CASS
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 40088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40088 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - CI PE LU AI R.G.N. 22758/2025 FA RD SENTENZA sul ricorso proposto da: IN AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 02/07/2024; preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AT IN ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 2 luglio 2024 che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di estorsione, eccependo:
1.1 violazione degli artt. 178 lett. c), 179 comma 1, 180 cod. proc. pen. e 23 D.L. n.149/2020, 23-bis L. n.176/2020avuto riguardo alla mancata osservanza, sia per il difensore che per l’imputato, del termine a comparire che ha impedito loro di formulare nei termini di legge richiesta di trattazione orale;
1.2 carenza di motivazione in punto di attendibilità della persona offesa, visto che nell’atto di appello era stato evidenziato il rischio di etero induttività nella dichiarazione della stessa, sentita alla presenza della madre, la quale aveva peraltro dichiarato che la figlia era sprovvista della capacità di comprendere il valore del denaro;
era stata evidenziata anche la inidoneità delle dichiarazioni di terzi a colmare il vuoto di attendibilità della dichiarazioni della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 42125 del 27/06/2024, Rv. 287096) hanno precisato che “Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado”; l’eccezione proposta con il primo motivo di ricorso avanzata Penale Sent. Sez. 2 Num. 40088 Anno 2025 Presidente: VE OV Relatore: AI LU Data Udienza: 15/10/2025 soltanto con il ricorso per cassazione è, pertanto, tardivamente proposta.
3. Quanto al secondo motivo di ricorso ci si deve riportare ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 15/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LU AI OV VE 2
udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AT IN ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 2 luglio 2024 che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di estorsione, eccependo:
1.1 violazione degli artt. 178 lett. c), 179 comma 1, 180 cod. proc. pen. e 23 D.L. n.149/2020, 23-bis L. n.176/2020avuto riguardo alla mancata osservanza, sia per il difensore che per l’imputato, del termine a comparire che ha impedito loro di formulare nei termini di legge richiesta di trattazione orale;
1.2 carenza di motivazione in punto di attendibilità della persona offesa, visto che nell’atto di appello era stato evidenziato il rischio di etero induttività nella dichiarazione della stessa, sentita alla presenza della madre, la quale aveva peraltro dichiarato che la figlia era sprovvista della capacità di comprendere il valore del denaro;
era stata evidenziata anche la inidoneità delle dichiarazioni di terzi a colmare il vuoto di attendibilità della dichiarazioni della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 42125 del 27/06/2024, Rv. 287096) hanno precisato che “Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado”; l’eccezione proposta con il primo motivo di ricorso avanzata Penale Sent. Sez. 2 Num. 40088 Anno 2025 Presidente: VE OV Relatore: AI LU Data Udienza: 15/10/2025 soltanto con il ricorso per cassazione è, pertanto, tardivamente proposta.
3. Quanto al secondo motivo di ricorso ci si deve riportare ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 15/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LU AI OV VE 2