Sentenza 17 maggio 2000
Massime • 2
Il termine di durata delle intercettazioni telefoniche decorre dal giorno dell'inizio effettivo delle operazioni e non da quello in cui viene emesso il provvedimento che le autorizza.
In tema di intercettazioni telefoniche in sede cautelare, è sanzionata da inutilizzabilità "ex" art. 271 cod. proc. pen. la sola violazione dell'obbligo di trasmissione al g.i.p. o al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi o delle eventuali proroghe, stabilito al fine di consentire ad essi l'esercizio delle funzioni di controllo loro demandate dalla legge, non anche la mancata allegazione della documentazione inerente alla mera attività esecutiva dell'attività di intercettazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2000, n. 3631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3631 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 17/05/2000
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. FABBRI GIANVITTORE " N. 3631
3. Dott. GEMELLI TORQUATO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GI " N. 06118/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso TRIB. di CAGLIARInei confronti di:
DE GI N.IL 11.04.1964
avverso ordinanza del 10.12.1999 TRIB. di CAGLIARI sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CANZIO GI
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giuliano Turone, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito il difensore Avv. Sergio Abis, il quale chiede il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Con ordinanza in data 10. 12.1999 il tribunale di Cagliari, in accoglimento della richiesta di riesame avanzata da DE OV, indagato in concorso con NI IE per plurime violazioni della disciplina in materia di armi, annullava il provvedimento coercitivo emesso dal g.i.p. del tribunale di Oristano il 19.11.1999, sul rilievo assorbente dell'inutilizzabilità delle prove costituite esclusivamente dalle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate dalla polizia giudiziaria nell'ambito di separati procedimenti penali.
In particolare:
- per il primo gruppo di intercettazioni eseguite sull'utenza telefonica del DE in relazione all'attentato dinamitardo in danno della Stazione forestale di Villaurbana, non risultava allegato il decreto autorizzatorio del g.i.p.;
- per il secondo gruppo di intercettazioni ambientali eseguite nell'autovettura dei DE in relazione al medesimo episodio criminoso, il decreto di proroga dell'8.6.1999 risultava emesso dal g.i.p. 35 giorni dopo quello autorizzativo del 4.5.1999, sì che erano inutilizzabili quantomeno le intercettazioni ambientali dei 5 e del 7 giugno significative della disponibilità di pistole di fabbricazione artigianale da parte dei due indagati, mentre i successivi decreti di proroga 8 e 24 giugno, 9 e 23 luglio, siccome intervenuti quando i termini dell'originario decreto di autorizzazione erano scaduti, non erano idonei a legittimare le successive operazioni intercettative;
- il terzo gruppo di intercettazioni telefoniche ed ambientali risultava essere stato autorizzato con decreto del g.i.p. 13.9.1999 sulle utenze di SS AN e ZI CE e sull'autovettura del DE in relazione a due rapine in banca, sulla base delle intercettazioni effettuate il 21 e il 23 luglio di conversazioni intercorse tra il DE, LA RA e NO NI, aventi ad oggetto le due rapine, ma la segnalata inutilizzabilità dei risultati di tali intercettazioni (tra l'altro non depositate dal p.m.) si rifletteva sulla gravità del quadro indiziario posto a fondamento del decreto autorizzatorio dei 13 settembre.
Aggiungeva il tribunale che, pur trasparendo da diversi verbali d'intercettazione che "il NI aveva fabbricato pistole artigianali (peraltro non rinvenute) portandole in luogo pubblico in concorso col DE", la "frammentarietà" delle risultanze investigative emergenti dalle conversazioni e "l'incerto contesto" in cui si collocavano non consentiva comunque di attribuire ad esse le caratteristiche della "gravità" e perciò di esprimere a carico dell'indagato un giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p. 2. - Ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo violazione di legge per l'affermata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali ai fini della identificazione dei gravi indizi di colpevolezza, enunciando le seguenti specifiche ragioni di censura:
- l'omessa presentazione del decreto autorizzativo (pure esistente ed allegato al ricorso) per il primo gruppo di intercettazioni eseguite sull'utenza telefonica dei DE in relazione all'attentato dinamitardo alla Stazione forestale di Villaurbana era giustificata dalla circostanza che i risultati di quella attività non erano stati posti a fondamento della richiesta e dell'applicazione della misura coercitiva;
- per il secondo gruppo di intercettazioni ambientali eseguite nell'autovettura del DE sempre in relazione al medesimo episodio criminoso, le operazioni erano state effettivamente attivate, come da allegati decreto esecutivo dei p.m. e verbale d'inizio operazioni, in data successiva a quella del decreto autorizzatorio del g.i.p., sì che tutte le attività investigative erano regolarmente coperte dai decreti di proroga intervenuti tempestivamente;
- per il terzo gruppo di intercettazioni telefoniche e ambientali, si deduce la regolarità delle intercettazioni poste a fondamento del decreto autorizzatorio e si allegano i relativi verbali di trascrizione.
Quanto al merito del quadro indiziario, la motivazione dell'ordinanza è criticata dal ricorrente p.m. sotto il profilo dell'omesso o apparente apprezzamento della molteplicità, univocità e gravità degli elementi indiziari emergenti dal contenuto delle conversazione intercettate circa la fabbricazione e la disponibilità da parte di entrambi i prevenuti di armi clandestine. 3. - Il ricorso del pubblico ministero è fondato.
Quanto alla dichiarata inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte in separati procedimenti e posti effettivamente a fondamento dell'ordinanza coercitiva, osserva il Collegio che, avendo il p.m. assolto l'onere di allegazione sia degli originari decreti autorizzativi che dei successivi decreti di proroga del g.i.p. - la cui esauriente motivazione non era affatto messa in dubbio -, il tribunale del riesame era stato posto in grado di vagliare compiutamente la legittimità formale delle operazioni intercettative autorizzate dal g.i.p. Il pubblico ministero non aveva per contro alcun obbligo di depositare i singoli decreti esecutivi, nè il verbale d'inizio delle operazioni intercettative di p.g., ne' tantomeno i verbali di prova indicati, quali gravi indizi per la richiesta attivazione dell'intercettazione telefonica e posti dal g.i.p. a fondamento del motivato decreto autorizzatorio. Questa Corte, in tema di intercettazioni telefoniche in sede cautelare, ha infatti affermato, da un lato, che è sanzionata, da inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p. la sola violazione dell'obbligo di trasmissione al g.i.p. o al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi o delle eventuali proroghe, al fine di consentire ad essi l'esercizio delle funzioni di controllo loro demandate dalla legge, non anche la mancata allegazione della documentazione inerente la mera attività esecutiva dell'attività intercettiva (Cass., Sez. Un., 20, 11.1996, Glicora;
Cass., Sez. 11, 27.3.1998, Brescia, rv. 212293), e, dall'altro, che il termine di durata delle intercettazioni telefoniche decorre dal giorno dell'inizio effettivo delle operazioni e non da quello in cui viene emesso il provvedimento che le autorizza (Cass., Sez. Un., 23.2.2000, D'Amuri; Sez. VI, 12.12.1995, Falsone, rv. 205648). 4. - Parimenti fondato appare il secondo motivo di gravarne riguardante la manifesta illogicità della motivazione con la quale il tribunale è pervenuto - in linea di mero subordine - alla conclusione di non gravità dei quadro indiziario, ritenuto inidoneo a fondare una prognosi di qualificata probabilità di colpevolezza nei confronti dell'indagato.
L'affermata insussistenza del presupposto di cui all'art. 273 c.p.p. risulta invero inficiata dall'assenza di un logico e argomentato ragionamento giudiziale perché, pur evincendosi dal tenore delle conversazioni intercettate l'obiettività dei delitti contestati in materia di armi clandestine, si sostiene poi contraddittoriamente la "frammentarietà" e si revoca in dubbio l'apprezzamento di "gravità" dei materiale indiziario con riferimento ad un preteso collegamento dei fatti accertati, non con una specifica attività delinquenziale, bensì con "contesti sociali ordinari": definizione quest'ultima di cui non è agevole comprendere il senso.
Sembra dunque lecito riscontrare un difetto assoluto di argomentazioni su momenti essenziali della deliberazione, nonché l'evidente illogicità delle inferenze del discorso giustificativo, che impongono l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Cagliari.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 17 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2000