Articolo 1 della Legge 21 marzo 1926, n. 597
Versione
20 aprile 1926
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge, emanati fino al 17 maggio 1925, indicati nella tabella A annessa alla presente legge, salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtu' di delegazione di poteri legislativi, eccettuati i Regi decreti 28 dicembre 1924, n. 2285 , per modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio del porto di Genova, e 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la citta' di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica.

Sono altresi' convalidati i Regi decreti, emanati fino al 1° maggio 1925, indicati nella tabella B annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Federzoni - Lanza Di Scalea
- Rocco - Volpi - Fedele - Giuriati
- Belluzzo - Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Entrata in vigore il 20 aprile 1926
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente