CASS
Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2023, n. 38993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38993 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NI TT, che si è riportato alla requisitoria già depositata con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, nonché — nell'interesse del ricorrente - l'avvocato DIEGO OD che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38993 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore e procuratore speciale di NO LO ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 22 giugno 2022, con la quale questa Corte Suprema ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia della Corte di assise di appello di Milano in data 15 luglio 2021 che - per quel che qui rileva -, ha ritenuto sussistente la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen. limitatamente al metodo mafioso ed ha confermato nel resto la sentenza del 20 ottobre 2017 con la quale la Corte di assise di Como aveva dichiarato il LO responsabile dell'omicidio aggravato di CO US (commesso in data 8 agosto 2008) e della detenzione e del porto di una pistola e l'aveva condannato alla pena dell'ergastolo, con le conseguenti pene accessorie e statuizioni civili. 2. Ad avviso del ricorrente la sentenza di legittimità sarebbe la conseguenza di errori percettivi. In primo luogo, infatti, in relazione a quanto prospettato con il quarto motivo di ricorso, sarebbe stato attribuito al LO (la cui posizione era stata dapprima archiviata) il ruolo di esecutore materiale dell'omicidio sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore NO NO (come già rilevato nel ricorso, in particolare nel secondo motivo) la cui attendibilità intrinseca è stata negata in altri procedimenti, ritenendo riscontro individualizzante del suo narrato una telefonata che l'NO (titolare del bar dove avvenne l'omicidio e la cui posizione era stata archiviata unitamente a quella del ricorrente) ha fatto al LO alle ore 16:57 del giorno dell'omicidio per avvisare dell'imminente arrivo della vittima presso, nonostante la chiamata sia successiva rispetto all'allontanamento della vittima dal bar (alle ore 15:30) e antecedente rispetto al suo nuovo arrivo al bar alle 17:14: dunque, l'NO avrebbe avvisato il LO nonostante la vittima non fosse presente (tanto che la posizione dell'NO è stata archiviata proprio perché la telefonata non è stata ritenuta un riscontro individualizzante a suo carico). E l'errore di fatto dovrebbe individuarsi nell'aver ritenuto provato che l'NO (qualificato basista inconsapevole) sapesse del rientro imminente del US, nonostante non vi sia alcun dato in tale senso ed anzi constino elementi di segno contrario (come la testimonianza di LL NO che nulla ha riferito su un eventuale ritorno al bar della vittima, poiché nessuno sapeva che il US sarebbe ritornato) Il secondo errore di fatto sarebbe da individuare nella mancata valutazione del motivo di ricorso inerente al verosimile motivo della telefonata intercorsa tra NO e LO, ossia la richiesta di cambio di monete tra esercenti (circostanza confermata in dibattimento da più testimoni, tra cui LL NO), censura non affrontata dalla sentenza di legittimità. La difesa ha rappresentato la decisività degli errori denunciati sulla decisione adottata da questa Corte. 3.11 ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che: 2 - «l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inennendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»; - «nei termini predetti, l'errore è rilevante quando sia connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà e sia tale, pertanto, da determinare una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso»; «qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.»; - difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01). Inoltre: - può ricorrere un errore di fatto, nella forma dell'omissione, «quando sia omessa la considerazione di uno o più motivi del ricorso per cassazione, nel senso che le doglianze riguardanti un capo o punto della decisione siano totalmente pretermesse» (Sez. 5, n. 25239/2020, cit.), e ciò «sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso», vale a dire quando l'omesso esame di essa «conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01, che richiama ex plurimis Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283 - 01, e Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015, Manfredi, Rv. 263113 - 01); - viceversa, «l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione» (Sez. 2, n. 53657/2016, cit.). 3 3.2. Nel caso in esame, nella sentenza impugnata sono state esposte le ragioni per cui è stato disatteso il ricorso del LO sotto entrambi i profili indicati dalla difesa. Difatti, il provvedimento oggetto del ricorso straordinario: - ha dato conto della valenza attribuita alla telefonata tra il LO e la NO dalla Corte territoriale, in particolare rimarcando come - pur non essendo stato possibile accertarne l'esatto contenuto ed essendo essa stata effettuata della stessa in un orario in cui la vittima non era ancora presente nei locali del bar - fosse privo di vizi logici il percorso argomentativo mediante il quale i Giudici di merito l'hanno considerata un elemento atto a corroborare la chiamata in reità; - ed ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto immune da censure la decisione di secondo grado nella parte in cui ha considerato non veritiero che la NO abbia telefonato al LO per informarlo della sopravvenuta disponibilità di monetine, in particolare osservando come la Corte distrettuale abbia indicato l'elemento probatorio di segno contrario (la smentita da parte di Orazio Campone) oltre ad aver rimarcato l'inverosimiglianza di tale prospettazione. In conclusione, questa Corte di legittimità - con evidenza - ha dimostrato di aver senz'altro esaminato le censure in discorso, chiarendo le ragioni per cui le ha disattese, senza che ricorrano gli asseriti errori percettivi che avrebbero inciso sul processo formativo della sua volontà. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/06/2023.
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NI TT, che si è riportato alla requisitoria già depositata con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, nonché — nell'interesse del ricorrente - l'avvocato DIEGO OD che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38993 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore e procuratore speciale di NO LO ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 22 giugno 2022, con la quale questa Corte Suprema ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia della Corte di assise di appello di Milano in data 15 luglio 2021 che - per quel che qui rileva -, ha ritenuto sussistente la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen. limitatamente al metodo mafioso ed ha confermato nel resto la sentenza del 20 ottobre 2017 con la quale la Corte di assise di Como aveva dichiarato il LO responsabile dell'omicidio aggravato di CO US (commesso in data 8 agosto 2008) e della detenzione e del porto di una pistola e l'aveva condannato alla pena dell'ergastolo, con le conseguenti pene accessorie e statuizioni civili. 2. Ad avviso del ricorrente la sentenza di legittimità sarebbe la conseguenza di errori percettivi. In primo luogo, infatti, in relazione a quanto prospettato con il quarto motivo di ricorso, sarebbe stato attribuito al LO (la cui posizione era stata dapprima archiviata) il ruolo di esecutore materiale dell'omicidio sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore NO NO (come già rilevato nel ricorso, in particolare nel secondo motivo) la cui attendibilità intrinseca è stata negata in altri procedimenti, ritenendo riscontro individualizzante del suo narrato una telefonata che l'NO (titolare del bar dove avvenne l'omicidio e la cui posizione era stata archiviata unitamente a quella del ricorrente) ha fatto al LO alle ore 16:57 del giorno dell'omicidio per avvisare dell'imminente arrivo della vittima presso, nonostante la chiamata sia successiva rispetto all'allontanamento della vittima dal bar (alle ore 15:30) e antecedente rispetto al suo nuovo arrivo al bar alle 17:14: dunque, l'NO avrebbe avvisato il LO nonostante la vittima non fosse presente (tanto che la posizione dell'NO è stata archiviata proprio perché la telefonata non è stata ritenuta un riscontro individualizzante a suo carico). E l'errore di fatto dovrebbe individuarsi nell'aver ritenuto provato che l'NO (qualificato basista inconsapevole) sapesse del rientro imminente del US, nonostante non vi sia alcun dato in tale senso ed anzi constino elementi di segno contrario (come la testimonianza di LL NO che nulla ha riferito su un eventuale ritorno al bar della vittima, poiché nessuno sapeva che il US sarebbe ritornato) Il secondo errore di fatto sarebbe da individuare nella mancata valutazione del motivo di ricorso inerente al verosimile motivo della telefonata intercorsa tra NO e LO, ossia la richiesta di cambio di monete tra esercenti (circostanza confermata in dibattimento da più testimoni, tra cui LL NO), censura non affrontata dalla sentenza di legittimità. La difesa ha rappresentato la decisività degli errori denunciati sulla decisione adottata da questa Corte. 3.11 ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che: 2 - «l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inennendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»; - «nei termini predetti, l'errore è rilevante quando sia connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà e sia tale, pertanto, da determinare una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso»; «qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.»; - difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01). Inoltre: - può ricorrere un errore di fatto, nella forma dell'omissione, «quando sia omessa la considerazione di uno o più motivi del ricorso per cassazione, nel senso che le doglianze riguardanti un capo o punto della decisione siano totalmente pretermesse» (Sez. 5, n. 25239/2020, cit.), e ciò «sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso», vale a dire quando l'omesso esame di essa «conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01, che richiama ex plurimis Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283 - 01, e Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015, Manfredi, Rv. 263113 - 01); - viceversa, «l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione» (Sez. 2, n. 53657/2016, cit.). 3 3.2. Nel caso in esame, nella sentenza impugnata sono state esposte le ragioni per cui è stato disatteso il ricorso del LO sotto entrambi i profili indicati dalla difesa. Difatti, il provvedimento oggetto del ricorso straordinario: - ha dato conto della valenza attribuita alla telefonata tra il LO e la NO dalla Corte territoriale, in particolare rimarcando come - pur non essendo stato possibile accertarne l'esatto contenuto ed essendo essa stata effettuata della stessa in un orario in cui la vittima non era ancora presente nei locali del bar - fosse privo di vizi logici il percorso argomentativo mediante il quale i Giudici di merito l'hanno considerata un elemento atto a corroborare la chiamata in reità; - ed ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto immune da censure la decisione di secondo grado nella parte in cui ha considerato non veritiero che la NO abbia telefonato al LO per informarlo della sopravvenuta disponibilità di monetine, in particolare osservando come la Corte distrettuale abbia indicato l'elemento probatorio di segno contrario (la smentita da parte di Orazio Campone) oltre ad aver rimarcato l'inverosimiglianza di tale prospettazione. In conclusione, questa Corte di legittimità - con evidenza - ha dimostrato di aver senz'altro esaminato le censure in discorso, chiarendo le ragioni per cui le ha disattese, senza che ricorrano gli asseriti errori percettivi che avrebbero inciso sul processo formativo della sua volontà. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/06/2023.