Sentenza 26 maggio 2000
Massime • 1
L'appello avverso la sentenza di condanna a sola pena pecuniaria proposto dopo l'entrata in vigore della legge 24.11.1999 n. 468 (che ha modificato l'art. 593 cod.proc.pen. disponendo l'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria) non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, essendo necessario sempre avere riguardo -al di là dell'apparente "nomen juris"- alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, onde, nel caso in cui, dall'esame dell'atto stesso, si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello va dichiarato inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2000, n. 10092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10092 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE CONSOLI Presidente del 26/05/2000
1. Dott. CARLO CASINI Consigliere SENTENZA
2. " FRANCESCO PROVIDENTI " N. 925
3. " RENATO L. CALABRESE " REGISTRO GENERALE
4. " LI RR " N. 12547/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'impugnazione proposta da EL EP EN, nato ad [...] il [...],
avverso la sentenza del Pretore di Vallo della Lucania, Sez. Dist. di Agropoli, in data 14 novembre 1997, Visti gli atti e sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese;
Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Antonio Siniscalchi che ha chiesto l'annullamento s.r. per estinzione dei reati a seguito di intervenuta prescrizione;
O S S E R V A
EL PA EN, con atto depositato il 4 gennaio 2000, ha proposto appello avverso la sentenza del Pretore di Vallo della Lucania, sezione distaccata di Agropoli, del 14 novembre 1997, notificatagli per estratto il 16 novembre 1999, con la quale era stato condannato alla pena complessiva di L. 600.000 di multa per i reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p., riuniti sotto il vincolo della continuazione, commessi il 9 agosto 1992.
La Corte di appello di Salerno, con ordinanza 20 marzo 2000, ha trasmesso gli atti a questa Corte, argomentando che dovesse trovare applicazione al caso l'articolo 18 legge 468/99 che ha modificato l'art. 593.3 c.p.p. rendendo inappellabili le sentenze di condanna relative a reati di qualsiasi indole per i quali sia stata inflitta la sola pena pecuniaria, e che l'impugnazione dovesse pertanto essere convertita in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568.5 c.p.p.. Ritiene il collegio che l'impugnazione "de qua" debba essere dichiarata inammissibile.
Come detto, essa è stata proposta, in forma d'appello, il 4 gennaio 2000, vale a dire successivamente all'entrata in vigore della legge n.468/99, modificatrice dell'art. 593 c.p.p.: dunque in un momento in cui il mezzo di impugnazione, per il principio "tempus regit actum", era, solo e soltanto quello del ricorso per cassazione. D'altra parte non può farsi applicazione della norma dell'art. 568.5 c.p.p., e quindi ritenere possibile convertire il proposto appello in ricorso per cassazione.
Secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (26.XI.97-26.I.98, Nexhi),la conversione è ammessa quando il mezzo di impugnazione corrisponda, ad onta dell'erronea indicazione del "nomen iuris", alla effettiva volontà dell'interessato, e non anche quando quest'ultimo abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, dovendo in quest'ultimo caso dichiararsi inammissibile l'impugnazione.
E nel caso in esame intenzione indiscutibile dell'interessato è stata appunto quella - ciò evincendosi anche dal preciso tenore dei prospettati motivi di gravame, che deducono vizi della motivazione - di proporre appello e non ricorso per cassazione.
Deve inoltre aggiungersi che l'impugnazione del EL PE è pure tardiva, siccome presentata oltre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 585, C. I, lett. b), c.p.p. decorrente dall'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale. Quanto sopra detto dà contezza della ricorrenza di una duplice causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione, la qual cosa - come è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte - esclude che possano essere prese in considerazione eventuali cause di non punibilità, compresa quella della estinzione del reato per sopraggiunta prescrizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'impugnazione e condanna l'imputato al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2000