati, e non lo potevano essere per disposizioni di ufficio, a seguito della sospensione del giudizio per la proposizione di regolamento di competenza;
sui fascicoli restituiti dalla Corte a seguito della decisione sul regolamento di competenza, e rintracciati presso la Pretura di Roma, vi è l'annotazione della restituzione da parte della Cancelleria per tre fascicoli;
la sentenza di questa Corte ha omesso di controllare, come nel caso di regolamento di competenza era suo precipuo compito, "se il riscontro probatorio (decisione allo stato degli atti) fosse stato effettuato e se esso, allo stesso tempo, apparisse appunto suffragato dalle risultanze nel frattempo emerse dopo aver ascoltato due testimoni"; gli atti di causa, pertanto, non sono stati esaminati;
la sentenza della S.C., pertanto, annovera "la negazione di una verità che viene a corrispondere al cd. errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (art. 395, n. 4, c.p.c.)"; il Pretore aveva anche acquisito agli atti la certificazione della Camera di Commercio sull'intervenuta chiusura della filiale di Roma della società in data 20 dicembre 1993, entro, cioè, i sei mesi dall'inizio della causa;
una volta acquisito detto certificato, riscontrato dal verbale con l'ordine di acquisizione, "non può sussistere alcun dubbio che la Ecc.ma Suprema Corte possa liberamente decidere su ogni elemento del processo integrando le ragioni della sentenza e indicandone altre che comunque possano giustificarla".
Il ricorso è infondato.
Va premesso che il ricorso in esame denunzia l'errore di fatto della sentenza n. 0 8483 del 1996 della Corte in tema di regolamento di competenza per aver affermato la insussistenza dei fascicoli delle parti e quindi "che i documenti delle parti, contenuti nei fascicoli, non fossero presenti nel giudizio di Cassazione" con la conseguenza che "non potevasi accertare ed affermare l'esattezza di quanto ritenuto dal Pretore nella sentenza de qua" con ciò annoverandosi "la negazione di una verità che viene a corrispondere al cd. errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (art. 395, n.4, c.p.c.)". Va premesso, ancora e per quanto rilevante in questa sede, che le stesse conclusioni scritte del Pubblico Ministero in data 24 novembre 1995, che per l'art. 375, terzo comma, c.p.c. sono notificate agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, fra l'altro, annotano, senza nessuna successiva contestazione di parte ricorrente in quella medesima procedura in camera di consiglio, pag. 3, "(anche perché non risultano depositati neppure i fascicoli di parte relativi al giudizio di primo grado)".
Orbene, e premesso che la questione relativa all'errore di fatto che legittima la domanda di revocazione ex art. 395 n. 4, c.p.c., deve essere una questione sulla quale non si è pronunciato il giudice revocando (Cass. 09.03.1995, n. 2737, Cass. 20.04.1995, n. 4431) , che l'errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia da lui emessa deve sussistere un rapporto causale tale che senza l'errore la pronuncia medesima sarebbe stata diversa (Cass. 22.03.1991, n. 0 3107) e che l'errore deve risultare sulla sola base della sentenza nel senso che in essa sussista un rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e documenti processuali regolarmente depositati, non v'è chi non veda che, in realtà, con il presente ricorso si chiede sostanzialmente una revisione della questione, già proposta e decisa dalla Corte in sede di regolamento di competenza. Ed invero. Ancorché debba ritenersi pacifica la sussistenza presso la Corte di Cassazione dei fascicoli di parte alla data della decisione camerale di accogliere la istanza per regolamento di competenza, ma non anche, come risulta dalla duplice affermazione del Pubblico Ministero, prima, e della sentenza, poi e a distanza di circa sei mesi, e senza che la parte si fosse adoperata per la materiale riunione dei fascicoli di parte agli atti all'esame del giudice del regolamento, tuttavia, a ben vedere, non può solo per tale fatto riconoscersi il motivo revocando proposto. Ed è la stessa prospettazione della questione espressa dal ricorrente che depone inequivocabilmente in tal senso. Il ricorso per revocazione, in effetti, prospetta non la sussistenza di elementi diversi nei fascicoli di parte provenienti dalla sede pretorile, ma una mera revisione degli elementi già esaminati dal pretore nel ritenere la propria competenza per territorio, ed anche riesaminati, attraverso la sentenza, dalla Corte in sede di regolamento di competenza, che ne ha verificato la erroneità disponendo per la diversa competenza pretorile per territorio.
Ed invero. Quando nell'odierno ricorso si afferma che il giudice del regolamento, in luogo di provvedere "allo stato degli atti" ex art. 38 c.p.c., avrebbe deciso contro gli elementi scaturenti dagli atti per non averli potuto esaminare, si dice una cosa inesatta. Dalla sentenza, infatti, emerge che nessun altro elemento, perché non indicato dal pretore, ai fini della competenza risultava da essi, se non la mera prospettazione di cui in ricorso, atteso che la diversificante ipotesi della chiusura della dipendenza operante in Roma in epoca ricadente nei sei mesi precedenti alla instaurazione del giudizio era stata esclusa "senza possibilità di dubbio" dallo stesso pretore, il tutto, evidentemente, come risultante dagli atti, e quindi anche indipendentemente dal certificato della C.C.I.A., neanche presente nel corso del giudizio pretorile, atteso che (vedi ricorso per revocazione) detto certificato risulta depositato da parte ricorrente il 05 aprile 1995, e cioè dopo la sentenza del Pretore del 03 febbraio 1995. Ed allora, con il presente giudizio non si oppone alcun errore di fatto, nel senso di una emergente verità oggettiva diversa da quella rilevata in sentenza, essenziale e decisivo ai fini di una decisione difforme, ma la verifica delle argomentazioni pretorili, riservate alla competenza del giudice del regolamento e non a questo, della revocazione, attraverso l'esame surrettizio della sentenza camerale sulla istanza per regolamento di competenza. D'altronde, la certificazione della C.C.I.A., della quale peraltro, attesa la successione cronologica del deposito di essa e della data della sentenza pretorile, manca anche la certezza della sua materiale allegazione agli atti (di parte?) alla data della decisione sul regolamento di competenza, e che comunque non poteva essere esaminato da quel giudice per il divieto sancito dall'art. 372 c.p.c., applicabile anche alla detta procedura (Cass. 28.04.1983, n.
0 2915, Cass. 25.01.1995, n. 00 867), non rientrando essa nella deroga ivi prevista, e che (questione di merito valutabile in questa sede della revocazione) non rivela la effettiva data della cessazione di attività, ma solo la data della denunziata cessazione dell'attività, piuttosto che costituire elemento di valutazione in sede del relativo procedimento, avrebbe potuto al più costituire esso stesso momento di introduzione della procedura di revocazione della sentenza pretorile, ma non certamente della successiva sentenza per regolamento di competenza.
Il ricorso, pertanto, va rigettato;
sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di revocazione.
P.Q.M.
la CORTE rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di revocazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio della sezione lavoro, il 3 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999