Sentenza 1 febbraio 2002
Massime • 1
In materia di inquinamento atmosferico, la fattispecie di cui all'art. 25 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (emissioni senza autorizzazione) ha natura di reato omissivo permanente, e la condotta criminosa persiste sino a quando non intervenga l'atto formale di controllo con le relative prescrizioni, atteso che trattasi di reato di pericolo che prescinde dalla effettiva produzione dell'inquinamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/02/2002, n. 10885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10885 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Presidente del 01/02/2002
1. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. ALDO GRASSI Consigliere N. 240
3. Dott. VITTORIO VANGELISTA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE Consigliere N. 37666/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
GL RM n. Casal di Principe 30.11.1960
avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. Sezione Distaccata di Carinola, del 2-3-2001
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Postiglione Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Fatto e diritto
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata d Carinola, con sentenza del 2-3-2001, condannava GL RM alla pena di due milioni di ammenda per il reato, di cui all'art. 25 D.P.R. 203/88 (emissione in atmosfera di una auto-carrozzeria senza autorizzazione), come accertato il 22.9.1997.
Contro questa sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la natura di reato istantaneo con effetti permanenti, come tale estinto per prescrizione.
Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, ancor prima del D.P.R. 203/88, con riferimento alle carrozzerie aveva già affermato la sottoposizione alle norme antinquinamento all'epoca vigenti (art. 20 l. 13 luglio 1966 n. 615): Cass. Sez. 3^, 28.7.1987, n. 8606, imp.
Bissi; Conp. 24/1982; Conp. 7785/1985).
La nuova normativa di cui al D.P.R. 203/88 assume una nozione ampia di inquinamento atmosferico (Cass. Sez. 3^, 3.3.1992, n. 2321, imp. Forte) e pone un obbligo di preventivo controllo della P.A. competente per ogni impianto, privato e pubblico, a prescindere dalla sua dimensione, purché suscettibile di produrre emissioni oltre i limiti di legge. La giurisprudenza non ha mai avuto dubbi sulla natura di reato omissivo permanente rispetto a quello previsto dall'art. 25 D.P.R. 203/88, nel senso che l'autorizzazione è obbligatoria e la sua mancanza implica una condotta criminosa che persiste fino a quando intervenga l'atto formale di controllo con le relative prescrizioni.
(Cass. Sez. 3^, 21.12.1994, n. 12710, imp. D'Alessandro; Cass. Sez. 3^, 25.7.1995, n. 8324, imp. Cascone). Trattasi di reato di pericolo, che prescinde dalla effettiva produzione dell'inquinamento, nel senso di una finalizzazione soprattutto alla prevenzione di questo grave fenomeno (Cass. Sez. 3^, 3.3.1992, n. 2321, imp. Forte). Nel caso in esame, perciò, la prescrizione non si è verificata, perché non risulta essere stata concessa l'autorizzazione regionale prima della sentenza del 2-3-2001.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2002