Sentenza 5 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 7601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7601 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
: REPUBBL ICA7601 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1^ sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: impugnazione ordinanza Presidente arbitrale compensi c.t.u. dr. Alfredo Rocchi Consigliere R.G. N. 1771/99 dr. Massimo Bonomo Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte Consigliere Cron. 17474 dr. Luigi Macioce Consigliere rel. Rep. 2804 dr. Bruno Spagna Musso Ud. 15.03.2001 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1771 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1999, proposto: DA ARCH. CE VI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Calabria n. 56, presso l'avv. Antonio D'Ama- to, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
CONSORZIO IMAFID, in persona del presidente elettiva- mente domiciliato in Roma, V. Cesare Beccaria n. 16, presso l'avv. Nicola Salinari che, con l'avv. Bruno Cimadomo, lo rappresenta e difende per procura a mar- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 769 ELLER A UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 2001 dal Sig. --- -SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 il 5. GIU 2001 IL CA 2 gine del controricorso. CONTRORICORRENTE NONCHE' FUNZIONARIO DELEGATO C. I.P.E. per il completamento de- gli interventi di cui al Tit. VIII della L. 2 settem- bre 1981 n. 219, ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. INTIMATO avverso l'ordinanza del collegio arbitrale n. 10 dell' 11 marzo 1998, per la liquidazione finale degli onora- ri agli arbitri e del compenso al c.t.u. nominato nel corso dell'arbitrato. Udita all'udienza del 15 marzo 2001 la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Stefano Schirò che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con ordinanza dell'11 marzo 1998, gli arbitri del col- legio costituito per risolvere le controversie tra il Funzionario delegato del C.I.P.E. ex L. n. 219/81 e il Consorzio IMAFID, derivate dalla concessione a questo della costruzione dell'asse viario "Pianura-Soccavo- Via Pigna" in Napoli, nel liquidare ai sensi dell'art. 814, 2°comma, c.p.c., le spese e gli onorari di loro 3 spettanza, liquidavano tra le prime in £. 75.000.000 il compenso da corrispondere al consulente da loro no- minato nel corso dell'arbitrato arch. Francesco Virzo, ponendolo a carico delle parti in proporzione diversa. Il Virzo ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., contro la liquidazione con unico motivo, illustrato da memoria. Il Consorzio Imafid ha svolto attività difensiva con controricorso e memoria. Il Funzionario Delegato Cipe, per il quale è stata di- sposta il 9 novembre 2000 la rinnovazione della noti- fica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tempe- stivamente eseguita, non si è difeso. Motivi della decisione Il ricorso deduce violazione e falsa applicazione del- la L. 2 marzo 1949 n. 143 e del D.M. 18 giugno 1949, della L. 4 marzo 1958 n. 179 e del D.M. 2 agosto 1958, del D.M. 25 febbraio 1965, del D.M. 18 novembre 1971, del D.M. 29 giugno 1981 e del D.M. 11 giugno 1987, in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c., per non ave- re l'ordinanza arbitrale tenuto conto della parcella, regolarmente controllata dal Consiglio dell'Ordine e aver liquidato compensi inferiori alla tariffa pro- fessionale. L'impugnativa, proposta ai sensi dell'art. 111 Cost., 4 deve dichiararsi inammissibile, mancando di contenuto decisorio il provvedimento impugnato, che non ha nep- pure natura giurisdizionale, come eccepito, sia pure con la formula impropria del difetto di giurisdizione, dal controricorrente. Nel caso, infatti, non è applicabile l'art. 814 c.p.c. relativo all'onorario e alle spese degli arbitri solo perchè il compenso al consulente è una delle "spese" che le parti della controversia devoluta al collegio devono rimborsare, norma giustamente ritenuta applica- bile nell'ipotesi analoga di liquidazione delle compe- tenze del segretario del collegio non accettata dalle parti e disposta su istanza degli arbitri, in base al citato articolo del codice di rito, con ordinanza del presidente del Tribunale impugnata poi dalle parti per cassazione (Cass. 22 aprile 1994 n. 3839). L'art. 814 c.p.c. configura la liquidazione di onorari e spese degli arbitri come proposta o atto precontrat- tuale, che le parti del giudizio arbitrale possono ac- cettare o rifiutare (Cass. 21 aprile 1999 n. 3945); solo in caso di rifiuto della liquidazione dalle par- ti, il compenso è determinato, a istanza degli arbitri stesse e sentite le parti, dal presidente del tribuna- le, la cui ordinanza è impugnabile ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 21 gennaio 2000 n. - 5 631, 29 marzo 1999 n. 2572 e 16 luglio 1997 n. 6597). In questa speciale procedura non vi è spazio per una effettiva difesa del diritto del consulente al corri- spettivo che gli spetta, non potendosi estendere a lui la facoltà delle parti di rifiutare la liquidazione o il potere degli arbitri di chiedere al presidente del tribunale la liquidazione dei compensi, con provvedi- mento giurisdizionale impugnabile per cassazione. Neppure può ritenersi applicabile l'art. 11 della L.8 luglio 1980 n. 319, norma di natura speciale e insu- scettibile di interpretazione analogica (così tra mol- te Cass. 18 febbraio 2000 n. 1823), per la quale, con- tro il decreto di liquidazione del giudice che lo ha nominato, il perito, il consulente tecnico, l'inter- prete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice che ha liquidato i compensi. La natura non giurisdizionale dell'atto di liquidazio- ne costituente solo proposta dagli arbitri alle parti, che queste possono o meno accettare, preclude che la norma possa trovare applicazione nel caso. Pure per i compensi al c.t.u. l'ordinanza arbitrale è una proposta alle parti e allo stesso consulente, che 800 - 6 - ne potrà dedurre l'incongruità e l'insufficienza con autonoma azione di cognizione (Cass. 8 luglio 1996 n. 6199 e 2 febbraio 1994 n. 1022), ammessa in ogni caso di omessa liquidazione dei compensi nelle forme indi- cate, con decreto di natura giurisdizionale e, quindi, pure in questo caso nel quale sussiste una piena tute- la dei diritti al corrispettivo dell'attività del con- sulente. Deve quindi dichiararsi inammissibile il ricorso che chiede di cassare un atto non avente natura giudizia- ria nè decisoria. La mancata attività difensiva da parte del Funzionario CIPE esclude ogni liquidazione di spese per lo stesso, mentre nei rapporti tra Consorsio e ricorrente, per la sostanziale novità della questione, concorrono giusti motivi per compensare interamente le spese della pre- 108T 250.000 sente fase di legittimità. WEET.45ET 40.00
P.Q.M.
TOT. 29000 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 marzo 2001. ale presidenté consigliere estensore alup IL CA Carie D Nuore RI Di Nuzzo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 5.GUL 2001 Oggi, — IL CA RI Di Nuzzo Њ одною