Sentenza 3 maggio 2007
Massime • 1
Oggetto del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis cod. proc. pen. possono essere soltanto le sentenze di condanna, mentre deve ritenersi preclusa dal divieto di applicazione analogica della disposizione l'estensione del gravame straordinario a decisioni emesse all'interno di procedimenti incidentali. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro una dichiarazione di inammissibilità dalla Corte medesima pronunziata sul ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale in materia di sequestro preventivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2007, n. 22497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22497 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 03/05/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 802
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 31669/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di LI DO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 18 gennaio 2006 dalla Corte di Cassazione, sezione terza penale;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con l'istanza indicata in epigrafe, DO LI ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, a norma dell'art. 625 bis c.p.p., chiedendo l'annullamento della sentenza, emessa dalla terza sezione penale di questa Corte in data 18 gennaio 2006, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Frosinone che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo (di una cava di calcare sita in Monte San Giovanni Campano) emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 1 luglio 2005.
2. Il ricorso è inammissibile.
Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare (cfr. Cass. S.U. 27 marzo 2002, Basile), il ricorso straordinario per errore di fatto ha la funzione tipica di una impugnazione in senso tecnico. Quale mezzo straordinario di impugnazione, esso costituisce eccezione al principio, cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato, della inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione.
Ne deriva che le disposizioni regolatrici del ricorso anzidetto non sono suscettibili di applicazione analogica e, dunque, non si applicano oltre i casi in esse considerati, in forza del divieto sancito dall'art. 14 disp. gen..
Orbene, se si considera che l'art. 625 bis c.p.p., ammette il ricorso soltanto "a favore del condannato" (comma 1) e limita la legittimazione all'impugnazione straordinaria al procuratore generale e al condannato (comma 2), risulta palese che oggetto del ricorso straordinario possono essere soltanto le sentenze di condanna e che l'estensione a decisioni emesse all'interno di procedimenti incidentali trova insuperabile preclusione nel divieto dell'interpretazione analogica.
L'applicazione dei principi dianzi illustrati rivela, dunque, l'inammissibilità del ricorso perché non proponibile contro le decisioni adottate nei procedimenti incidentali concernenti le misure cautelari reali.
3. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00 (mille/00). Così deciso in Roma, il 3 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2007