Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10468
CASS
Sentenza 18 luglio 2002

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Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore durante il rientro a casa con automezzo privato, il cui utilizzo sia necessitato, la permanenza dello stesso lavoratore sul luogo di lavoro dopo la fine del proprio turno non è idonea ad interrompere il nesso di causalità fra l'attività lavorativa e l'evento infortunistico, sempre che la durata di tale protratta permanenza sia tale da non comportare un maggior rischio a carico del medesimo lavoratore per il suo rientro a casa (nella specie, la S.C., nell'annullare la sentenza di merito che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio per essersi il lavoratore trattenuto sul posto di lavoro per circa cinquanta minuti dopo la fine del turno, ha anche considerato che la permanenza sul luogo di lavoro era comunque dovuta a ragioni connesse all'attività lavorativa, quali la sottoposizione a visita presso il medico di fabbrica e l'incontro con un collega sindacalista in merito a questioni attinenti al lavoro).

Commentario1

  • 1Infortunio in itinere: quando la sosta voluttuaria non esclude la tutelaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10468
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10468
Data del deposito : 18 luglio 2002

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