Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 11059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11059 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da
CA CC
11059-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
- Presidente -
Sent. n. sez.
2+2
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LE IA AN
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
SENTENZA
NG Li, nata in [...], il [...]
C.C. - 12/02/2026 R.G.N. 36856/2025 Motivazione semplificata
In caso di diffusione de presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
avverso la sentenza del 14/07/2025 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisabeμg Arrabito Also Ch
udita la relazione svolta dal consigliere LE IA AN;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, che ha concluso chiedendo che il ricorso vente dichiarato inammissibile.
CORA
CASSAZION
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 luglio 2025, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto per la parte che qui interessa in accoglimento della richiesta ex art. 444 e ss. cod. proc. pen., ha applicato a Li NG la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, disponendo la confisca della somma di denaro pari ad euro 2.710,00, precedentemente sequestrata,
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poiché questa, in concorso materiale e morale con gli altri imputati nel medesimo procedimento, favoriva e sfruttava la prostituzione di donne di nazionalità cinese, le quali dietro pagamento di somme di denaro versate in contanti dai singoli clienti, effettuavano prestazioni sessuali all'interno dei locali di un fondo commerciale sito in Grosseto previa pubblicazione dei relativi annunci pubblicitari sul web e contatto telefonico tramite utenze specificamente individuate.
2. Avverso la sentenza, mediante il difensore, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, censurando l'illegalità della confisca, per mancanza di motivazione. In particolare, il giudice si sarebbe limitato a statuire la riferibilità della somma di denaro confiscata al profitto dell'attività illecita, senza individuare gli elementi su cui avrebbe basato tale decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è generico e, dunque, inammissibile. Nello specifico, il Tribunale ha argomentato la decisione relativa alla confisca, effettuando un preciso riferimento sia alla tipologia della stessa che alle modalità del sequestro che la hanno giustificata, valorizzando il luogo di custodia del libretto oggetto della misura e il suo occultamento. Tali elementi secondo il giudice di merito sono idonei a rivelare la volontà fraudolenta della ricorrente, sicché la motivazione contenuta in sentenza deve ritenersi sufficiente. Si tratta, peraltro, di profili che non risultano essere stati oggetto né di specifica contestazione né di idonea spiegazione da parte della ricorrente. Il ricorso, infatti, nulla deduce sulla rilevanza del luogo di custodia né sulla natura del libretto se nominativo ovvero al portatore - mentre assume logica rilevanza il fatto che questo sia stato rinvenuto nel centro massaggi e sia stato occultato.
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/02/2026.
Il Consigliere estensore LE IA AN Andal
Il Presidente
CA CC
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
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Deposita in Cancelleria
Oggi 24 MAR. 2026
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IL CANCELLIERE ESPERTO Don.ssa IS Arrabito love
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