Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2002, n. 11571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11571 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
4 15/ 1/02 R.G. 536/1999 ienza el 2002 Oggetto: omesso versamento ritenute- lle esattoriali ricorsi a N .
5 - L B L . . B A A 1 1 T 3 N " 8 9 6 . 6 / / L 2 P R 1 . 4 E . I D N D S E A I S D D E T G E R N A O S Z S A N E I T I E R E REPUBBLICA ITALIANA R T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO U A A R I I B T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Слои 29.179 Dott. Bruno Saccucci Presidente Dott. Mario Cicala Consigliere Dott. Eugenio Amari Consigliere rel. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno Consigliere Dott. Nino Fico Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Nuova Accademia D'Arte e Lingue 2000 s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Gensabella e Gaetano Dell'Acqua, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaetano Dell'Acqua in Roma, via Tomacelli 132, giusta procura a margine del ricorso -ricorrente-
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, - intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 2, n. 238/2/1997, del 2.10/14.11.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.4.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
5 154 1 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'accoglimento dell'ultimo motivo del ricorso e il rigetto degli altri. Svolgimento del processo Tra il maggio e il novembre del 1990 venivano notificate alla "Nuova Accademia d'Arte e Lingue s.r.l." diverse cartelle esattoriali relative agli anni d'imposta 1985, 1986 e 1987, per omesso versamento di ritenute alla fonte, soprattasse ed interessi. SO AP, amministratore della suddetta società, presentava separati ricorsi, sostenendo di avere effettuato i versamenti dovuti ed allegando le relative ricevute dei bollettini di conto corrente postale. L'Ufficio delle imposte dirette obiettava che i versamenti non risultavano contabilizzati dall'amministrazione postale né pervenuti all'esattoria in quanto i bollettini erano falsi.. Con decisione in data 25.5.1994 la Commissione tributaria di 1° grado di Roma, previa loro riunione, accoglieva i ricorsi, assumendo che l'accertamento della falsità dei bollettini esorbitava dai compiti del giudice tributario e che, secondo quanto accertato presso gli uffici giudiziari, non risultava pendente alcun procedimento penale a carico dello AP in ordine alla falsificazione dei suddetti documenti. Proponeva appello l'Ufficio distrettuale delle II. DD. deducendo che dalla documentazione prodotta nel primo grado del giudizio risultava acclarata la falsità dei bollettini e l'omesso versamento delle somme in questione. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello. Osservava il giudice di appello che da ulteriori indagini svolte presso gli uffici giudiziari era emerso che lo AP si era rivolto a tale UG CO, consegnandogli in più riprese oltre 400.000.000 di lire con l'incarico di provvedere al versamento delle ritenute alla fonte;
e che il consulente, invece, non aveva 2 effettuato i versamenti ed aveva consegnato allo AP bollettini di conto corrente falsificati. Detto procedimento penale si era concluso con la sentenza del tribunale di Roma in data 3.7.1997 che aveva dichiarato estinti per amnistia i reati ascritti al CO e la falsità dei bollettini in questione. Tale falsità del resto risultava dimostrata, secondo la Commissione tributaria regionale, anche nel giudizio tributario, in quanto dalla documentazione prodotta dall'Ufficio finanziario risultava che sui bollettini era stato apposto un timbro difforme da quelli usati dall'Ufficio postale. Le conseguenze dell'errore nella scelta della persona incaricata di effettuare i versamenti, mai invero avvenuti, dovevano necessariamente ricadere sulla contribuente. Propone ricorso per cassazione la società enunciando quattro motivi. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 1. Con il 1° motivo del ricorso la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis del d.p.r. 600/1973 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Deduce al riguardo che l'iscrizione a ruolo ex art. 36 bis citato era illegittima perché effettuata in un'ipotesi non contemplata da detta norma, e che l'Ufficio avrebbe dovuto procedere, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 12 della legge 516/1982, all'emissione di un avviso di accertamento. Il motivo é inammissibile. Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione la contribuente aveva l'onere non solo di specificare se detta domanda era stata proposta nel giudizio di 1° grado ( e in quale atto), ma, in caso positivo, di indicare se e in quale atto del giudizio di appello era stata riproposta;
invero, la parte vittoriosa nel giudizio di primo grado ha comunque l'onere di provocare, nelle sue difese o in sede di precisazione delle conclusioni, il riesame delle domande ed eccezioni da essa proposte e respinte o dichiarate assorbite dalla decisione del primo giudice per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c.. 3 A tale onere di allegazione la contribuente si é sottratta, sicché la deduzione é inammissibile.
2. Con il secondo motivo la società eccepisce l'illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., sul rilievo che essa si era pronunziata, a seguito dell'accertamento in sede penale, su un argomento che esorbitava dal thema decidendum, e cioè quello della falsità dei bollettini di versamento, così come rilevato dalla Commissione di 1° grado con pronunzia in merito non appellata e quindi passata in giudicato. Il motivo é infondato. Tutto l'atto di appello é volto a dedurre e provare la falsità dei bollettini di delle ritenute fiscali, sicché può ritenersi quanto meno implicita la versamento domanda di riforma della pronunzia di 1° grado sul punto in cui aveva ritenuto non provata detta falsità. Nessuna incertezza può sussistere, invero, sull'oggetto della domanda allorché il petitum sia individuabile, anche implicitamente, dall'esame complessivo dell'atto.
3. Con il 3° motivo del ricorso la contribuente rileva la mancanza, l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia. In merito osserva la ricorrente che il giudice di appello aveva ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo con una motivazione del tutto carente, oltre che contraddittoria ed illogica perché fondata sul presupposto di fatto della falsità dei bollettini di versamento, la cui sussistenza avrebbe dovuto condurre semmai all'emissione di un avviso di accertamento in luogo dell'immediata iscrizione a ruolo ex art. 36 bis del d.p.r. 600/1973. Anche tale motivo é inammissibile perché, come già dedotto nell'esame del 1° motivo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione to contribuente Amministrazione finanziaria aveva l'onere di dedurre di avere già proposto in 1° grado la questione della necessità dell'emissione dell'avviso di accertamento e in 4 caso affermativo, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., di averla riproposta in appello, indicando in quali atti ciò era avvenuto.
4. Con l'ultimo motivo del ricorso viene invocata l'applicazione dell'art. 6, comma 3°, del d. lgs. 472/1997, applicabile ai processi in corso alla data dell'1.4.1998, in base al quale "il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria ed addebitabile esclusivaţ terzi". Quest'ultimo motivo é fondato. In base allo ius superveniens di cui all'art. 6, comma 3°, 18.12.1997 n. 472, applicabile anche ai procedimenti in corso (art. 25, secondo, comma), va infatti accertato se sussista nel caso concreto la causa di non punibilita del mancato pagamento dei tributi per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. In conclusione, rigettati i primi tre motivi, va accolto il 4° motivo del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvio, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
P.Q.M.
Accoglie il 4° motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio. Rigetta gli altri motivi. Roma, 16.4.2002 Il Presidente шточас ла Il Consigliere estensore Experien IN CANCELLERIA IL CANCELLIERECT -2 AGO 2002 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvald Astanio 5