Sentenza 18 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2003, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA ARGISTRAZION Aula 'B' ARTT. (IST.NE GIUDICE DI PALE 00715 03 E 20 L. 21-11-1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLITALIANO 374 SAZIONE LA CORTES D Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE danno da incidente stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 12924/01 Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Dott. Ernesto LUPO Consigliere 1559 Cron. Dott. Luigi SC DI NANNI Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere Ud. 05/11/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MU CO in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sul minore MU AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EURIALO 9, presso lo studio dell'avvocato STEFANO TURCHETTI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE CAMMALLERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
WINTERTHUR ASSIC SPA, CONSOLI GIOVANNI;
- intimati -
2002 avversO la sentenza n. 57/00 del Giudice di pace di 2125 GELA, emessa 1'11/04/00 e depositata il 13/04/00 (R.G. 584/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari la manifesta fondatezza del ricorso. RILEVATO che con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di pace di Gela ha rigettato la domanda di SC VI, in proprio e nella qualità di eser- cente la potestà sul minore DR VI, volta al risarcimento del danno subito dal minore e dal ciclomo- tore sul quale viaggiava a seguito della collisione dello stesso con l'autovettura di OV NS che, precedendolo, aveva a suo dire effettuato un'improvvisa e non segnalata manovra di svolta a sinistra;
che è denunciata insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza per avere il giudice di pace ritenuto che si fosse trattato di "tamponamento" ed im- putato al ciclomotorista l'inosservanza della distanza di sicurezza benché fosse assolutamente pacifico che il ciclomotore aveva urtato l'autovettura all'altezza del- la parte centrale sinistra;
RITENUTO che
il giudice di pace, dopo aver dato at- to che la vettura stava effettuando una manovra di 2 svolta a sinistra quando il ciclomotore collise contro la sua parte centrale sinistra (id est: contro la fian- cata), ha ravvisato la esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore sul presupposto che si fosse trattato di un "tamponamento"; che la radicale, intrinseca contraddittorietà della motivazione è di livello tale da indurre a qualificare la motivazione stessa come meramente apparente, con conseguente nullità della sentenza, che va dunque cas- sata con rinvio a diverso giudice di pace di Gela, af- finché rinnovi l'apprezzamento del merito, dando conto CENTE DA RE delle ragioni in relazione ai fatti accertati e provve- APTC 4 E dendo anche a regolare le spese del giudizio di le- gitttimità; visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
l'impugnata sentenza eaccoglie il ricorso, cassa rinvia, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Gela. Roma, 5 novembre 2002 IlConsigliere estensore Il presidente Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 18.1.23 Dott.ssa Maria Aiello WHERE C1 Dott.ssa MariaAiello Z 3 R O C