Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 1
Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore durante il rientro a casa con automezzo privato, il cui utilizzo sia necessitato, la permanenza dello stesso lavoratore sul luogo di lavoro dopo la fine del proprio turno non è idonea ad interrompere il nesso di causalità fra l'attività lavorativa e l'evento infortunistico, sempre che la durata di tale protratta permanenza sia tale da non comportare un maggior rischio a carico del medesimo lavoratore per il suo rientro a casa (nella specie, la S.C., nell'annullare la sentenza di merito che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio per essersi il lavoratore trattenuto sul posto di lavoro per circa cinquanta minuti dopo la fine del turno, ha anche considerato che la permanenza sul luogo di lavoro era comunque dovuta a ragioni connesse all'attività lavorativa, quali la sottoposizione a visita presso il medico di fabbrica e l'incontro con un collega sindacalista in merito a questioni attinenti al lavoro).
Commentario • 1
- 1. Infortunio in itinere: quando la sosta voluttuaria non esclude la tutelaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10468 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (n. 5533/2000) proposto da:
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del Presidente prof. ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv. Adriana Pignataro e Saverio Muccio in virtù di procura speciale a rogito notar Carlo Federico Tuccari di Roma, rep. n. 53410 del 15 febbraio 2000 e con gli stessi elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Istituto in Roma alla via IV Novembre, n. 144 - ricorrente principale -
contro
PERGAT S.p.A., corrente in Rivoli/Cascine Vica (TO), via Pavia 729 in persona di Bessone ing. Lorenzo, rappresentata e difesa sia congiuntamente sia disgiuntamente dall'avv. Agostino Pacchiana di Torino e dall'avv. Gerardo Vesci di Roma presso il quale ultimo in Roma alla via Ripetta 22 è elettivamente domiciliata per procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale,
- controricorrente -
nonché
sul ricorso (n. 7463/2000) proposto da:
FERGAT S.p.A., in persona, rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata come sopra,
- ricorrente incidentale -
INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona, rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato come sopra,
- intimato e ricorrente principale -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino in data 16 novembre - 11 dicembre 19999 n. 8429/19999 n. 80/1999 R.G.L.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 30 maggio 2002;
udito l'avv. Saverio Muccio per l'INAIL;
udito l'avv. Paolo Tosi per delega dell'avv. Gerardo Vesci per la FERGAT S.p.A.;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Riccardo Puzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5 settembre 199,4 la AT S.p.A. adiva il Pretore del lavoro di Torino esponendo che, a seguito del decesso del proprio dipendente NE ND, avvenuto il 31 marzo 1992 e considerato dall'INAIL quale infortunio sul lavoro in itinere, l'Istituto aveva elevato dal 48 per mille al 55 per mille il tasso di premio applicato alla società ex DM 18 giugno 1988. La società riteneva illegittimo l'aumento, contestando che il decesso del proprio dipendente fosse qualificabile come infortunio sul lavoro in quanto: il NE era morto a seguito di incidente stradale mentre faceva ritorno a casa a bordo di un'autovettura in proprietà della moglie, nonostante il proprio domicilio fosse collegato al luogo di lavoro da servizi pubblici del tutto compatibili con i suoi orari di lavoro;
l'abitazione del NE, sita in Buttigliera Alta, era collegata allo stabilimento aziendale da una pluralità di strade di pressoché eguale lunghezza sicché utilizzando il mezzo privato, il lavoratore poteva scegliere, tra diverse percorrenze;
era stato il lavoratore a scegliere di abitare in una località lontana dal luogo di lavoro, sicché il rischio della strada era imputabile esclusivamente alla sua volontà;
il 31 marzo 1992 il NE aveva svolto il turno di lavoro dalle ore 6 alle ore 14, ma si era trattenuto presso lo stabilimento per altri motivi, non dipendenti dalla volonta dell'azienda, sino alle ore 14,52: l'incidente era quindi avvenuto ben oltre la normale tempistica connessa al rientro all'abitazione dono la fine dell'orario di lavoro. La società chiedeva, quindi al Pretore di accertare che l'incidente stradale occorso al defunto NE ND non costituiva infortunio sul lavoro e, conseguentemente, di stornare dal bilancio infortunistico aziendale il costo relativo alla rendita in argomento, ricalcolare il tasso di premio applicabile e dichiarare l'INAIL tenuto a rimborsare alla società ricorrente quanto dalla stessa indebitamente pagato.
L'Istituto ritualmente costituito, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso avversario per difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, in quanto le disposizioni vigenti in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro non consentono la partecipazione del datore di lavoro al procedimento attraverso il quale l'INAIL provvede al riconoscimento ed all'eventuale indennizzo degli infortuni da cui siano colpiti i prestatori d'opera, ne vi è alcuna norma che imponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro all'interno dei giudizi promossi dall'assicurato contro l'Istituto assicuratore per ottenere il riconoscimento e l'indennizzo dell'infortunio occorsogli.
Per il caso in cui tale preliminare eccezione fosse disattesa l'INAIL chiedeva. che fosse ordinata l'integrazione del contraddittorio con la chiamate, in causa dei superstiti del defunto NE ND, affinché la sentenza avesse efficacia anche nei loro confronti. Nel merito contestava le allegazioni avversarie e chiedeva la reiezione del ricorso.
Sentiti alcuni testi ed autorizzato lo scambio di note difensive, all'udienza del 18 dicembre 1997 il Pretore pronunciava sentenza con cui, dato atto che in corso di causa la AT aveva ridotto le proprie domande rispetto a quanto richiesto nel ricorso introduttivo, dichiarava che l'incidente stradale subito da NE ND non costituiva. infortunio sul lavoro e che conseguentemente, il costo relativo alla rendita liquidata dall'INAIL a seguito di tale evento doveva essere stornato dal bilancio infortunistico aziendale, condannando l'Istituto a rifondere alla società ricorrente le spese processuali.
Avverso tale sentenza. depositata il 20 febbraio 1998, interponeva appello l'INAIL con ricorso depositata il 20 gennaio 1999, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sulle base di motivi variamente articolati.
Si costituiva, la FA, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferme, della sentenza impugnata.
Con sentenza in data 16 novembre - 11 dicembre 1999 il Tribunale di Torino rigettava l'appello proposto dall'INAIL. Osservava il Tribunale che sussisteva la legittimazione, attiva della AT, affermata dal Pretore, sulla base della sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., e che la motivazione pretorile era rimasta scevra, da ogni censura;
che comunque l'eccezione al riguardo riproposta dall'INAIL, era sicuramente infondata;
che non era assolutamente consentita, la chiamata, in causa della vedova del defunto NE ND.
Il Tribunale richiamava poi il consolidato orientamento di questa Corte Suprema sull'indennizzabilità dell'infortunio in itinere ed escludeva, le sussistenza di nesso causale, sia pur occasionale, tra l'itinerario seguito e lavorativa, nel senso che il primo era stato percorso dal lavoratore in orario non ricollegabile, nella sua immediatezza temporale con la seconde, risultando provato che tra la fine del turno, avvenuta alle ore 14, ed il momento in cui il NE era uscito dallo stabilimento per tornare a casa (ore 14,52), lo stesso si era trattenuto in azienda, per attività extralavorative (ragioni personali), quali la visita, medica ed il colloquio con altro rappresentante sindacale, di tal che era interrotto il nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento infortunistico verificatosi. Il Tribunale richiamava le deposizioni dei testi La BR e IO.
Quanto esposto comportava il rigetto dell'appello. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 3 marzo 2000, l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo.
Con atto notificato l'11 aprile 2000 la AT ha resistito con controricorso ed ha proposto;
altresì ricorso incidendale, affidato ad unico motivo, ed illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Con l'unico complesso motivo l'INAIL denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 39 e 41 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;
degli artt. 5, 19 e 20 della, modalità della tariffa dei premi assicurativi approvata con D.M. 18 giugno 1998. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza. Il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Il ricorrente richiamata Cass. n. 9099 del 4 novembre 1994, deduce che tutte le condizioni enunciate nella citata sentenza sussistono nel caso in esame;
- che non sembra condivisibile quanto affermato dal Tribunale in ordine alla insussistenza di nesso causale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, in relazione a ragioni personali e ad orari non ricollegabili all'attività lavorativa.
Aggiunge il ricorrente che, attesa la necessità dell'uso del mezzo proprio da parte del NE recarsi sul luogo di lavoro, il nesso di causalità non è interrotto per il tempo piuttosto limitato durante il quale il lavoratore si è fermato nel luogo di lavoro dopo la fine del turno per sottoporsi a visita medica presso il medico di fabbrica e per discutere con un rappresentante sindacale di questioni aziendali (ripresa della cassa integrazione e gestione della mensa aziendale).
Donde la legittimità delle prestazioni assicurative erogate dall'Istituto ai superstiti e l'incidenza dell'infortunio occorso al NE sull'andamento infortunistico aziendale della società con aumento del tasso di premio a carico della stessa.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato la società denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 - 39 - 41 DPR 1124/65, 5 - 19 - 20 DM 18/6/98 (modalità per l'applicazione della
Tariffa Premi INAIL) 61 ss. 445 c.p.c. art. 360 punti 3 e 5 c.p.c. La AT deduce che erroneamente il Tribunale di Torino ha escluso che fosse provata la sussistenza di mezzi pubblici di trasporto compatibili con gli orari di lavoro del NE, risultando invece tale prova alla stregua della documentazione acquisita e delle deposizioni testimoniali;
che comunque su detta circostanza andava disposta c.t.u..
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere riuniti, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Essi poi vanno congiuntamente esaminati stante la connessione esistente tra i ricorsi stessi. Va premesso che ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965, l'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere"
(fattispecie alla quale fa riferimento la presente causa), subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alle seconda;
e) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole. Tanto premesso poi osserva che con il ricorso principale si contesta la mancanza di nesso causale tra attività lavorativa ed infortunio - per essere rimasto il lavoratore sul luogo di lavoro oltre l'orario consentito per motivi extralavorativi, - e con il ricorso incidentale (proposto in via, subordinata dalla AT) si contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui era necessario per il lavoratore l'uso del mezzo privato per gli spostamenti casa-lavoro. Per quanto concerne il ricorso principale va rilevato che il Tribunale ha escluso il nesso causale tra attività lavorativa ed infortunio "in itinere", sulla base della considerazione che tra la fine del turno, avvenuta alle ore 149 ed il momento in cui il NE era uscito dallo stabilimento per tornare a case (ore 14,52), lo stesso si era trattenuto in azienda per attività extra lavorative, quali la visita medica ed il colloquio con altro rappresentante sindacale, che lo avevano impegnato per un tempo globalmente significativo (20-30 minuti la prima e 15 minuti la seconda) che il Tribunale riteneva sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento infortunistico verificatosi. Ritenuto pertanto pacifico in punto di fatto che il NE si trattenne sul luogo di lavoro circa, 50 minuti in più rispetto alla fine del turno va considerata la congruità della motivazione del Tribunale sulla idoneità delle attività poste in essere dal lavoratore nel periodo di, tempo predetto ad interrompere il citato nesso di causalità. Non vi è, dubbio che, più vertendosi in una valutazione di fatti per i quali è rimesso. al giudice del merito un ampio potere discrezionale, è compito di questo giudice di legittimità l'esame del percorso logico seguito dal giudice della sentenza impugnata sul punto in questione.
Secondo questa Corte il Tribunale è pervenuto ad una affermazione apodittica, allorché ha considerato l'intervallo di tempo di cui si discute "sufficiente" ad interrompere il nesso di causalità. Non ha invero considerato il Tribunale che, dovendo avvalersi il NE di mezzo privato per il rientro casa, non sussisteva alcuna urgenza per il lavoratore di abbandonare immediatamente il posto di lavoro;
nè il Tribunale ha spiegato perché l'intervallo de quo, certamente non di lunga durata, comportasse un maggior rischio per il lavoratore nel suo rientro a casa.
Ma il Tribunale è altresì incorso in, vizio di motivazione, allorché ha negato qualsiasi riferibilità all'attività lavorativa di quelle poste in essere dal NE dopo la cessazione del turno. Per quanto concerne la visita medica (della durata come si è detto, di circa 20-30 minuti), non si comprende infatti come la visita presso il medico di fabbrica (sia pure per una cisti sulla fronte), che concerne comunque la salute del lavoratore, e di conseguenza la sua capacità lavorativa. sia estranea all'attività tutelata, tenuto conto che essa è intervenuta subito dopo la cessazione del turno. Nè è dato comprendere come il breve colloquio sempre nel contesto in questione, del NE con altro sindacalista su questioni lavorative (ripresa della cassa integrazione e gestione della mensa aziendale) sia anch'esso, da parte sua, idoneo ad interrompere il nesso causale, secondo un criterio di ragionevolezza, che non poteva non essere preso in considerazione dal Tribunale, i cui richiami alla giurisprudenza di legittimità in tema di infortunio occorso in occasione di svolgimento di attività sindacale sono nella specie del tutto inconferenti, non essendo ravvisabile in detto colloquio alcuno svolgimento di attività sindacale. Si tratta in definitiva di un colloquio, svolto tra lavoratori, alla fine del turno di lavoro, in ordine al quale il Tribunale non ha fornito ragionevole giustificazione per affermare l'interruzione del nesso di causalità. Per quanto concerne poi il ricorso incidentale - il cui esame si rende necessario per l'accoglimento del ricorso principale - il Tribunale ha congruamente motivato sulla necessità per il NE di avvalersi di mezzo privato per il tragitto casa-lavoro, e le censure della AT si risolvono in un'inammissibile diversa valutazione delle risultanze processuali, rispetto a quella - logica e congruamente motivata - fatta dal Tribunale.
Il Tribunale ha infatti osservato che "INAIL aveva prodotto copia dell'orario feriale dell'autolinea SATTI - TT, in vigore dal 5 marzo 1990, dal quale risultava che la prima corsa degli autobus arrivava a Rivoli alle ore 6,35 e non consentiva quindi al lavoratore di essere in stabilimento per le 6, ora di inizio del turno. La AT - osserva il Tribunale - ha prodotto altro orario che peraltro è entrato in vigore il 28 febbraio 1994, ossia dopo il verificarsi dell'incidente. La AT non ha pertanto provato, secondo il Tribunale, che l'orario precedente fu sostituito da altro orario prima dell'incidente. ne poteva trovare ingresso la c.t.u., richiesta da parte appellata, non potendo essa sopperire all'onere probatorio delle parti.
Il richiamo da parte della Pergat a deposizioni testimoniali è del tutto generico, e peraltro la valutazione delle risultanze probatorie spettava al Tribunale, che comunque ha, quantomeno implicitamente, ritenuto tali risultanze inidonee al fine di escludere la necessità dell'uso del mezzo privato da parte del NE per il tragitto casa-lavoro.
Alla stregua delle considerazioni predette deve essere accolto il ricorso principale e deve essere rigettato quello incidentale, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame ad altro giudice - indicato in dispositivo, - che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002