Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2000, n. 3631
CASS
Sentenza 17 maggio 2000

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Il termine di durata delle intercettazioni telefoniche decorre dal giorno dell'inizio effettivo delle operazioni e non da quello in cui viene emesso il provvedimento che le autorizza.

In tema di intercettazioni telefoniche in sede cautelare, è sanzionata da inutilizzabilità "ex" art. 271 cod. proc. pen. la sola violazione dell'obbligo di trasmissione al g.i.p. o al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi o delle eventuali proroghe, stabilito al fine di consentire ad essi l'esercizio delle funzioni di controllo loro demandate dalla legge, non anche la mancata allegazione della documentazione inerente alla mera attività esecutiva dell'attività di intercettazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2000, n. 3631
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3631
    Data del deposito : 17 maggio 2000

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