Art. 1. 1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 8 luglio 1986, n. 349 , il Ministero dell'ambiente subentra nella posizione giuridica, nonche' in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al disciolto Ufficio del Ministro per l'ecologia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Con pari decorrenza il Ministro dell'ambiente e' legittimato ad attivare provvedimenti di spesa a valere sugli stanziamenti della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1986.
3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349 , le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1986 sugli stanziamenti indicati nell'articolo 19 della legge medesima possono essere impegnate e pagate nell'esercizio successivo.
2. Con pari decorrenza il Ministro dell'ambiente e' legittimato ad attivare provvedimenti di spesa a valere sugli stanziamenti della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1986.
3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349 , le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1986 sugli stanziamenti indicati nell'articolo 19 della legge medesima possono essere impegnate e pagate nell'esercizio successivo.