Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2000, n. 10092
CASS
Sentenza 26 maggio 2000

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L'appello avverso la sentenza di condanna a sola pena pecuniaria proposto dopo l'entrata in vigore della legge 24.11.1999 n. 468 (che ha modificato l'art. 593 cod.proc.pen. disponendo l'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria) non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, essendo necessario sempre avere riguardo -al di là dell'apparente "nomen juris"- alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, onde, nel caso in cui, dall'esame dell'atto stesso, si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello va dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2000, n. 10092
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10092
    Data del deposito : 26 maggio 2000

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